Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4813 del 28/02/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 4813 Anno 2014
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: DIDONE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 18576-2007 proposto da:
SANPAOLO

BANCO

DI

NAPOLI

S.P.A.

(C.F./P.I.

04485191219), in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

Data pubblicazione: 28/02/2014

PIAZZA ADRIANA 15, presso l’avvocato PANINI
ALBERIGO, che lo rappresenta e difende, giusta
2014

procura in calce al ricorso;
– ricorrente –

126

contro

PORCU

ANTIOCA

(C.F.

PRCNTC26B44E0040),

1

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. ASCARI
233, presso l’avvocato SANTINI FRANCO,
rappresentata e difesa dall’avvocato MEREU SANDRO,
giusta procura a margine del controricorso;

24/2007 della CORTE

D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 26/01/2007;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 17/01/2014 dal Consigliere
Dott. ANTONIO DIDONE;
udito,

per

il

ricorrente,

l’Avvocato

PANINI

ALBERIGO che si riporta;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.

avverso la sentenza n.

controricorrente

2

Svolgimento del processo
1.- Porcu Antioca ha proposto opposizione contro il
decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti in favore del
Banco di Napoli. Il Tribunale di Oristano ha accolto
l’opposizione, ha revocato il decreto e ha condannato
l’opponente al pagamento della somma di euro 20.577,75. La

.

Corte di appello di Cagliari, con la sentenza impugnata
(depositata il 26.1.2007) nel contraddittorio con la
s.p.a. “San Paolo Banco di Napoli”, in riforma della
decisione di primo grado ha rigettato la domanda proposta
nei confronti della Porcu.
Per quanto ancora interessa, la Corte di merito ha
rigettato l’eccezione di nullità dell’appello sollevata
dalla banca, la quale sosteneva la propria estraneità al
credito azionato dal Banco di Napoli, istituto che era
stato incorporato dalla s.p.a. San Paolo IMI.
Contro la sentenza di appello la s.p.a. “San Paolo Banco
di Napoli” ha proposto ricorso per cassazione affidato a
due motivi, con i quali denuncia la nullità della
decisione e vizio di motivazione.
Resiste con controricorso Porcu Antioca.
Motivi della decisione
2.- Con il primo motivo la banca ricorrente denuncia la
nullità della sentenza e formula – ai sensi dell’art. 366
bis c.p.c. – applicabile ratione temporis – il seguente
quesito:<>.
Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in
ordine alla legittimazione della appellata San Paolo Banco
di Napoli.
3.- La resistente deduce che la vocatio in jus in appello
era così formulata: <>. L’atto
di appello è stato notificato presso il procuratore
costituito in primo grado per il Banco di Napoli.
Pertanto, appellata era la banca <> (quale
incorporante del Banco di Napoli) e non la s.p.a. “San
Paolo Banco di Napoli”.
4.- In una fattispecie analoga alla presente questa Corte
ha valorizzato la circostanza per la quale le notifiche
<

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