Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4814 del 01/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4814 Anno 2018
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: NAZZICONE LOREDANA

ORDINANZA
sul ricorso 19753-2017 proposto da:
DIALLO LAMINE, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato ANTONIO FRATERNALE;

– ricorrente contro
MINISTERO DELL’INTERNO 80185690585;

– intimato avverso la sentenza n. 1041/2017 della CORTE D’APPELLO di
ANCONA, depositata il 04/07/2017;

Data pubblicazione: 01/03/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 06/02/2018 dal Consigliere Dott. LOREDANA
NAZZICONE.

RII,I

V l’O

– che la parte ricorrente ha proposto ricorso avverso la sentenza della
Corte d’appello di Ancona del 4

inammissibile l’appello avverso l’ordinanza del Tribunale della stessa
città, a sua volta reiettiva del ricorso avverso il provvedimento negativo
della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione
internazionale;
– che la corte d’appello ha ritenuto l’impugnazione inammissibile
perché proposta con atto di citazione, anziché con ricorso secondo il
disposto dell’art. 19 del d.lgs. n. 150 del 2011 come modificato dal
d.lgs. n. 142 del 2015, atto di citazione non seguito da iscrizione a
ruolo nel termine di trenta giorni dalla notificazione dell’ordinanza;
– che non svolge difese il Ministero;
– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380-bis c.p.c.;
CONSIDERATO
– che il motivo verte sulla violazione dell’art. 19, comma 9, d.lgs. n. 150
del 2011 e 27 d.lgs. n. 142 del 2015, per avere la corte del merito nella
specie dichiarato inammissibile l’impugnazione;
– che esso è manifestamente fondato, avendo questa Corte già
affermato che l’indirizzo interpretativo, secondo cui l’appello nel
procedimento sommario di cognizione si propone con citazione (Cass.,
sez. un., n. 2907 del 2014,) non è inciso dalle modifiche apportate al
citato art. 19 dall’art. 27 del d.lgs. n. 142 del 2015, giacché in tale
norma l’improprio riferimento al termine “ricorso” è effettuato ai soli
fini della disciplina della durata del procedimento, senza alcuna
espressa deroga al rinvio al rito sommario di cognizione; consegue che
Ric. 2017 n. 19753 sez. M1 – ud. 06-02-2018
-2-

2017, che ha dichiarato

l’appello, proposto ai sensi dell’art. 702-cater cod. proc. civ. avverso la
decisione del tribunale di rigetto della domanda volta al
riconoscimento della protezione internazionale, deve essere introdotto
con citazione, non con ricorso, e la tempestività del gravame va
ragguagliata al termine di notifica della citazione detta (da ultimo, Cass.

– che la sentenza va dunque cassata con rinvio alla medesima corte
d’appello, in diversa composizione, per l’esame del merito1–9′ P(/’..2-11:7
p(-191-7.k tTeLl-t
Clite

Úk,

t’

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla
Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione CelA
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 febbraio 2018.
Il Presidente

(Francesco A

‘o Genovese)

n. 28287 e n. 17420 del 2017; nonché molte altre successive);

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