Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4812 del 23/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 23/02/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 23/02/2021), n.4812

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28255-2019 proposto da:

L.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 44

presso lo studio dell’avvocato TANIA ENZA CASSANDRO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

e contro

– intimati –

avverso la sentenza n. 1125/13/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 26/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la Commissione Tributaria Provinciale di Roma accoglieva parzialmente il ricorso della parte contribuente avverso l’atto con il quale l’Agenzia del territorio di Roma aveva provveduto a rivalutare la rendita catastale di una unità immobiliare sita in (OMISSIS) nella microzona (OMISSIS) della città di (OMISSIS) ((OMISSIS)) della L. n. 311 del 2004, ex art. 1, comma 335, ritenendo il provvedimento adeguatamente motivato, sottolineando tuttavia che l’Ufficio non ha dato atto di avere tenuto conto in toto delle situazioni in cui versa l’immobile e in particolare che si trova al di sotto del piano stradale il che consente di ridurre di un’unità la classe attribuita;

la Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello del contribuente, ritenendo la motivazione dell’accertamento adeguata, posto che l’avviso di accertamento ha dato atto che la zona (OMISSIS) è una zona raffinata e inoltre correttamente il giudice di primo grado ha dato correttamente atto che l’immobile si trova al di sotto del piano stradale riducendo pertanto di una unità la riclassificazione operata dall’Agenzia del territorio;

la parte contribuente proponeva ricorso affidato a quattro motivi e in prossimità dell’udienza depositava memoria insistendo per l’accoglimento del ricorso, mentre l’Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la parte contribuente denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su un motivo di gravame con il quale ci si doleva della mera apparenza della motivazione;

con il secondo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, la parte contribuente lamenta violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, dell’art. 111 Cost. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., per nullità della sentenza in quanto la motivazione sarebbe sostanzialmente inesistente perchè meramente apparente;

con il terzo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, in quanto la motivazione del provvedimento impugnato non sarebbe adeguata perchè non ha svolto alcun concreto e specifico riferimento agli effettivi interventi urbanistici e alle attività realmente incidenti sulla migliore qualità dell’utilizzo degli immobili della zona e non ha svolto alcun riferimento specifico all’immobile preso in considerazione; con il quarto motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, la parte contribuente lamenta l’omesso esame della perizia giurata, fatto decisivo per il giudizio.

Il primo motivo di ricorso è infondato in quanto la CTR, nel respingere l’appello della parte contribuente, ha implicitamente ma chiaramente esaminato e respinto il motivo di appello con il quale ci si doleva della mera apparenza della motivazione: infatti, nel sostenere l’adeguatezza e la completezza della motivazione della CTP, la CTR non può non avere preso in considerazione tale motivo per rigettarlo implicitamente e non ricorre il vizio di mancata pronuncia su una eccezione di merito sollevata in appello qualora essa, anche se non espressamente esaminata, risulti incompatibile con la statuizione di accoglimento della pretesa dell’attore, deponendo per l’implicita pronunzia di rigetto dell’eccezione medesima, sicchè il relativo mancato esame può farsi valere non già quale omessa pronunzia, e, dunque, violazione di una norma sul procedimento (art. 112 c.p.c.), bensì come violazione di legge e difetto di motivazione, in modo da portare il controllo di legittimità sulla conformità a legge della decisione implicita e sulla decisività del punto non preso in considerazione (Cass. n. 24953 del 2020).

Il secondo motivo di ricorso è infondato in quanto, secondo questa Corte:

il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. 23 luglio 2019, n. 19911; Cass. n. 23940 del 2017; Cass. SU n. 8053 del 2014);

in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111 Cost., comma 6, e, nel processo civile, dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perchè perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (Cass. 23 luglio 2019, n. 19911; Cass. n. 22598 del 2018);

considerato che nel caso di specie la CTR ha raggiunto la soglia del “minimo costituzionale” di motivazione in quanto, nel ritenere meritevole di conferma la sentenza della CTP, ha espresso delle proprie ed autonome argomentazioni prive di vizi logici, senza riportarsi acriticamente alle motivazioni della sentenza di primo grado e ha ragionevolmente spiegato da un lato che la microzona ove insiste l’immobile preso in considerazione è una zona raffinata e dall’altro che il giudice di primo grado ha dato correttamente atto che l’immobile si trova al di sotto del piano stradale riducendo pertanto di una unità la riclassificazione operata dall’Agenzia del territorio.

Il terzo motivo di impugnazione è fondato.

Costituisce infatti principio consolidato da questa Corte quello secondo cui è necessaria una rigorosa – e cioè completa, specifica e razionale – motivazione dell’atto di riclassamento, non solo con riferimento alla microzona ove insiste l’immobile, ma con specifico riferimento all’immobile oggetto di riclassamento. In particolare, quando si tratta di un mutamento di rendita inquadrabile nella revisione del classamento delle unità immobiliari private site in microzone comunali ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, la ragione giustificativa non può consistere nella mera evoluzione del mercato immobiliare, ma deve essere accertata la variazione di valore degli immobili presenti nella microzona (Cass. n. 22671 del 2019).

Ne consegue la necessità che nell’avviso di accertamento siano precisate le ragioni che hanno indotto l’Amministrazione a modificare d’ufficio il classamento originario, non essendo sufficiente il richiamo agli astratti presupposti normativi che hanno giustificato l’avvio della procedura di riclassamento. L’amministrazione comunale è tenuta pertanto ad indicare in modo dettagliato quali siano stati gli interventi e le trasformazioni urbane che hanno portato l’area alla riqualificazione risultando inidonei i richiami ad espressioni di stile del tutto avulse dalla situazione concreta (cfr. Cass. n. 4712 del 2015; n. 3156 del 2015) e a fornire riscontri estimativi individualizzanti (Cass. n. 9770 del 2019).

Questa Corte ha affermato che nella procedura di revisione del classamento si debba tener conto, nel medesimo contesto cronologico, dei caratteri specifici di ciascuna unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l’unità è sita, siccome tutti incidenti comparativamente e complessivamente sulla qualificazione della stessa (Cass. n. 10403 del 2019).

Pertanto, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento in termini sintetici e quindi generici al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, senza specificare le fonti, i modi e i criteri con cui questi dati sono stati ricavati ed elaborati. Viceversa, l’atto deve contenere l’indicazione: a) degli elementi che hanno in concreto interessato una determinata microzona; b) di come essi incidano sul diverso classamento della singola unità immobiliare (Cass. nn. 22671 del 2019; Cass. 23051 del 2019).

Del resto questa Corte ha affermato che in tema di estimo catastale, qualora il nuovo classamento sia stato adottato ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona in cui l’immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale in tale microzona rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento al suddetto rapporto e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, allorchè da questi ultimi non siano evincibili gli elementi (come la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento e ciò al duplice fine di consentire, da un lato, al contribuente di individuare agevolmente il presupposto dell’operata riclassificazione ed approntare le consequenziali difese, e, dall’altro, per delimitare, in riferimento a dette ragioni, l’oggetto dell’eventuale successivo contenzioso, essendo precluso all’Ufficio di addurre, in giudizio, cause diverse rispetto a quelle enunciate nell’atto (Cass. nn. 25960/2018; 23792/2018; 17413/2018; 17412/2018; 8741/2018); e ciò anche considerando che l’attribuzione di una determinata classe è correlata sia alla qualità urbana del contesto in cui l’immobile è inserito (infrastrutture, servizi, eccetera), sia alla qualità ambientale (pregio o degrado dei caratteri paesaggistici e naturalistici) della zona di mercato immobiliare in cui l’unità stessa è situata, sia infine alle caratteristiche edilizie dell’unità stessa e del fabbricato che la comprende (l’esposizione, il grado di rifinitura, eccetera) (Cass. nn. 25960/2018; 23792/2018; 22900/2017; 3156/2015).

Inoltre, secondo le sezioni unite, l’Agenzia delle entrate competente deve specificare se il mutamento è dovuto a una risistemazione dei parametri relativi alla microzona in cui si colloca l’unità immobiliare e, nel caso, indicare l’atto con cui si è provveduto alla revisione dei parametri relativi alla microzona, a seguito di significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano (Cass. SU n. 7665/2016: nello stesso senso Cass. nn. 25960/2018; 23792/2018).

Infine, la Corte costituzionale, con la pronuncia n. 249 del 2017, ha da un lato affermato che “la scelta fatta dal legislatore con il censurato comma 335 (L. n. 311 del 2004, art. 1) non presenta profili di irragionevolezza (in quanto) la decisione di operare una revisione del classamento per microzone si basa sul dato che la qualità del contesto di appartenenza dell’unità immobiliare rappresenta una componente fisiologicamente idonea ad incidere sul valore del bene”, evidenziando però che “la natura e le modalità dell’operazione enfatizzano l’obbligo di motivazione in merito agli elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona, così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare; obbligo che, proprio in considerazione del carattere “diffuso” dell’operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento”.

La CTR non si è, in definitiva, uniformata ai predetti principi, non rilevando la genericità della motivazione esposta nell’atto impugnato, in particolare laddove ha ritenuto che fosse sufficiente il semplice inserimento degli immobili all’interno di una microzona i cui valori immobiliari hanno avuto il significativo incremento di valore previsto dall’art. 1, comma 335, cit. e conseguentemente che non fosse necessario che l’atto impugnato avrebbe dovuto contenere una motivazione che tenesse conto delle concrete e specifiche caratteristiche dell’immobile oggetto di accertamento, se non per il riferimento alla circostanza che l’immobile si trova al di sotto del piano stradale.

Il quarto motivo di ricorso è assorbito dall’accoglimento del terzo.

Pertanto, rigettati il primo e il secondo motivo di impugnazione, in accoglimento del terzo motivo e assorbito il quarto, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, ultimo periodo, con l’accoglimento dell’originario ricorso del contribuente;

ritenuto che possono essere compensate integralmente tra le parti le spese di tutte i gradi del giudizio, in ragione dell’assenza, al momento della proposizione del ricorso, di precedenti specifici riguardanti il caso di specie.

PQM

La Corte, rigettati il primo e il secondo motivo di impugnazione, accolto il terzo e assorbito il quarto, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, accoglie l’originario ricorso del contribuente.

Compensa integralmente le spese di lite di tutti i gradi di giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2021

 

 

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