Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4814 del 28/02/2011

Cassazione civile sez. I, 28/02/2011, (ud. 15/12/2010, dep. 28/02/2011), n.4814

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 12947-2008 proposto da:

T.M. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 71, presso l’avvocato MARCHETTI

ALESSANDRO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del

Consiglio pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

02/10/2007, n. 51289/06 R.G.A.D.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/12/2010 dal Consigliere Dott. CRISTIANO Magda;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato MARCHETTI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’Appello di Roma, con decreto del 2.10.07, ha dichiarato inammissibile, per l’insussistenza dei presupposti di cui alla L. n. 89 del 2001, artt. 2 e 3, il ricorso proposto dall’avv. T. M. nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri per ottenere il riconoscimento di un equo indennizzo ai sensi della L. n. 89 del 2001 per l’irragionevole durata di un procedimento disciplinare promosso a suo carico dal Consiglio dell’Ordine Forense, la cui decisione il ricorrente aveva impugnato dinanzi al Consiglio Nazionale Forense. L’avv. T. ha chiesto la cassazione del provvedimento, con un unico motivo di ricorso. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso l’avv. T., denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 6 par. 1 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nonchè della L. n. 89 del 2001, art. 2, sostiene in diritto che il Consiglio nazionale forense è organo dello Stato, dotato di personalità giuridica ed è organo giurisdizionale quando decide dei ricorsi avverso le pronunce emesse dai consigli forensi territoriali in materia disciplinare, tanto che le sue decisioni possono essere impugnate dinanzi alle SS.UU. della Corte di Cassazione. Ciò premesso, rileva in fatto che la fase giurisdizionale del procedimento promosso nei suoi confronti ha ampiamente superato il termine di durata ragionevole, essendo iniziata il 16.9.91 e conclusasi il 10.11.05, con il deposito della seconda decisione emessa dal CNF. Il ricorso va dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6 (applicabile ratione temporis al caso di specie D.Lgs. n. 40 del 2006, ex art. 27). La valutazione dell’interesse dell’avv. T. all’impugnazione (da delibare d’ufficio, a norma dell’art. 100 c.p.c.) non può prescindere dall’accertamento in fatto – non compiuto dalla Corte d’Appello – dell’effettiva esistenza del procedimento presupposto del quale egli lamenta l’irragionevole durata.

Il ricorso trova dunque fondamento nei documenti concernenti detto procedimento, che l’avv. T. non ha prodotto nel presente grado.

Ne consegue l’applicazione della norma procedurale sopra richiamata, che va interpretata nel senso che il ricorso per cassazione, oltre a richiedere la specifica indicazione degli atti e dei documenti posti a suo fondamento, postula, a pena di inammissibilità, che si individui dove questi ultimi sono stati prodotti nella fase di merito ed, in ragione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, anche che essi siano prodotti in sede di legittimità (Cass. S.U. n. 28547/08, Cass. nn. 20535/09, 21828/010).

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri in Euro 1000, oltre spese prenotate a debito.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a pagare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le spese del processo di cassazione, che liquida in Euro 1000 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2011

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