Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4816 del 28/02/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 4816 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

SENTENZA

sul ricorso 20534-2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

2014
8

IL POZZO DI ELIA SAS;
– intimato –

avverso la sentenza n. =2/2003-della COMM.TRIB.REG.
di GENOVA, depositata il 1e/07/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Data pubblicazione: 28/02/2014

udienza del 08/01/2014 dal Consigliere Dott. MARIA
GIOVANNA C. SAMBITO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso

per l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La S.a.s. Il Pozzo d’Elia di Bruno Giancarlo Bettelli e c.”
cedette l’azienda commerciale da lei gestita per il costo di £

imponibile pari a zero. Dopo aver inviato un questionario alla
contribuente, l’Ufficio emise un avviso d’accertamento
recuperando a tassazione l’intera plusvalenza derivante dalla
cessione d’azienda, ed attribuendo il maggior reddito ai soci. La
società in liquidazione impugnò l’atto risultando vittoriosa in
primo grado, ma la sentenza, su gravame dell’Ufficio, fu
parzialmente riformata dalla CTR della Liguria, che, con
sentenza n. 54/1/07, depositata il 18.7.2007, provvide a
determinare, per l’anno di riferimento, un minor reddito
imponibile, pari ad € 24.317,00.
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la
cassazione della sentenza, con tre motivi. La Società non ha
svolto difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va, anzitutto, rilevato che, in assenza di elementi
comprovanti l’avvenuta cancellazione della società dal registro
delle imprese ed, eventualmente, la relativa data, la liquidazione
della società non spiega, in sé, rilevanza nel presente giudizio,
tenuto conto che solo col compimento di tale pubblicità si
verifica, beninteso nel regime introdotto col d.lgs. n. 6 del 2003,
l’immediata estinzione della società, pur in presenza di debiti

i

100.000.000, dichiarando per l’anno di riferimento un

insoddisfatti o di rapporti non definiti (cfr. Cass. SU n. 4060 del
2010, che specifica come l’estinzione operi anche per le società
di persone e si verifichi contestualmente alla pubblicità,

2004 -data di entrata in vigore del d.lgs. n. 6 del 2003- e, dal 10
gennaio 2004, nel caso in cui la cancellazione abbia avuto luogo
in epoca anteriore).
2. Va, quindi, rilevata, d’ufficio, la nullità dell’intero
giudizio, che avrebbe dovuto svolgersi con la necessaria
partecipazione dei soci, in applicazione del principio, affermato
dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n.
14815/2008, secondo cui “In materia tributaria, l’unitarietà
dell’accertamento che è alla base della rettifica delle
dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle
associazioni di cui all’art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dei soci
delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi
a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione
agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi,
comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un
solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda
inscindibilmente sia la società che tutti i soci -salvo il caso in cui
questi prospettino questioni personali-, sicché tutti questi
soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la
controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni
soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto

2

nell’ipotesi in cui essa sia stata effettuata dopo il 10 gennaio

t

una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli
elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione
dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente

Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei
soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai
sensi dell’alt 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai
sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la
partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità
assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche
di ufficio”.
4. La ritenuta nullità delle intere fasi di merito, svoltesi
senza la presenza di tutti i litisconsorti (Società ed intera
compagine sociale), in violazione dell’art. 14 del D.Lgs. n. 546
del 1992, comporta che la sentenza impugnata deve essere
cassata, restando travolta anche la sentenza di primo grado, con
rinvio al giudice di prime cure.
5. In relazione al rilievo ex officio della violazione del
litisconsorzio, le spese dell’intero giudizio vanno compensate tra
le parti.
PQM
La Corte, pronunciando sul ricorso, dichiara la nullità dei
giudizi di merito, cassa le sentenze di entrambi i gradi e rinvia la
causa alla CTP di Genova. Compensa, interamente, tra le parti le
spese del giudizio.

3

configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario.

MATERIA BU IAR1A

Così deciso in Roma, 1’8 gennaio 2014.

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