Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4814 del 24/02/2020

Cassazione civile sez. I, 24/02/2020, (ud. 30/10/2019, dep. 24/02/2020), n.4814

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31731/2018 proposto da:

K.Z., rappresentato e difeso dall’avv. Carmela Grillo,

elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Perugia, via

Enrico Toti, n. 32;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 362/2018 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 18/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/10/2019 dal Cons. FEDERICO GUIDO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

K.Z. cittadino originario del Pakistan propone ricorso per cassazione, con quattro motivi, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Perugia, pubblicata il 18.5.2018 che ha escluso il riconoscimento di ogni forma di protezione.

La Corte territoriale, in particolare, ha rilevato la genericità del racconto del richiedente il quale aveva riferito di aver abbandonato il Pakistan per trovare migliori condizioni di vita, ma senza fare cenno a situazioni di pericolo per la sua vita e per l’esercizio dei suoi diritti fondamentali.

La Corte territoriale ha inoltre escluso la sussistenza in Pakistan di una situazione di violenza generalizzata come richiesto dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), ed ha altresì respinto la richiesta di protezione umanitaria, rilevando la mancanza di specifici elementi tali da evidenziare una situazione di particolare vulnerabilità del richiedente.

Il Ministero dell’Interno non ha volto difese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Deve in via pregiudiziale rilevarsi l’inammissibilità del ricorso per la mancata produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata relativa alla notifica del ricorso a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c..

Ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, la prova dell’avvenuto perfezionamento della notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 149 c.p.c., deve essere data tramite la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita (Cass. 188361/2018).

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e, considerato che il Ministero non ha svolto difese, non deve provvedersi sulle spese del presente giudizio.

Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA