Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4816 del 24/02/2020

Cassazione civile sez. I, 24/02/2020, (ud. 05/11/2019, dep. 24/02/2020), n.4816

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – rel. Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34691/2018 proposto da:

C.S., domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la

Cancelleria civile della Corte di Cassazione e rappresentato e

difeso dall’avvocato Gianluca Vitale in forza di procura speciale

allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 879/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 11/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/11/2019 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE

SCOTTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, C.S., cittadino della (OMISSIS), ha adito il Tribunale di Torino impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

Il ricorrente, cittadino della Costa d’Avorio, aveva raccontato che suo padre, proprietario di due negozi, aveva sposato due donne e dalla prima aveva avuto tre figli e dalla seconda una femmina e lui stesso; che i fratellastri nel (OMISSIS) erano entrati a far parte della milizia privata del futuro Presidente O. ((OMISSIS)); che in seguito al decesso del padre nel (OMISSIS) erano insorti violenti litigi fra le due vedove; che la madre era stata aggredita violentemente dall’altra moglie dai fratellastri, con calci e pugni, e così uccisa; di essersi rifugiato a casa di un’amica, ove però era stato cercato e minacciato da militari della (OMISSIS); che, temendo per la propria vita era fuggito prima in Niger, quindi in Libia e in Italia.

Con ordinanza del 18/5/2017 il Tribunale di Torino ha rigettato il ricorso, ritenendo la non sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria.

2. L’appello proposto dal C. solo in punto protezione umanitaria è stato rigettato dalla Corte di appello di Torino, con aggravio di spese, con sentenza del 11/5/2018.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso C.S., con atto notificato il 16/11/2018, svolgendo due motivi.

L’intimata Amministrazione dell’Interno non si è costituita in giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente sottolineata l’applicabilità del combinato disposto del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in materia di protezione umanitaria nella formulazione anteriore al D.L. n. n. 113 del 2018, con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e difetto di motivazione.

1.1. Secondo il ricorrente, la Corte non aveva valutato il rischio corso dal richiedente asilo in caso di rientro nel Paese di origine, tenendo conto delle condizioni oggettive ivi esistenti, ma anche delle sua condizioni personali; egli infatti aveva abbandonato il Paese ancora in età minore, era ormai privo di riferimenti familiari, a parte la sorella minore affidata a una amica di famiglia; non era stato considerato neppure l’ottimo percorso di inserimento socio lavorativo del ricorrente nella realtà italiana.

1.2. Il lamentato omesso esame non sussiste.

Il rischio corso dal richiedente asilo in caso di ritorno in patria è stato specificamente esaminato e valutato, con motivazione ampia e articolata (pag. 4 e 5 del provvedimento impugnato) in relazione a tutti i possibili profili segnalati (situazione generale della Costa d’Avorio, legami familiari, giovane età, radicamento sul territorio nazionale e integrazione sociale).

1.3. Le ulteriori recriminazioni e il dissenso del ricorrente, tanto in tema di sussistenza di un importante legame familiare con la sorella in territorio ivoriano, quanto sull’irrilevanza delle attività di istruzione e formazione professionale nell’ambito del sistema di accoglienza, ritenute fra l’altro non costituire valida prova di un vero radicamento sul territorio italiano, attengono al merito della motivata valutazione espressa dalla Corte torinese e non sono quindi consentite in sede di legittimità.

2. Il ricorso deve quindi essere rigettato.

Nulla sulle spese in difetto di costituzione dell’Amministrazione.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 5 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2020

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