Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4817 del 01/03/2018
Civile Ord. Sez. 6 Num. 4817 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: FALASCHI MILENA
ORDINANZA
sul ricorso 13729-2015 proposto da:
IMMOBILIARE CASCINA PICCHETTA SRL, in persona del legale
rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA UGO DE
CAROLIS 145, presso lo studio dell’avvocato GIULIO MASOTII,
che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUCIANO
PRONZ E LLO;
– ricorrentecontro
IMMOBILIARE IL BORGO IN LIQUIDAZIONE SRL, in persona
del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI BANCHI NUOVI 39, presso lo studio dell’avvocato RENATO
MARIANI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
GIUSEPPE MELONE;
– controricorrente –
Data pubblicazione: 01/03/2018
avverso la sentenza n. 2080/2014 della CORI t D’APPELLO di
TORINO, depositata il 20/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 07/07/2017 dal Consigliere Dott. MILENA
FATTO E DIRITTO
La Immobiliare Cascina Picchetta s.r.l. proponeva opposizione avverso il decreto
ingiuntivo, emesso dal Tribunale di Novara, in favore della Immobiliare Il Borgo
s.r.l. a titolo di pagamento della somma di euro 19.204,61 per asseriti lavori
eseguiti, nella resistenza della società opposta, il giudice adito accoglieva
parzialmente l’opposizione e, per l’effetto, condannava la opponente al
pagamento della minor somma di euro 16.024,61.
In virtù di rituale gravame interposto dalla Immobiliare Cascina Picchetta s.r.1., la
Corte di Appello di Torino dichiarava inammissibile l’impugnazione ai sensi
dell’art. 342 c.p.c..
Per la cassazione della sentenza di appello ricorre la Immobiliare Cascina
Picchetta s.r.l. sulla base di un solo motivo; resiste con controricorso la
Immobiliare II Borgo in liquidazione s.r.1..
Fissata adunanza camerale, è stato depositato in cancelleria atto di rinuncia al
ricorso recante la data del 30 agosto 2016.
L’atto di rinuncia al ricorso soddisfa i requisiti di cui agli artt. 390, comma 2,
c.p.c. sottoscritto dai difensori, nonché dalle parti, per cui a norma dell’art. 391,
ult. co., c.p.c. sussistono le condizioni per dichiarare l’estinzione del presente
giudizio di Cassazione.
In conclusione, per le ragioni che precedono, deve essere dichiarata l’estinzione
del processo senza statuizione in ordine alle spese del predetto giudizio, avendo
la società controricorrente aderito alla rinuncia.
Ric. 2015 n. 13729 sez. M2 – ud. 07-07-2017
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FALASCHI.
Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale
misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua
declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass n. 6888 del 2015) e,
trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta
interpretazione (Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di
P.Q.M.
La Corte, dichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^- VI Sezione Civile, il 7
luglio 2017.
interpretazione estensiva o analogica.