Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4814 del 24/02/2017

Cassazione civile, sez. lav., 24/02/2017, (ud. 02/11/2016, dep.24/02/2017),  n. 4814

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15025/2011 proposto da:

A.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE ANGELICO 35, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO

D’AMATI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

GIOVANNI NICOLA D’AMATI, NICOLETTA D’AMATI, CLAUDIA COSTANTINI,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ANTONIO BERTOLONI 44, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI

BERETTA, rappresentata e difesa dall’avvocato FABRIZIO CONTE, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8852/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 19/11/2010 R.G.N. 5260/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/11/2016 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito l’Avvocato COSTANTINI CLAUDIA;

udito l’Avvocato CONTE FABRIZIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, assorbimento dell’incidentale condizionato.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 29.5.07 il Tribunale di Roma respinse la domanda proposta da A.M. con cui aveva chiesto che venisse accertata la natura subordinata del rapporto di lavoro giornalistico intercorso con la società Arnoldo Mondadori Editore a far tempo dal 9 luglio 2000.

Secondo l’assunto del ricorrente, dal 9.7.2000 egli avrebbe ininterrottamente prestato attività lavorativa alle dipendenze della società convenuta con mansioni di redattore, assegnato sino al marzo 2003 alla redazione romana del settimanale (OMISSIS); successivamente e sino al dicembre 2003, il rapporto era stato regolato da un contratto di pratica giornalistica a tempo determinato con assegnazione alla redazione milanese, presso la quale l’ A. avrebbe continuato a svolgere di fatto l’attività di redattore anche dal 1 gennaio al 14 marzo 2004, mentre dal 15 marzo al 15 settembre 2004 era stato stipulato un contratto di collaborazione presso la redazione romana per la testata (OMISSIS).

Il Tribunale riteneva, sulla base delle risultanze istruttorie, non raggiunta la prova della subordinazione; rilevava inoltre che l’ A. aveva ottenuto l’iscrizione nel Registro dei Praticanti solo dal 1 settembre 2004, ritenendo non opponibile alla società la disposta retroattività dell’iscrizione (da parte del Consiglio dell’Ordine), evidenziando che, anche qualora il rapporto avesse assunto in via di mero fatto le caratteristiche proprie del lavoro giornalistico subordinato, esso sarebbe stato affetto da nullità con la conseguenza che in nessun caso poteva trovare ingresso la domanda di reintegra.

Riteneva infine legittimo il contratto a tempo determinato stipulato il 7.3.03, in base alla contrattazione collettiva delegata L. n. 56 del 1987, ex art. 23, respingendo la domanda di risarcimento del danno per omessa comunicazione dell’inizio della pratica professionale e per assenza di specifiche allegazioni in ordine al danno lamentato.

Avverso tale sentenza proponeva appello l’ A.; resisteva la società. Con sentenza depositata il 19 novembre 2010, la Corte d’appello di Roma respingeva il gravame.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso l’ A., affidato a cinque motivi.

Resiste la società con controricorso, poi illustrato con memoria, contenente ricorso incidentale condizionato affidato ad un motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata della sentenza.

1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2094 c.c., artt. 1, 2, 5 e 11 del c.c.n.l.g. e degli artt. 1362 e 1363 c.c., oltre a difetto di motivazione circa un fatto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5).

Lamenta che la sentenza impugnata erroneamente escluse, anche sulla base di un non convincente apprezzamento delle risultanze istruttorie, la subordinazione poichè era emerso che il ricorrente non aveva avuto la responsabilità di uno specifico settore dell’informazione, ovvero la responsabilità di un servizio, essendo invece risultato che gli articoli da lui redatti riguardavano argomenti diversi.

2.- Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2094 c.c., artt. 1, 2, 5 e 11 del c.c.n.l.g. e degli artt. 1362 e 1363 c.c., oltre a difetto di motivazione circa un fatto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5).

Lamenta che la sentenza impugnata omise di esaminare elementi decisivi, quali l’identità di mansioni svolte dal ricorrente, sia nei periodi di mancato inquadramento, sia durante la formale assunzione a tempo determinato, rispetto a quelle svolte dai giornalisti dipendenti, così come riferito da taluni testimoni.

2.1- I motivi, che per la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono inammissibili.

Il primo motivo, pur teoricamente fondato (non essendo la responsabilità di un servizio, anche in base al c.c.n.l.g., necessaria per l’individuazione dell’attività di redattore ordinario, rilevando piuttosto per la figura del collaboratore fisso o del capo servizio), non è decisivo (restando da dimostrare l’attività giornalistica subordinata di redattore), e chiede inoltre a questa Corte un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie.

Il secondo motivo è invece inammissibile in quanto chiaramente diretto ad un complessivo riesame delle circostanze di causa e ad un diverso loro apprezzamento.

3.- Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2126 c.c., artt. 112 e 213 c.p.c., oltre a difetto di motivazione circa un fatto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5), con riferimento alla declaratoria di nullità del rapporto di lavoro a tempo determinato (24.3-31.12.03) per la mancata iscrizione del ricorrente nel registro dei praticanti, avvenuta solo in data 1.9.2004, ritenendo irrilevante la retrodatazione al 1.7.02 effettuata dal Consiglio dell’Ordine. Lamenta che la sentenza impugnata avrebbe dovuto considerare che con lettera del 25.3.04, il direttore della rivista comunicò al Consiglio l’assunzione a tempo determinato come praticante giornalista, oltre che assumere informazioni, ex art. 213 c.p.c., presso l’Ordine dei giornalisti, richiesta ritenuta invece inammissibile per il suo carattere esplorativo. Lamenta ancora che quanto meno dal 15.9.04 la corte capitolina avrebbe dovuto dichiarare illegittima la privazione delle mansioni subita dal ricorrente, ovvero il suo licenziamento, annullandolo ed ordinando la sua reintegra nel posto di lavoro.

Il motivo è infondato. Al momento della stipula del contratto a tempo determinato come praticante giornalista l’iscrizione al Registro dei praticanti non sussisteva. La richiesta di informazioni, non accompagnata da altri significativi elementi, risulta avere carattere inammissibilmente esplorativo. Dal 15.9.04 risulta poi solo una collaborazione autonoma (cfr. storico di lite e pag. 38 ricorso); la censura è comunque evidentemente subordinata all’accoglimento della prima parte del motivo, che risulta infondato.

A tale riguardo occorre infatti rimarcare che in tema di rapporto di lavoro giornalistico, la mancata iscrizione nell’Albo dei praticanti giornalisti comporta la nullità del contratto di lavoro per violazione di legge, che non è sanabile con la retrodatazione successiva dell’iscrizione, conseguendone anche l’insussistenza dell’obbligo dell’assicurazione presso l’I.N.P.G.I., che trova fondamento nell’iscrizione all’Albo e non solo nella natura dell’attività svolta (cfr. da ultimo Cass. n. 1256 del 25/01/2016, Cass. n. 3385 del 11/02/2011). La sentenza impugnata si sottrae dunque alla censura mossale.

4.- Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 e dell’art. 112 c.p.c., oltre a difetto di motivazione circa un fatto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5).

Lamenta che la corte di merito, avendo dichiarato la nullità del contratto a tempo determinato del 7.3.03 per difetto di iscrizione nel registro dei praticanti, dichiarò assorbita la doglianza inerente la nullità del medesimo contratto ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, per assoluta genericità della causale.

Il motivo è evidentemente condizionato all’accoglimento del terzo. Essendo quest’ultimo infondato, va respinto.

5.- Con il quinto motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 e art. 2697 c.c., oltre a difetto di motivazione circa un fatto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5).

Lamenta che, una volta accertata la nullità del termine per violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, ne conseguiva l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato (giornalistico) a tempo indeterminato, senza necessità di ulteriori accertamenti in ordine alla natura del rapporto, che la sentenza impugnata aveva erroneamente valutato (come di collaborazione autonoma).

Il motivo, connesso al quarto (a sua volta condizionato all’accoglimento del terzo), è infondato per le medesime ragioni (la sentenza impugnata ha correttamente ritenuto illegittimo il contratto a termine per mancata iscrizione al registro dei praticanti, risultando quindi irrilevante esaminare la legittimità del termine apposto ad un inesistente rapporto di lavoro giornalistico).

6.- Il ricorso principale deve essere pertanto rigettato, con conseguente assorbimento di quello incidentale condizionato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito l’incidentale. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 100,00 per esborsi, Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2017

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