Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4813 del 28/02/2011

Cassazione civile sez. I, 28/02/2011, (ud. 15/12/2010, dep. 28/02/2011), n.4813

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso n. 19126/05 proposto da:

ROANA CEREALI s.n.c. di Cristina Roana & C, in persona dei

soci

collettivisti, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Vittoria

Colonna 27, presso lo studio dell’avv. Panzarani Massimo,

rappresentata e difesa dall’avv. Zarbo Gino, come da procura in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO RIGON AGRICOLTURA s.r.l., in persona del curatore p.t.,

elettivamente domiciliato in Roma, alla piazza Vescovio 21, presso lo

studio dell’ avv. Manferoce Tommaso, rappresentato e difeso dall’avv.

Dalla Verità Marco, come da procura a margine del controricorso.

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 794/05 della Corte d’Appello di Venezia,

emessa il 3.2.05, depositata il 16.5.05, r.g. 794/02, rep. 787, cron.

1953;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15.12.2010 dal consigliere Dott. Magda Cristiano;

udito l’avvocato Panzarani;

udito il P.M. nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Rovigo, con sentenza del 2.4.02, pronunciando sull’opposizione proposta da Roana Cereali s.n.c. avverso lo stato passivo del Fallimento della Rigon Agricoltura s.r.l,, respinse la domanda avanzata dall’opponente, di rivendica del mais stoccato rinvenuto nei silos della fallita.

L’appello proposto da Roana Cereali contro la predetta decisione è stato dichiarato inammissibile dalla Corte d’Appello di Venezia, con sentenza del 16.5.05. La Corte territoriale – premesso che il giudice di primo grado aveva respinto l’opposizione sia per la mancanza di data certa del contratto, di locazione dell’impianto di stoccaggio, invocato da Roana a prova del suo diritto di proprietà sui beni rivendicati, sia perchè la L. Fall., art. 103 non ammette la rivendica di cose di genere – ha rilevato che l’appellante si era limitata a censurare solo la prima delle due indicate rationes decidendi, mentre nulla aveva dedotto per contrastare la seconda.

Roana Cereali ha chiesto la cassazione della sentenza, affidandola a tre motivi di ricorso, illustrati da memoria.

Il Fallimento della Rigon Agricoltura ha resistito con controricorso, anch’esso illustrato da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo di ricorso, Roana Cereali, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 112 e 342 c.p.c., articola due distinte censure. 1.1) Sostiene, in primo luogo, che la sentenza di primo grado si è limitata ad accertare l’infondatezza della domanda di rivendica perchè non provata nei suoi presupposti, e che solo dopo l’esame approfondito del merito ha incidentalmente affermato che ” la domanda… L. Fall., ex art. 103 si ammette solo con riguardo a cose mobili esattamente individuate per specie, non anche in relazione a cose di genere”, senza però porre tale inciso a fondamento della decisione, come invece erroneamente ritenuto dalla Corte di Venezia. Rileva, a sostegno di tale assunto, che nella sentenza il Tribunale ha innanzitutto affermato che “l’oggetto della pronuncia era e resta l’accertamento del diritto reale vantato da Roana..”, senza neppure accennare al tema dell’ammissibilità della rivendica, si è poi soffermato a valutare se essa opponente avesse provato il proprio diritto di proprietà sul mais con documenti aventi data certa anteriore al fallimento ed, ha, infine, nel dispositivo, rigettato la domanda “in quanto infondata”, ed afferma che la decisione nel merito è potuta intervenire solo a seguito del preventivo vaglio positivo dell’ammissibilità dell’azione, posto che, in caso contrario, il giudice avrebbe dovuto limitarsi a pronunciare sulla questione preliminare. Deduce, dunque, che essa non aveva interesse ad impugnare un’affermazione di principio sulla generica non rivendicabilità di cose fungibili, priva di conseguenze sulla decisione finale adottata dal Tribunale ed estranea al thema decidendum.

1.2) Assume inoltre, sotto un diverso profilo, che nell’atto d’appello essa avrebbe in ogni caso contestato la rilevanza della questione, censurando l’affermazione del primo giudice secondo cui, essendo il mais un bene fungibile, non v’era prova della corrispondenza fra il cereale rivendicato e quello rinvenuto dal curatore. Va preliminarmente rilevato che l’interpretazione della sentenza di primo grado e dei motivi di gravame compiute dal giudice d’appello costituiscono accertamenti di merito, che possono essere sindacati unicamente sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5. Le censure svolte da Roana Cereali si risolvono, peraltro, nella deduzione di vizi di motivazione della sentenza impugnata, per aver questa tralasciato di considerare gli elementi che portavano ad escludere che la decisione di primo grado fosse fondata su una duplice ratio decidendi, e per aver ritenuto che l’atto di appello non fosse volto a contestarle entrambe e pertanto il loro esame non risulta precluso dal fatto che la ricorrente te abbia qualificate ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 (Cass. n. 4349/00). Ciò premesso, la prima censura è infondata e deve essere respinta.

Essa si basa, infatti, sull’errato presupposto che la domanda di rivendica di beni fungibili debba essere dichiarata inammissibile.

in realtà, poichè la natura di bene fungibile della res rivendicata e la conseguente verifica dell’impossibilità della sua restituzione – ove non sia intervenuto un fatto che ne abbia determinato l’individuazione ed impedito la confusione nel patrimonio del fallito – costituiscono accertamenti di fatto, inerenti al merito della decisione, e non già questioni da vagliare in limine perchè integranti presupposti processuali o condizioni dell’azione, è evidente che al negativo riscontro della rivendicabilità del bene non può che seguire una pronuncia di rigetto per infondatezza della domanda.

Deve pertanto escludersi la sussistenza di un vizio di motivazione della sentenza impugnata, laddove ha ritenuto che l’affermazione del Tribunale: “per vero, va anche rammentato che la domanda di rivendica e restituzione L. Fall., ex art. 103 si ammette solo con riguardo a cose mobili individuate per specie, non anche in relazione a cose di genere, restando a loro riguardo configurabile solo un diritto di credito azionabile con vi insinuazione L. Fall., ex art. 93 e quindi la domanda della ricorrente era mal formulata ab origine, avendo sempre avuto ad oggetto la restituzione del mais in natura e non già del suo prezzo di ricavo”, integrasse un’autonoma ragione di rigetto della pretesa avanzata da Roana.

E’invece fondata la seconda censura, con la quale la ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia ritenuto che l’atto d’appello non fosse rivolto a contrastare tale autonoma ragione di rigetto.

Va in proposito rilevato che, specie allorchè il gravame investa la decisione del primo giudice nella sua interezza, il requisito della specificità dell’appello non esige la formulazione di distinti motivi per ciascuna delle ragioni sulle quali si fonda la sentenza impugnata, essendo sufficiente che le argomentazioni dell’appellante forniscano elementi idonei a farle ritenere singolarmente contestate.

Ne consegue che, proprio perchè l’affermata “non ammissibilità” della domanda di rivendica del mais non poteva che conseguire all’accertamento, nel merito, oltre che della sua natura di bene fungibile, anche dell’inesistenza di un fatto che ne avesse impedito la confusione col patrimonio del fallito, la Corte avrebbe dovuto valutare se Roana, deducendo, nell’atto d’appello, che: “la sentenza sul punto è quantomeno sbrigativa, posto che si limita ad osservare che il mais è bene fungibile e non vi sarebbe quindi prova della corrispondenza tra il cereale recapitato e quello rinvenuto dal curatore. Tale affermazione merita di essere criticata, tenuto conto che il Tribunale trascura che, prima della locazione a Roana Cereali s.n.c., l’impianto di Rigon Agricoltura s.r.l. era inattivo e quindi vuoto e che successivamente la gestione esclusiva è stata dell’appellante…” non avesse, per l’appunto, contestato la correttezza della seconda ratio decidendi sulla quale si fondava la pronuncia del Tribunale, atteso che, una volta dimostrata l’opponibilità al fallimento del contratto di locazione, e dunque la sussistenza di un titolo (la detenzione in esclusiva dell’impianto) astrattamente idoneo ad evitare che il mais stoccato nei silos divenisse di proprietà della Rigon, l’appartenenza (pacifica) del cereale alla categoria dei beni di genere non avrebbe di per sè giustificato il rigetto della domanda.

Tale valutazione non risulta compiuta dal giudice d’appello, che ha assiomaticamente statuito che Roana non ha censurato la predetta ratio decidendi, ma non ha illustrato le ragioni del proprio convincimento.

Ricorre, pertanto, un vizio di omessa motivazione della sentenza impugnata.

All’accoglimento, in tali sensi, del primo motivo di ricorso, consegue la cassazione della pronuncia impugnata ed il rinvio della causa, per un nuovo esame, alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione.

Restano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.

Il giudice del rinvio regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti il secondo ed il terzo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione, per il nuovo giudizio e per la pronuncia anche sulle spese di quello di cassazione.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2011

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