Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4814 del 28/02/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 4814 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: CHINDEMI DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso 676-2008 proposto da:
MILELLA MARIA, LIMARDO PASQUALE, THERMOMETANO SRL in
persona dei

legali

rappresentanti pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA TIGRE’ 37, presso
lo studio dell’avvocato CAFFARELLI FRANCESCO, che li
rappresenta e difende giusta delega a margine;
– ricorrenti –

2014
3

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

Data pubblicazione: 28/02/2014

- controricorrente nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO LOCALE DI PISA;
– intimato –

avverso la sentenza n. 62/2006 della COMM.TRIB.REG. di

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/01/2014 dal Consigliere Dott. DOMENICO
CHINDEMI;
udito per il ricorrente l’Avvocato CAFFARELLI che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato PALATIELLO che
si riporta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

FIRENZE, depositata il 25/01/2007;

R.G. 676/2008
Fatto
La Commissione tributaria regionale della Toscana Lazio, con sentenza n. 62/31/06, depositata il
25.1.2007, confermava la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Pisa n. 14/06/2005
che dichiarava la legittimità dell’ avviso di accertamento relativi all’imposta di registro, per
l’anno 2001, nei confronti della società Thermometano s.r.l. con cui veniva tassato il conferimento
alla società di una presella di terreno

a) violazione dell’art. 20 dpr 131/1986 ,in relazione all’art. 360 ,n. 3 c.p.c. , ritenendo illegittimo
che l’ufficio prima e il giudice tributario poi accertino gli effetti giuridici di un atto soggetto a
registrazione negando la produzione degli effetti stessi in riferimento a un atto anteriormente
registrato;
b) violazione dell’art. 20 dpr 131/1986 , dell’art. 2556 c.c. in relazione all’art. 360 ,n. 3 c.p.c.
,avendo la CTR errato nel ritenere che la presella di terreno fosse esclusa dal precedente
conferimento;
c) violazione dell’art. 20 dpr 131/1986 , dell’art. 1362 c.c. ,in relazione all’art. 360 ,n. 3 c.p.c.,
nonché omessa motivazione su un fatto decisivo e controverso per il giudizio, in relazione all’art.
360 ,n. 5 c.p.c. non avendo tenuto conto la CTR delle circostanze di fatto addotte dalla società per
provare il conferimento della stessa;
d) omessa motivazione, in relazione all’art. 360 , n. 5 c.p.c., censurando anche sub 3 e 4 stesso
articolo l’omessa e insufficiente motivazione e omessa pronuncia con riferimento al valore del
terreno nel caso di edificazione, da parte di un terzo in buona fede.
L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 8.1.2014, in cui il PG ha concluso come in
epigrafe.
Motivi della decisione
1. Il primo motivo, oltre ad essere inammissibile perché non contiene tutte le informazioni
necessarie a consentire una risposta utile alla definizione della controversia prescindendo dalla
lettura del relativo motivo che, come ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte,
deve consistere in una sintesi originale e autosufficiente della censura dedotta (cfr Cass. , S.U. n.
19444/2009) è, comunque, infondato in quanto, ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro
occorre avere riguardo agli effetti giuridici che l’atto è idoneo a produrre, indipendentemente dalla
qualificazione data dalle parti , valutando anche il collegamento tra più patti negoziali soprattutto,
quando, come nel caso di specie, i negozi collegati siano espressamente richiamati, quanto ai
1

Proponeva ricorso per cassazione la società deducendo i seguenti motivi:

ESENTE DA .triesISTRAZIONE
Al SENSI DP1
N. 131 Th. ALL. k5. – N. 5

MATERIA TRIBUTARIA

contenuti e agli effetti, nell’atto oggetto di tassazione, senza necessità di alcuna indagine
extratestuale.
2. Il secondo e terzo motivo, esaminati congiuntamente in quanto logicamente connessi, vanno
disattesi, sottoponendo a questa Corte, sotto il profilo della violazione di legge e, in
ammissibilmente, il terzo motivo contemporaneamente anche sotto il profilo del vizio di
motivazione, questioni di merito affrontate e risolte dal giudice di appello.
Risulta dal controricorso, peraltro, e non è contestato, che la presella di terreno sia stata acquistata
accatastata a nome dello stesso e non della società
La Ctr, con riferimento alla presella di terreno, ha rilevato come “detto bene non figura
nell’inventario.., e tanto meno nella situazione patrimoniale”,

osservando come

detto

conferimento sia avvenuto con atto notaio Siciliani in data 17.9.2001, da sottoporre, quindi a
tassazione, senza alcuna prova contraria da parte della società che, con riferimento all’inventario,
ha, invece, affermato che si era tenuto conto del valore del terreno, comprensivo della presella.
La contribuente, in violazione del principio di autosufficienza non ha allegato o riprodotto né
l’inventario né l’atto di conferimento in cui, a detta della stessa, si affermerebbe, invece, che nell’
inventario si era tenuto conto del valore complessivo della porzione immobiliare, con inclusione,
quindi, della detta presella.
L’ultimo motivo va dichiarato inammissibile per la inconferenza del quesito di diritto, privo di
riferimento alla fattispecie concreta, la cui formulazione (si fa riferimento alli edificazione da parte
di un terzo in buona fede ) è del tutto inidonea ad esprimere rilevanza ai fini della decisione della
questione.
Va, conseguentemente, rigettato il ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle
spese del giudizio di legittimità.
PQM
Rigetta il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità

che liquida in E.4,000 per compensi professionali, oltre alle spese prenotate a debito
Così deciso in Roma, il 8.1.2014

nel 1985 da Limardo Pasquale, quale titolare della ditta individuale Thermometano s.r.l. ma

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