Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4812 del 28/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 28/02/2011, (ud. 01/02/2011, dep. 28/02/2011), n.4812

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 34759-2006 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE B. BUOZZI

99 presso lo studio dell’avvocato D’ALESSIO ANTONIO, che lo

rappresenta e difende giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DEL TERRITORIO, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 89/2006 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 11/10/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/02/2011 dal Consigliere Dott. POLICHETTI Renato;

udito per il resistente l’Avvocato URBANI NERI FABRIZIO, che ha

chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per l’accoglimento.

Fatto

MOTIVI

La CTR del Lazio ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate nei confronti di C.G. ritenendo che l’imposta ipotecaria da corrispondere sulla ipoteca legale a favore dei creditori di conguaglio fosse dovuta sull’intero valore di una sentenza di divisione atteso il principio generale di solidarietà.

Ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi il contribuente, si è costituita con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Con il primo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione. Il motivo è inammissibile perchè investe questione di diritto in relazione alla quale non rileva la motivazione ed inoltre non è precisato il fatto controverso come prescritto a pena di inammissibilità dell’art. 366 bis c.p.c..

Con il secondo motivo, deducendo violazione di legge, il ricorrente assume che nella specie non si tratta di obbligazione solidale e l’imposta deve essere calcolata secondo le quote di proprietà attribuite ai singoli condividenti.

Il motivo è infondato in quanto, anche a prescindere dal principio generale della solidarietà delle obbligazioni di cui all’art. 1294 c.c. enunciato in sentenza, il D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 11, comma 2, recita: sono solidalmente tenuti al pagamento dell’imposta di cui al comma 1 (ipotecaria e catastale) tutti coloro nel cui interesse è stata richiesta la formalità o la voltura … ed anche i debitori contro i quali è stata iscritta o rinnovata ipoteca.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in Euro 1.200, oltre Euro 100 di spese vive ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2011

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