Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4816 del 24/02/2017

Cassazione civile, sez. lav., 24/02/2017, (ud. 22/11/2016, dep.24/02/2017),  n. 4816

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5697/2012 proposto da:

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLA SOCIETA’ CAFFARO S.R.L. IN

LIQUIDAZIONE C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 12,

presso lo studio dell’avvocato FRANCO DI LORENZO, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato NICOLA CARUSO, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

P.G., C.F. (OMISSIS), B.M.D. C.F.

(OMISSIS), B.E. C.F. (OMISSIS) in proprio e quale

rappresentante della figlia minore C.C. c.f. (OMISSIS),

B.M. C.F. (OMISSIS), tutti elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA MONTE ZEBIO n. 9/11, presso lo studio dell’avvocato

GIORGIO DE ARCANGELIS, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato STEFANO COMAND, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso il decreto definitivo del TRIBUNALE di UDINE, depositato il

20/01/2012 R.G.N. 3496/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/11/2016 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;

udito l’Avvocato DI LORENZO FRANCO;

udito l’Avvocato VARUTTI MAVIA per delega verbale Avvocato COMAD

STEFANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso per quanto di ragione.

Fatto

Con decreto 20 gennaio 2012, il Tribunale di Udine, in accoglimento della loro domanda tardivamente insinuata ai sensi del D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 53 e L. fall., art. 101, allo stato passivo di Caffaro s.r.l. in amministrazione straordinaria, ammetteva ad esso P.G., B.E., C.C., B.M.D. e B.M., in proprio e quali eredi del congiunto B.R., per i crediti complessivi di Euro 854.841,31 in via chirografaria e di Euro 100.000,00 in via privilegiata ai sensi dell’art. 2751 bis c.c., n. 1, con esclusione per questo secondo di C.C..

Preliminarmente ritenuta la legittimazione passiva della società in procedura, per la sua successione a Saici s.p.a. (gruppo Snia Viscosa) e quindi a Chimica del Friuli s.p.a. senza soluzione di continuità, nel rapporto di lavoro subordinato intrattenuto dal 2 marzo 1963 al 27 febbraio 1981 da B.R. con mansioni di manutentore meccanico presso lo stabilimento di (OMISSIS), il Tribunale riteneva provato il nessò di causalità della malattia professionale (mesotelioma pleurico maligno diffuso di tipo epitelioide) contratta dal lavoratore (e sfociata nel suo decesso il (OMISSIS), a seguito di intervento chirurgico di pleurectomia subtotale e decorticazione polmonare sinistra nell'(OMISSIS) e di successivo ciclo di chemioterapia palliativa da (OMISSIS)) con l’esposizione (per gli accertati periodi dal (OMISSIS) e dal (OMISSIS)) alle polveri di amianto nello stabilimento per la mancata adozione di tutte le cautele necessarie.

Esso determinava quindi i danni risarcibili: patrimoniali in Euro 4.841,31 per le sole spese funerarie, tenuto conto della rendita vitalizia costituita dall’Inali a copertura del danno da lucro cessante per la quota di reddito destinata dal de cuius al mantenimento della propria famiglia; morali a titolo proprio dei congiunti, sulla base delle tabelle adottate dal Tribunale di Milano, in ragione di Euro 300.000,00 alla moglie convivente, di Euro 200.000,00 alla figlia convivente E., di Euro 50.000,00 alla nipote convivente C. e di Euro 150.000,00 a ciascuna alle due figlie non conviventi M. e M.D.; morali a titolo ereditario a tutte le predette (ad eccezione della nipote C.), per il danno tanatologico direttamente patito dal loro congiunto e così entrato nel suo patrimonio, nella complessiva somma di Euro 100.000,00. Ed infine qualificava tale ultimo credito in via privilegiata ai sensi dell’art. 2751 bis c.c., n. 1, siccome risarcitorio di danni conseguenti a malattia professionale del lavoratore nella responsabilità datoriale (Corte Cost. 26 marzo 2002, n. 220) ed invece il complessivo credito di Euro 854.841,31, a titolo di danni patrimoniali e morali iure proprio, in via chirografaria, per inestensibilità del privilegio (in quanto norma eccezionale di tassativa previsione) ai crediti risarcitori indirettamente vantati dai congiunti.

Con atto notificato il 22 febbraio 2012 Caffaro s.r.l. in a.s. ricorre per cassazione con cinque motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., cui resistono parti creditrici con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione della L. Fall., art. 99, richiamato dal D.Lgs. n. 271 del 1999, art. 53, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per l’erroneo assunto dell’inammissibilità per tardività della deduzione di difetto della propria legittimazione passiva per la prima volta nel giudizio di opposizione allo stato passivo (per richiamo dalla L. Fall., art. 101, di disciplina dell’insinuazione tardiva di credito), non preclusa dalla sua natura impugnatoria, ostativa soltanto all’ampliamento di domande o alla proposizione di domande nuove, ma non anche alla deduzione di nuove prove e così pure di allegazioni in fatto e di eccezioni non rilevabili d’ufficio, a norma della L. Fall., art. 99, commi 2 e 7.

Con il secondo, la ricorrente deduce violazione dell’art. 116 c.p.c., artt. 2730 e 2735 c.c., ed omessa e insufficiente motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, per erronea assunzione della propria legittimazione passiva sostanziale, sulla sola base di un’errata dichiarazione stragiudiziale (del direttore dello stabilimento di (OMISSIS) nell’anno 2001) priva di valore confessorio, siccome riguardante la successione in un rapporto obbligatorio (e pertanto una vicenda giuridica e non un fatto storico), pure resa ad un terzo (all’Inail in sede istruttoria per la verifica dei requisiti di riconoscibilità della rendita vitalizia per malattia professionale), senza alcun esame della documentata autonomia della società ora in procedura (costituita nel 1987 con la denominazione Icad s.r.l., dopo sei anni dalla cessazione del rapporto di lavoro di B.R.) rispetto alle vicende, parimenti documentate, di Saici s.p.a. e Chimica del Friuli s.p.a., alle cui dipendenze il predetto aveva lavorato, neppure potendosi configurare una propria responsabilità ai sensi nè dell’art. 2112 c.c. (per la cessazione del rapporto di lavoro un decennio prima) nè dell’art. 2560 c.c. (in difetto di risultanza dalle scritture contabili obbligatorie, per l’insorgenza del credito, mai prima giudizialmente accertato, con il decesso del lavoratore il (OMISSIS)), in esito all’acquisto nel 1991 dell’azienda in (OMISSIS), presso cui il predetto aveva lavorato, ma mai alle proprie dipendenze.

Con il terzo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., art. 2729 c.c. ed omessa e insufficiente motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, sulla sussistenza del nesso causale tra l’insorgenza della malattia professionale contratta dal lavoratore e l’attività prestata nello stabilimento di (OMISSIS) alle dipendenze delle società datrici in esposizione alle polveri di amianto in base a certificazioni Inail inidonee allo scopo e di consulenza stragiudiziale, al di fuori del contraddittorio tra le parti, resa per l’Istituto dalla Dott.ssa D.F.L., parimenti inadeguata.

Con il quarto, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 c.p.c. ed omessa e insufficiente motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, per mancato accertamento dell’elemento della colpa, a carico dei congiunti del lavoratore deceduto rivendicanti un diritto risarcitorio iure proprio avente natura di illecito civile ai sensi dell’art. 2043 c.c., in riferimento tanto al livello di conoscenza esigibile dalle società datrici (neppure dedite alla produzione nè all’impiego nelle lavorazioni di manufatti in amianto, ma solo utilizzanti talune apparecchiature o impianti contenenti quantità di fibra di amianto in quantità esigua), quanto all’omessa adozione di tutte le misure di precauzione possibili all’epoca (pure oggetto, senza inversione dell’onere, di specifica deduzione di prove orali).

Con il quinto, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, per vizio di ultrapetizione nel riconoscimento di un danno morale iure hereditatis delle prossime congiunte del lavoratore deceduto in difetto di una domanda in tale senso nell’insinuazione proposta o in subordine senza alcuna spiegazione dell’interpretazione in tale senso della domanda operata dal Tribunale.

Il primo motivo, relativo a violazione della L. Fall., art. 99, richiamato dal D.Lgs. n. 271 del 1999, art. 53, per erroneo assunto di inammissibilità per tardività della deduzione di difetto della legittimazione passiva sostanziale della società in a.s. per la prima volta nel giudizio davanti al Tribunale, non preclusa dalla sua natura impugnatoria, è fondato.

Premesso che la contestazione da parte del convenuto della titolarità del rapporto controverso dedotta dall’attore ha natura di mera difesa, proponibile in ogni fase del giudizio (Cass. s.u. 16 febbraio 2016, n. 2951), il giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento (come disciplinato a seguito del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169), benchè avente natura impugnatoria, non è qualificabile giudizio di appello, alla stregua del codice di rito, essendo regolamentato integralmente dalla L. Fall., art. 99 (Cass. 6 novembre 2013, n. 24972). E tale disposizione in particolare prevede, al commi 2 e 7, che le parti possano sollevare, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, le eccezioni non rilevabili d’ufficio: non operando in esso, nonostante la sua natura impugnatoria, la preclusione stabilita dall’art. 345 c.p.c., in materia di ius novorum, con riguardo alle nuove eccezioni proponibili dal curatore, in quanto il riesame, a cognizione piena, del risultato della cognizione sommaria proprio della verifica, demandato al giudice dell’opposizione, se esclude l’immutazione del thema disputandum e non ammette l’introduzione di domande riconvenzionali della curatela, non ne comprime tuttavia il diritto di difesa, consentendo, quindi, la formulazione di eccezioni non sottoposte all’esame del giudice delegato, dovendosi escludere che il mancato esercizio di tale facoltà comporti il prodursi di preclusioni, attesa appunto la non equiparabilità del suddetto giudizio a quello d’appello (Cass. 4 dicembre 2015, n. 24723; Cass. 17 febbraio 2015, n. 3110; Cass. 4 aprile 2013, n. 8246; Cass. 12 dicembre 2012, n. 22765).

Il secondo motivo, relativo a violazione dell’art. 116 c.p.c., artt. 2730 e 2735 c.c., ed omessa e insufficiente motivazione, per erronea assunzione della legittimazione passiva sostanziale della società in procedura, sulla sola base di un’errata dichiarazione stragiudiziale priva di valore confessorio, senza alcun esame della documentata autonomia della Caffaro s.r.l. ora in a.s. rispetto alle vicende delle datrici Saici s.p.a. e Chimica del Friuli s.p.a., è fondato.

Ed infatti, il Tribunale di Udine ha basato il proprio accertamento di titolarità del rapporto obbligatorio in capo all’odierna ricorrente esclusivamente sul richiamo della documentazione Inail, in funzione del riconoscimento a B.R. dei benefici previdenziali previsti dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8 e succ. mod. (così all’ultimo cpv. di pg. 2 del decreto) e sulla dichiarazione della “stessa Caffaro in bonis – su richiesta dell’Inali, in sede di istruttoria” (al primo capoverso di pg. 3 del decreto), pure priva di valore accertativo, siccome riguardante non già un fatto storico, ma una valutazione giuridica, pure generica (secondo cui il predetto sarebbe “stato alle dipendenze della ns. Società dal 2.06.63 al 27.02.813.

Il giudice di merito ha del tutto omesso l’esame della documentazione (visure storiche della CCIAA di Udine) specificamente indicata nel contenuto (con idonea precisazione delle risultanze prospettate come decisive) e nella sede di produzione (in particolare sub nota 1 di pg. 10, puntualmente richiamata al terzo capoverso di pg. 16 e sub note 4 e 5 di pg. 18 del ricorso): e pertanto nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso (Cass. 14 luglio 2015, n. 14784; Cass. 4 marzo 2014, n. 4980; Cass. 24 ottobre 2014, n. 22607; Cass. 27 febbraio 2009, n. 4849).

Ebbene, da essa risulta la distinta alterità soggettiva di Caffaro s.r.l. in liquidazione, ora in a.s., costituita il 29 settembre 1987 (come da doc. 1, in suo fascicolo di primo grado, pg. 4) e di Caffaro s.p.a., invece costituita il 1 febbraio 1906 (come da doc. 2, ivi, pg. 3), incorporante per fusione Chimica del Friuli il 31 dicembre 1991 e a propria volta incorporata per fusione il 16 dicembre 1999 (come da doc. 2, cit., pg. 21) in Snia s.p.a. (costituita il 18 luglio 1917 e socio unico di Caffaro s.r.l. dal 3 aprile 2000, con dichiarazione di inizio controllo del 26 gennaio 2004 (come da doc. 1, cit., pg. 34): ossia le due società alle cui dipendenze ha lavorato B.R., secondo le risultanze del suo libretto di lavoro (come accertato dal Tribunale, al primo cpv. di pg. 3 del decreto), senza alcuna reciproca interferenza di vicende societarie incidente sulla autonomia dei due soggetti e l’acquisizione da Caffaro s.r.l. in liquidazione della disponibilità dello stabilimento in (OMISSIS), con apertura ivi di unità locale il 26 giugno 1991 (come da doc. 1, cit., pg. 53).

Sicchè, il mancato esame della documentazione ben è stato denunciato sotto il profilo di insufficiente motivazione, offrendo essa la prova di circostanze di portata tale da poter privare di efficacia le altre risultanze istruttorie determinanti il convincimento del giudice di merito e quindi il decreto impugnato dello stesso fondamento della sua ratio decidendi: pure essendo state illustrate le ragioni per le quali la documentazione trascurata darebbe luogo a una decisione diversa (Cass. 28 settembre 2016, n. 19150; Cass. 5 dicembre 2014, n. 25756; Cass. 7 luglio 2005, n. 14304).

Ed allora, gli scrutinati documenti di cui il primo giudice ha omesso l’esame contengono elementi che ben potrebbero invalidarne la valutazione di ricorrenza della titolarità del rapporto obbligatorio da parte della ricorrente Caffaro s.r.l. in liquidazione.

Dalle superiori argomentazioni discende coerente, in accoglimento dei due primi motivi ed assorbimento degli altri, la cassazione del decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Trieste, per l’esame nel merito dei documenti suddetti, oltre che per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

LA CORTE

accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbiti gli altri; cassa il decreto impugnato, in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Trieste.

Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA