Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4815 del 24/02/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 24/02/2017, (ud. 15/11/2016, dep.24/02/2017),  n. 4815

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17617/2011 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro

tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A.

Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. 05870001004,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli

avvocati LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, giusta

delega in atti;

– ricorrenti –

contro

N.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

LUCREZIO CARO, 38, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO

CANESTRELLI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

CARLO ZOLI, PIERGIORGIO SANDRI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 31/2010 della CORTE D’APPELLO DI TRENTO SEZ.

DIST. DI BOLZANO, depositata il 26/06/2010 R.G.N. 3/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/11/2016 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO;

udito l’Avvocato MARITATO LELIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 31/2010, la Corte d’appello di Trento sezione distaccata di Bolzano rigettava l’appello proposto dall’INPS nei confronti della pronuncia di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da N.A. in opposizione a cartella esattoriale emessa dall’INPS per il pagamento dei contributi dovuti per l’iscrizione alla Gestione esercenti attività commerciali, nella compresenza della sua iscrizione alla gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, in quanto socio amministratore della Gis srl.

A fondamento della decisione la Corte riteneva che, contrariamente a quanto disposto dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, l’INPS non avesse operato alcun giudizio di prevalenza tra l’attività di amministratore e quella di partecipazione all’attività aziendale, avente natura commerciale, svolta dal N., ma avesse invece imposto la costituzione del rapporto assicurativo presso la gestione commercianti esclusivamente sulla scorta dell’accertamento degli autonomi e sufficienti presupposti relativi all’iscrizione presso quest’ultima gestione. Avverso tale pronuncia ricorre l’INPS con un motivo di censura. N.A. resiste con controricorso.

Diritto

1.- Preliminarmente, deve dichiararsi che non esiste agli atti alcuna rinuncia individuale o concordata tra le parti finalizzata all’estinzione del giudizio, contrariamente a quanto dichiarato a verbale dal procuratore del ricorrente comparso all’udienza di discussione.

2.- Con l’unico motivo di ricorso l’Inps deduce violazione e/o falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 203 e 207 e 208, contraddittorietà e illogicità della motivazione, in quanto pur in presenza dei presupposti di fatto e di diritto per farsi luogo all’iscrizione dell’intimato sia presso la gestione commercianti sia presso la gestione separata, la Corte d’appello aveva affermato che ai sensi della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, l’intimato fosse da assicurare ad un’unica gestione prevalente in mancanza della cui individuazione, da effettuarsi ad opera dell’INPS, dovesse caducarsi la pretesa dell’Istituto riversata nella cartella esattoriale opposta.

3. Il ricorso è fondato. La tesi espressa nella sentenza dal giudice d’appello risulta legata ad una esegesi della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, fondata sulla premessa dell’inconciliabile coesistenza tra iscrizione alla gestione separata ed iscrizione alla gestione commercianti.

4. Si tratta di una tesi che contrasta con l’assetto normativo, come risulta ora confermato anche dalla norma d’interpretazione autentica dettata con il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 11 (recante, “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”), convertito in L. 30 luglio 2010, n. 122, la quale recita: ” La L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208, si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all’assicurazione prevista per l’attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d’impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell’Inps. Restano, pertanto, esclusi dall’applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l’iscrizione alla gestione previdenziale, ai sensi della L. 16 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26″.

5. Ponendo fine ad un accesso contenzioso in materia – nell’ambito del quale era intervenuta anche (ma in senso opposto a quanto ora affermato dalla legge) una prima sentenza delle Sez. Unite di questa Corte, la n. 3240/2010 – la norma citata in sostanza afferma che la regola dell’iscrizione all’unica gestione presso la quale si esercita l’attività prevalente, fra le varie esercitate da un soggetto, operi solo per le attività autonome esercitate in forma d’impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti. Essa non vale invece per i rapporti per i quali è prevista l’iscrizione alla gestione separata secondo l’opposta regola della concorrenza dell’iscrizioni (già contenuta peraltro nella stessa L. n. 335 del 1995, relativa a quest’ultima gestione assicurativa); confermando così che tra attività di amministratore ed attività di lavoro aziendale non si possa neppure porre un problema di prevalenza, trattandosi di attività che attengono a piani differenti di per sè non comparabili, anche in relazione ai redditi assoggettati a contribuzione.

6. In seguito all’emanazione della norma interpretativa sopraindicata, si sono nuovamente pronunciate le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 17076/2011, la quale, da una parte, ha riconosciuto (questa volta in conformità al disposto normativo chiarito dal legislatore), la legittimità della doppia iscrizione (alla gestione separata ed alla gestione commercianti) del socio amministratore di srl che partecipi con abitualità e prevalenza al lavoro aziendale; e dell’altra, ha escluso che la normativa in questione, a cagione della sua portata interpretativa, contrasti con i principi costituzionali e con quelli dettati dalla Convenzione EDU.

7. In particolare le Sez. Unite hanno fissato nella stessa sentenza i seguenti principi di diritto: “Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 11, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, art. 1, comma 1 – che prevede che la L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208, si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento va prevista per l’attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d’impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell’INPS, mentre restano esclusi dall’applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l’iscrizione alla gestione previdenziale di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26 – costituisce disposizione dichiaratamente ed effettivamente di interpretazione autentica, diretta a chiarire la portata della disposizione interpretata, e pertanto, in quanto tale, non è lesiva del principio del giusto processo di cui all’art. 6 CEDU, trattandosi di legittimo esercizio della funzione legislativa garantita dall’art. 70 Cost.. b) In caso di esercizio di attività in forma d’impresa ad opera di commercianti, o artigiani, o coltivatori diretti, contemporaneamente all’esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoriamente prevista l’iscrizione alla gestione previdenziale separata di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26, non opera l’unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell’attività prevalente, quale prevista dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208”.

8. La norma di interpretazione autentica è stata poi scrutinata anche dalla Corte Cost. (sentenza n. 15/2012) adita dai giudici di merito. Anche tale sentenza ha escluso qualsiasi profilo di illegittimità costituzionale riconoscendo alla norma una portata effettivamente interpretativa e come tale un’efficacia naturalmente retroattiva.

9. All’esito di questo complesso sviluppo interpretativo si può dire definitivamente conclusa qualsiasi querelle sul tema ed oramai del tutto acclarata la possibilità di una duplice iscrizione previdenziale del socio di srl, nella ovvia sussistenza degli autonomi presupposti delineati dalla normativa di riferimento.

10. Una volta stabilito che per il socio amministratore di società che partecipi all’attività aziendale vi possa essere in via di principio la doppia iscrizione consentita dalla legge (anche in base alla nuova norma interpretativa), rimane sempre da accertare in concreto in ogni singola fattispecie il presupposto dello svolgimento della attività commerciale abituale e prevalente ai fini dell’iscrizione alla gestione commercianti.

11. In materia occorre dare applicazione alla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, il quale a sua volta ha sostituito della L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1, con il seguente disposto: “L’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti atti vità commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613 e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita; b) abbiano la piena responsabilità dell’impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonchè per i soci di società a responsabilità limitata; c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.

12. La norma, in conformità ad una regola che non risulta derogata da alcuna delle regolamentazioni valevoli per i vari fondi previdenziali dei lavoratori autonomi (non solo commercianti; ma anche artigiani della L. 8 agosto 1985, n. 443, ex art. 2; e coltivatori diretti, coloni e mezzadri ai sensi della L. 9 gennaio 1963, n. 9, art. 2), prevede che l’iscrizione alla gestione previdenziale dei commercianti sia sempre subordinata alla presenza dei requisiti di abitualità e prevalenza nello svolgimento di un’attività lavorativa (di natura commerciale, artigiana, agricola).

13. Talchè non basta lo svolgimento di un’attività lavorativa (di natura individuale o societaria) qualsiasi, per essere iscritti ad un fondo di previdenza relativo ai lavoratori autonomi; occorre che esistano, congiuntamente, i due requisiti di abitualità e prevalenza.

14. Sotto questo profilo vale ancora il rilievo effettuato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 3240 del 12.2.2010 secondo la quale tale assicurazione “è posta a protezione, fin dalla sua iniziale introduzione, non già dell’elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo, sia esso commerciante, coltivatore diretto o artigiano, ma per il fatto che tutti costoro sono accomunati ai lavoratori dipendenti dall’espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotandosi detto impegno personale come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) all’interno dell’impresa”.

15. Peraltro, in relazione a quest’ultimo inciso relativo al concetto di prevalenza (su cui anche la successiva ordinanza della Cassazione n. 22558/2010 del 5.11.2010 sollecitava “una riconsiderazione delle Sezioni Unite”), va pure chiarito che, ad avviso del collegio, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza – necessari per l’iscrizione alla gestione ed il cui onere della prova è nelle cause di specie a carico dell’Inps – siano da riferire ad un criterio non predeterminato di tempo e di reddito da accertarsi in senso relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l’oggetto sociale della srl (ovviamente al netto dell’attività esercitata in quanto amministratore); e non già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell’impresa.

16. La stessa tesi infatti meglio si attaglia all’interpretazione più logica della norma volta a valorizzare l’elemento del lavoro personale, come peraltro affermato nella stessa sentenza delle Sezioni unite.

17. Essa aderisce poi maggiormente alla ratio estensiva dell’obbligo assicurativo introdotto dal legislatore per i soci di srl con la norma in esame, evitando di restringere di molto l’area di applicazione dell’assicurazione commercianti e di lasciare fuori di essa tutti i casi in cui l’attività del socio di srl, ancorchè rilevante ed abituale, non venga ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi.

In base ai lavori preparatori, per come risulta anche dal parere (n. 926/1998), reso dal Consiglio di Stato su interpello del Ministero del Lavoro, la norma dettata dal comma 203 era finalizzata infatti ad eliminare, tra l’altro, i dubbi che erano stati sollevati a proposito dell’iscrizione nella gestione dei soci di srl (in considerazione dell’assenza di rischio nella conduzione dell’impresa; mentre non c’era dubbio che l’obbligo di iscrizione sussistesse nel caso di socio unico e di soci di società di persone). Essa voleva perciò evitare che grazie allo schermo della struttura societaria la prestazione di lavoro resa dal socio nell’impresa sociale fosse sottratta alla contribuzione previdenziale; e nel contempo superare la preesistente disparità di trattamento dei titolari di ditte individuali e dei soci di società di persone rispetto ai soci di società a responsabilità limitata.

18. In conclusione, considerato che nel caso in esame la sentenza impugnata non si è attenuta ai prefati principi essa deve essere pertanto cassata con rinvio della causa al giudice indicato nel dispositivo. Questi procederà alla decisione della causa attenendosi ai principi di diritto sopra indicati in materia di coesistenza delle iscrizioni alle gestioni previdenziali per il socio di srl che partecipi all’attività aziendale e di individuazione dei caratteri dell’abitualità e prevalenza che deve rivestire il suo lavoro ai fini dell’iscrizione presso la gestione commercianti.

19. Il giudice di rinvio procederà inoltre alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità ai sensi dell’art. 385 c.p.c..

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Trento sez. dist. di Bolzano in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2017

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