Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4815 del 23/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 23/02/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 23/02/2021), n.4815

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19628-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

GALPERTI ENGINEERING AND FLOW CONTROL SPA, incorporante per fusione

la GALPERTI TECH SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A.

FARNESE 7, presso lo studio dell’avvocato BERLIRI CLAUDIO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato BUSSANI MAURO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5416/16/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 18/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CAPOZZI

RAFFAELE.

 

Fatto

RILEVATO

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR della Lombardia, di conferma della decisione della CTP di Lecco, che aveva accolto l’impugnazione della contribuente s.p.a. “GALPERTI ENGEENERING & FLOW CONTROL” avverso un avviso di accertamento IRES 2010;

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a tre motivi;

che, con il primo motivo, l’Agenzia delle entrate lamenta nullità della sentenza per difetto di motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4;

che, con il secondo motivo, l’Agenzia delle entrate lamenta falsa applicazione D.L. n. 223 del 2006, art. 36, commi 7 e 7-bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in materia di quota di ammortamento deducibili di fabbricati strumentali;

che, con il terzo motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate lamenta violazione D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, commi 1 e 2, lett. a, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in materia d’imputazione temporale di componenti del reddito; che l’intimata si è costituita con controricorso; che sia la società contribuente, sia l’Agenzia delle entrate, con istanze rispettivamente del 7 giugno 2019 e 30 gennaio 2020, hanno chiesto dichiararsi estinto il presente giudizio per cessata materia del contendere, avendo la società contribuente presentato istanza di definizione della lite, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, convertito con modificazioni dalla L. n. 136 del 2018 ed avendo la medesima pagato tutte le somme previste dalla citata normativa;

che va pertanto dichiarato estinto il presente giudizio per cessata materia del contendere, ai sensi della normativa sopra citata, con compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, convertito con modificazioni dalla L. n. 136 del 2018, con compensazione delle spese di giudizio.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2021

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