Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4816 del 28/02/2011

Cassazione civile sez. I, 28/02/2011, (ud. 17/01/2011, dep. 28/02/2011), n.4816

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 11882-2009 proposto da:

D.M.S. (c.f. (OMISSIS)), D.M.

F. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliate in

ROMA, VIA GERMANICO 197, presso l’avvocato MEZZETTI MAURO, che le

rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

G.A. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA OMBRONE 14, presse l’avvocato PAPANTI

PELLETIER PAOLO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in

calce ai controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 168/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 14/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/01/2011 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato PAOLO PAPANTI PELLETIER

che ha chiesto il rigetto del ricorso;

lette le conclusioni scritte del Cons. Deleg. BERNABAI: il ricorso

possa essere deciso in camera di consiglio, ricorrendo la fattispecie

di cui all’art. 375 c.p.c., comma 1, nn. 1 e 5.

Fatto

RITENUTO

che con atto di citazione notificato il 3 marzo 2006 la signora D.M.S. conveniva dinanzi al Tribunale di Roma il sig. G.A., chiedendo accertarsi che ella era figlia naturale del convenuto, in quanto concepita a seguito di una relazione intercorsa con la propria madre D.M.F.;

che, costituitosi ritualmente, il G. eccepiva la preclusione da giudicato, in quanto la medesima domanda proposta dall’attrice, allora rappresentata da un curatore speciale, era già stata respinta con sentenza 30 ottobre 1978 della Corte d’appello di Roma, non impugnata con ricorso per cassazione;

che, nel corso del giudizio, la signora D.M.F. interveniva adesivamente alle ragioni della figlia;

che con sentenza emessa i 22 novembre 2007 il Tribunale di Roma dichiarava inammissibile la domanda e condannava la parte attrice alla rifusione delle spese di giudizio;

che la Corte d’appello di Roma rigettava il gravame principale della signora D.M.S. e dichiarava inammissibile quello incidentale della madre con sentenza 14 gennaio 2009, motivando che la domanda svolta era già stata oggetto di un precedente giudizio svoltosi tra le medesime parti e conclusosi con sentenza di rigetto nel merito e che la decisione faceva quindi stato tra le parti ai sensi dell’art. 2909 cod. civ. in ordine all’accertamento negativo del diritto fatto valere;

che la sentenza 30 Settembre 1978 non si era limitata, infatti, alla disamina delibatoria dell’ammissibilità della domanda, secondo la disciplina normativa anteriore alla riforma del diritto di famiglia, ma aveva altresì negato la filiazione naturale, facendo immediata applicazione della L. 19 maggio 1975, n. 151 (Riforma del diritto di famiglia) che avverso la sentenza, non notificata, le signore S. e D.M.F. proponevano ricorso per cassazione, notificato l’8 maggio 2009 e affidato a tre motivi, con cui deducevano:

1) la violazione degli artt. 269 e 270 cod. civ. e la carenza di motivazione nell’attribuire effetti preclusivi ad una sentenza emessa sotto la vigenza dell’abrogato art. 269 cod. civile, nonostante la nuova domanda giudiziale di riconoscimento fosse fondata su una diversa causa petendi;

2) la violazione dell’art. 2909 cod. civ. nel non rilevare la diversità di causa petendi della nuova domanda di riconoscimento di paternità naturale, che quindi non poteva ritenersi preclusa dal precedente giudicato; 3) la violazione dell’art. 2909 cod. civ. e la carenza di motivazione perchè il giudice di merito, nell’interpretare il giudicato esterno, si era limitato a valutare la formula conclusiva del dispositivo di rigetto senza verificare la portata sostanziale della decisione;

che resisteva con controricorso il sig. G.;

che all’udienza camerale del 17 Gennaio 2011, a seguito del deposito e della comunicazione alle parti della relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ., il P.G. non moveva rilievi critici ed il difensore del controricorrente si riportava ai propri scritti.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è inammissibile, dal momento che la Corte d’appello di Roma ha affermato, con motivazione immune da vizi logici, la preclusione ob rem judicatam per effetto della precorsa sentenza di rigetto, nel merito, della domanda di accertamento della paternità naturale: escludendo, per contro, che si trattasse di una pronuncia di natura processuale di inammissibilità per carenza del presupposto legale (la convivenza more uxorio) previsto dall’art. 269 c.p.c., n. 1, nel testo previgente;

che, al riguardo, ha infatti correttamente distinto la decisione di primo grado, intercorsa sotto l’impero della norma originaria, rispetto a quella della Corte d’appello di Roma, che ha invece fatto immediata applicazione della riforma del diritto di famiglia, riconoscendo alla convivenza solo un valore presuntivo e pervenendo al rigetto della domanda sulla base dell’apprezzamento del materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio;

che, attesa la particolarità della fattispecie, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e compensa tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA