Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4813 del 01/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4813 Anno 2018
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: NAZZICONE LOREDANA

ORDINANZA
sul ricorso 18584-2017 proposto da:
KANSUDEEN OLUFEMI MUFUTAU, elettivamente domiciliato in
ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINI° 22, presso lo studio
dell’avvocato MARCO LORENZANI, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato LUIGI DELLA COLLETTA;

– ricorrente contro
MINISTERO DELL’INTERNO 80185690585;

– intimato avverso la sentenza n. 388/2017 della CORTE D’APPELLO di
TRIESTE, depositata il 13/06/2017;

Data pubblicazione: 01/03/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 06/02/2018 dal Consigliere Dott. LOREDANA
NAZZICONE.
RILEVATO
– che la parte ricorrente ha proposto ricorso avverso la sentenza

inammissibile l’appello avverso l’ordinanza del Tribunale della stessa
città, a sua volta reiettiva del ricorso avverso il provvedimento negativo
della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione
internazionale;
– che la corte d’appello ha ritenuto l’impugnazione inammissibile
perché proposta con atto di citazione, anziché con ricorso secondo il
disposto dell’art. 19 del d.lgs. n. 150 del 2011 come modificato dal
d.lgs. n. 142 del 2015, atto di citazione non seguito da iscrizione a
ruolo nel termine di trenta giorni dalla notificazione dell’ordinanza;
– che si difende il Ministero con controricorso;
– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380-bis
c.p.c.;
CONSIDERATO
– che il motivo verte sulla violazione dell’art. 702-quater c.p.c.,
dell’art. 19, comma 9, d.lgs. n. 150 del 2011 e 27 d.lgs. n. 142 del 2015,
per avere la corte del merito nella specie dichiarato inammissibile
l’impugnazione;
– che esso è manifestamente fondato, avendo questa Corte già
affermato che l’indirizzo interpretativo, secondo cui l’appello nel
procedimento sommario di cognizione si propone con citazione (Cass.,
sez. un., n. 2907 del 2014), non è inciso dalle modifiche apportate al
citato art. 19 dall’art. 27 del d.lgs. n. 142 del 2015, giacché in tale
norma l’improprio riferimento al termine “ricorso” è effettuato ai soli
Ric. 2017 n. 18584 sez. M1 – ud. 06-02-2018
-2-

della Corte d’appello di Trieste del 13 giugno 2017, che ha dichiarato

fini della disciplina della durata del procedimento, senza alcuna
espressa deroga al rinvio al rito sommario di cognizione; consegue che
l’appello, proposto ai sensi dell’art. 702-quater cod. proc. civ. avverso la
decisione del tribunale di rigetto della domanda volta al
riconoscimento della protezione internazionale, deve essere introdotto

ragguagliata al termine di notifica della citazione detta (da ultimo, Cass.
n. 28287 e n. 17420 del 2017; nonché molte altre successive);
– che la sentenza va dunque cassata con rinvio alla medesima corte
d’appello, in diversa composizione per l’esame del merito

P M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia
alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, étt ,

LE

c
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del Ø febbraio 2 18.
Il PreS

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