Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4811 del 28/02/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 4811 Anno 2014
Presidente: SALVAGO SALVATORE
Relatore: DI AMATO SERGIO

SENTENZA

sul ricorso 16608-2007 proposto da:
DE PASCALE VIRGINIA (C.F. DPSVGN49R45G902C), DE
PASCALE

ADELIA

(C.F.

DPSDLA46R55G902K)

elettivamente domiciliate in ROMA,

VIA EUDO

Data pubblicazione: 28/02/2014

GIULIOLI 47/B/18, presso il sig. MAZZITELLI
GIUSEPPE, rappresentate e difese dagli avvocati
2013
2027

BARRA ANTONIO, BARRA MARIA ANTONIETTA, giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrenti contro

1

COMUNE DI CASORIA , COOPERATIVA DOMUS NOVA, IREC CONSORZIO FRA COOPERATIVE INTERVENTI REGIONALI
NELL’EDILIZIA COOPERATIVA S.C.A.R.L., COZZOLINO
CARLO, COZZOLINO LORENZO;
– intimati –

COZZOLINO CARLO, COZZOLINO LORENZO, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA TOR FIORENZA 56, presso
l’Avvocato DI GIORGIO FRANCESCO, rappresentati e
difesi dall’avvocato BARBATO ANTONIO, giusta
procura a margine del controricorso e ricorso
incidentale;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali contro

DE PASCALE VIRGINIA (C.F. DPSVGN49R45G902C), DE
PASCALE

ADELIA

(C.F.

DPSDLA46R55G902K)

elettivamente domiciliate in ROMA,

VIA EUDO

GIULIOLI 47/3/18, presso il sig. MAllITELLI
GIUSEPPE, rappresentate e difese dagli avvocati

sul ricorso 19285-2007 proposto da:

BARRA ANTONIO, BARRA MARIA ANTONIETTA, giusta
procura a margine del controricorso al ricorso
incidentale;
– controricorrenti al ricorso incidentale
contro

COMUNE DI CASORIA, COOPERATIVA DOMUS NOVA, IREC –

2

CONSORZIO FRA COOPERATIVE INTERVENTI REGIONALI
NELL’EDILIZIA COOPERATIVA S.C.A.R.L.;
– intimati –

sul ricorso 19819-2007 proposto da:
COMUNE DI CASORIA (C.F. 80029310630), in persona

in ROMA, VIA DUILIO 7, presso l’avvocato MARETTO
MASSIMO, rappresentato e difeso dagli avvocati
IAVARONE MAURO, TAFURI ANTONIO, giusta procura a
margine della memoria di costituzione (in virtù di
Determinazione Dirigenziale n.563 del 29.11.2013 Raccolta n.1994);
– coontrori corrente e ricorrente incidentale contro

COZZOLINO CARLO, COZZOLINO LORENZO, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA TOR FIORENZA 56, presso
l’Avvocato DI GIORGIO FRANCESCO, rappresentati e
difesi

BARBATO ANTONIO,

dall’avvocato

giusta

procura a margine del controricorso al ricorso

del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato

incidentale;
– controricorrenti al ricorso incidentale contro

DE PASCALE VIRGINIA, DE PASCALE ADELIA, COOPERATIVA
DOMUS NOVA, FALLIMENTO IREC – CONSORZIO FRA
COOPERATIVE

INTERVENTI

REGIONALI

NELL’EDILIZIA

3

COOPERATIVA S.C.A.R.L.;
– intimati –

sul ricorso 21305-2007 proposto da:
COMUNE DI CASORIA (C.F. 80029310630), in persona
del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato

MASSIMO, rappresentato e difeso dagli avvocati
IAVARONE MAURO, TAFURI ANTONIO, giusta procura a
margine della memoria di costituzione (in virtù di
Determinazione Dirigenziale n.563 del 29.11.2013 Raccolta n.1994);
– controricorrente e ricorrente incidentale contro

COZZOLINO CARLO, COZZOLINO LORENZO, DE PASCALE
VIRGINIA, DE PASCALE ADELIA, COOPERATIVA DOMUS
NOVA, FALLIMENTO IREC – CONSORZIO FRA COOPERATIVE
INTERVENTI REGIONALI NELL’EDILIZIA COOPERATIVA
S.C.A.R.L.;
– intimati –

in ROMA, VIA DUILIO 7, presso l’avvocato MARETTO

avverso la sentenza n. 1780/2006 della CORTE
D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 01/06/2006;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 18/12/2013 dal Consigliere
Dott. SERGIO DI AMATO;
udito, per le ricorrenti De Pascale, l’Avvocato A.

4

BARRA che si riporta ai motivi;
udito,

per

il

controricorrente e

ricorrente

incidentale, l’Avvocato A. TAFURI che si riporta ai
motivi;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore

l’accoglimento del ricorso principale Virginia e
Adele De Pascale e indidentale Cozzolino,
inammissibilità dei ricorsi incidentali del Comune
di Casoria.

Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per

5

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del l ° giugno 2006 la Corte di appello di
Napoli confermava la sentenza in data 18 marzo 2004 con
cui il Tribunale della stessa città, accogliendo la

domanda di Angela, Virginia e Adelia De Pascale, aveva
condannato in solido il Comune di Casoria, la cooperativa
Domus Nova e l’IREC – Istituto regionale per l’edilizia
cooperativa al risarcimento dei danni, in favore delle
attrici, per l’occupazione illegittima di un terreno di
loro proprietà sul quale erano stati realizzati alloggi
di edilizia economica e popolare. In particolare, la
Corte di appello osservava che: l) l’occupazione era
avvenuta in data 25 novembre 1981 ad opera del Consorzio
IREC in forza di decreto sindacale del 4 settembre 1981,
mentre era divenuto inefficace il precedente decreto del
22 dicembre 1980; in data 7 luglio 1987 era stato emesso
il decreto di esproprio relativo ad una superfice di mq.
2980; 2) l’occupazione, in quanto intervenuta nel termine
di tre mesi dal decreto del 4 settembre 1981, doveva
ritenersi legittima ed era divenuta illegittima alla data
di scadenza del relativo termine quinquennale entro il
quale era avvenuta la trasformazione irreversibile del
suolo, ma non era intervenuto il decreto di
espropriazione, inutilmente emesso in epoca successiva;
in ogni caso l’occupazione iniziale doveva ritenersi
6

legittima in quanto sorretta dalla dichiarazione di
pubblica utilità ricollegabile all’approvazione del PEEP;
3) il danno, pertanto, doveva essere liquidato secondo i
criteri previsti dal comma 7 bis dell’art. 5 bis del d.l.
n. 333/1992; 4) la delega all’IREC delle procedure

d’espropriazione non escludeva la responsabilità del
Comune, in quanto questo in caso di delega conserva
comunque il potere di controllo e di stimolo, il cui
mancato esercizio è ragione di responsabilità; 5) era
infondata la domanda con la quale il Comune chiedeva di
essere garantito dalla cooperativa Domus Nova e
dall’IREC, poiché il Comune non aveva neppure indicato il
titolo in base al quale pretendeva di essere garantito;
6) erano inammissibili per genericità le censure del
Comune circa la valutazione del valore del suolo e circa
la pretesa considerazione, esclusa invece chiaramente dal
c.t.u., di aree diverse da quelle oggetto del tardivo
decreto di esproprio; 7) non sussisteva la pretesa omessa
pronuncia del Tribunale sulla indennità di occupazione in
quanto la stessa non era stata richiesta in primo grado.
Virginia e Adelia De Pascale propongono ricorso per
cassazione, deducendo tre motivi. Carlo e Lorenzo
Cozzolino, eredi di Angela De Pascale, hanno aderito, con
controricorso, al ricorso principale, facendone propri i
motivi, ed hanno formulato ulteriori quattro motivi di
ricorso incidentale. Il Comune di Casoria resiste con
7

distinti controricorsi e propone distinti, ma identici,
ricorsi incidentali, affidati ad un motivo, ai quali le
De Pascale ed i Cozzolino resistono con controricorsi. Le
prime, con atto del 2 ottobre 2013, hanno rinunciato ai
primi due motivi di ricorso. Le De Pascale ed i

Cozzolino, infine, hanno presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I ricorsi devono essere riuniti, come dispone
l’art. 335 c.p.c., in quanto proposti avverso la stessa
sentenza.
Le ricorrenti principali Virginia e Adelia De Pascale
hanno rinunciato ai primi due motivi di ricorso, per
sopravvenuta carenza di interesse, deducendo che dopo la
sentenza della Corte costituzionale n. 349/2007 sarebbe
diventata irrilevante, ai fini dell’integrale
• risarcimento del danno, la distinzione tra occupazione
c.d. acquisitiva e occupazione c.d. usurpativa. Con lo
stesso atto, tuttavia, le ricorrenti insistono nella
richiesta di risarcimento del danno in misura pari
all’intero valore dell’area, con rivalutazione monetaria
ed interessi a decorrere dal 25 novembre 1981 e chiedono
che sia dichiarata dovuta l’indennità di occupazione
legittima dal 25 novembre 1981 al 25 novembre 1986.
Pertanto, l’atto qualificato come rinuncia in realtà
invoca l’intervenuta declaratoria di incostituzionalità
del comma 7 bis dell’art. 5 bis del d.l. n. 333/1992 ed
8

insiste nelle richieste alle quali erano principalmente
finalizzati i due motivi di ricorso, che pertanto devono
essere esaminati, nella nuova prospettiva, anche perché
comunque non rinunciati dai ricorrenti incidentali
Cozzolino, quanto al diritto delle ricorrenti di vedersi

riconoscere, a titolo di risarcimento dei danni, l’intero
valore delle aree espropriate. E invece, inammissibile la
richiesta, introdotta dalle ricorrenti per la prima volta
con il c.d. atto di rinuncia, diretta ad ottenere il
riconoscimento dell’indennità di occupazione legittima.
Con il secondo motivo, da esaminare per primo per
ragioni di ordine logico, le ricorrenti deducono la
violazione dell’art. 1 del protocollo addizionale alla
convenzione CEDU, ratificata con la legge n. 848/1955 / e
del’art. 117 Cost., lamentando che erroneamente la Corte
di appello non aveva commisurato il risarcimento dei
danni all’intero valore venale dei beni.
Il motivo è fondato. La sentenza n. 349/2007, ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5
bis, comma 7 bis, del d.l. n. 333/1992, convertito con
legge n. 359/1992; ne consegue che deve applicarsi il
criterio del risarcimento pari al valore venale del bene,
previsto dall’art. 2, comma 89 lett. e) della legge n.
244/2007 (Cass. 31 marzo 2008, n. 8384).
Con il primo motivo, deducendo violazione degli artt.
1350 e 1346 c.c., 115 e 116 c.p.c. e 3 della legge n.
9

1/1978 nonché vizio di motivazione, le ricorrenti
lamentano varie pretese irregolarità della procedura
espropriativa quali la mancanza della notifica del
decreto di occupazione, del piano particellare, del
preavviso di immissione in possesso e della delega

all’IREC.
Con il terzo motivo le ricorrenti deducono la
violazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 1/1978,
lamentando che la Corte di appello erroneamente aveva
escluso il carattere usurpativo dell’occupazione,
malgrado la stessa non fosse avvenuta in conformità con
gli strumenti urbanistici all’epoca vigenti.
Il secondo ed il terzo motivo, il cui residuo rilievo
dovrebbe riguardare il diritto al risarcimento del danno
per la pretesa occupazione senza titolo tra il 25
novembre 1981 ed il 25 novembre 1986, possono essere
esaminati congiuntamente e sono inammissibili per
l’intervenuta acquiescenza alla legittimità
dell’occupazione nel predetto periodo, affermata dalla
Corte di appello. Restano assorbite le ragioni di
infondatezza discendenti dalla impossibilità di far
valere innanzi al giudice ordinario eventuali vizi del
procedimento amministrativo, che devono, invece, essere
fatti valere innanzi al giudice amministrativo (e
plurimis Cass. s.u. 22 febbraio 1995, n. 1962).

.

10

2.

,

Con il ricorso incidentale Carlo e Lorenzo

Cozzolino, eredi di Angela De Pascale, dichiarano di
aderire ai motivi del ricorso principale che fanno
propri. Anche per essi vale perciò quanto già osservato
in ordine al ricorso principale.

Inoltre, con il quarto motivo (qualificato come primo)
del loro ricorso, Carlo e Lorenzo Cozzolino deducono la
violazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 2909 c.c. e
degli artt. 2043 e 2058 c.c., lamentando che la Corte di
appello aveva disatteso il giudicato formatosi, in
mancanza di appello sul punto, in ordine alla natura
usurpativa dell’occupazione, affermata dal Tribunale.
Il motivo è inammissibile per le stesse ragioni
indicate nell’esame del secondo e del terzo motivo del
ricorso principale. Restano assorbite le ragioni di
infondatezza conseguenti alla specifica impugnazione sul
punto da parte del Comune di Casoria (pag. 4
dell’impugnata sentenza).
Con il quinto motivo (qualificato come primo del
ricorso condizionato al mancato accoglimento del ricorso
principale e del quarto motivo del ricorso incidentale) i
ricorrenti deducono la violazione della legge n. 219/1981
e dell’art. 19 della legge n. 865/1971, lamentando che
erroneamente la Corte di appello aveva escluso la
competenza del Tribunale per la determinazione
.

dell’indennità di occupazione,

considerato che la
11

procedura in questione era regolata dalla legge n.
219/1981 che prevede la competenza esclusiva della giunta
speciale costituita presso la Corte di appello di Napoli
soltanto per gli espropri eseguiti nel Comune di Napoli,
mentre negli altri casi è competente il tribunale, con

esclusione della speciale competenza della Corte di
appello prevista dall’art. 19 della legge n. 865/1971.
Il motivo è inammissibile in quanto non coglie la
ratio decidendi

della sentenza impugnata relativa
oUsto- dc».-~,42.
soltanto alla mancata proposizione’ . mentre l’accenno alla
eventuale incompetenza del Tribunale è formulato solo in
via ipotetica («senza considerare che il Tribunale
sarebbe incompetente»).
Con il sesto motivo (qualificato come secondo del
ricorso condizionato) si deduce la violazione degli artt.
112, 342, 343, 345 e 346 c.p.c. nonché dell’art. 20 della
legge n. 865/1971, lamentando che, nel caso di ritenuta
applicabilità dell’art. 20 della legge n. 865/1971 e,
quindi, di ritenuta competenza della Corte di appello di
Napoli per la determinazione dell’indennità di
occupazione, la predetta Corte non avrebbe dovuto
considerare come nuova la relativa domanda proposta nel
giudizio di appello.
Con il settimo motivo (qualificato come secondo
rectius

terzo del ricorso condizionato) i ricorrenti

incidentali deducono il vizio di motivazione, lamentando
12

che la Corte di appello erroneamente aveva ritenuto non
proposta la domanda di pagamento dell’indennità di
occupazione.
Il sesto ed il settimo motivo devono essere esaminati
congiuntamente in quanto strettamente connessi e sono

hanno proposto la domanda de

qua,

fondati. Invero, premesso che gli odierni ricorrenti
come risulta dalla

sentenza impugnata (pag. 5), è pacifico nella
giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui
la competenza alla determinazione dell’indennità da
occupazione legittima appartiene alla corte d’appello in
unico grado, onde la domanda, ove non proposta in primo
grado innanzi al tribunale che abbia liquidato il danno
da occupazione appropriativa, non costituisce domanda
nuova, essendo quello davanti alla corte di appello,
• quanto alla indennità di occupazione legittima, un
giudizio di primo grado e non di impugnazione (e plurimis
Cass. 25 giugno 2007, n. 14687).
3.

Con l’unico motivo del ricorso incidentale,

proposto nei soli confronti del fallimento del Consorzio
IREC, il Comune di Casoria, premesso di avere appreso
soltanto dalla lettura del ricorso principale del
fallimento del predetto Consorzio, dichiarato dal
Tribunale di Roma in data 11 maggio 1994, deduce la
violazione degli artt. 330, 332 e 300 c.p.c. affermando
che la notifica dell’impugnazione era stata «eseguita in
13

data 6.11.2004 nel domicilio reale dell’ex legale
rappresentante della società, ormai carente di poteri e
non nei confronti del curatore fallimentare cui spettava
la legittimazione passiva». Pertanto, precisato che
l’IREC era stato chiamato in causa per rispondere

direttamente verso le attrici del preteso risarcimento
del danno e, in subordine, per rivalere il Comune di
Casoria delle eventuali conseguenze sfavorevoli della
lite, chiedeva la dichiarazione di inammissibilità del
proprio appello.
Il motivo è inammissibile. Si deve premettere che
nella fattispecie ricorre una ipotesi non di inesistenza,
ma di nullità della notificazione, atteso che è
certamente ravvisabile un collegamento tra la persona
dell’amministratore dell’ente collettivo fallito e la
persona del curatore (Cass. 18 gennaio 2002, n. 518;
Cass. 29 marzo 2006, n. 7252), anche in considerazione
degli obblighi gravanti sul fallito ai sensi dell’art. 48
1. fall., nel testo anteriore alla riforma del 2006.
Tanto premesso si deve osservare che il Comune di Casoria
con il motivo in esame vorrebbe che fosse dichiarata
l’inammissibilità del proprio appello, conclusosi con il
rigetto della domanda di manleva. Ciò, tuttavia, è
impedito dal terzo comma dell’art. 157 c.p.c. (richiamato
dal successivo art. 160 che disciplina la nullità delle

14

notificazioni), secondo cui «la nullità non può essere
opposta dalla parte che vi ha dato causa».
P . Q . M .
riunisce i ricorsi; accoglie il secondo motivo del
ricorso principale edvil sesto ed il settimo motivo del
ricorso incidentale di Carlo e Lorenzo Cozzolino;
dichiara inammissibili gli altri motivi dei due ricorsi;
dichiara inammissibile il ricorso incidentale del Comune
di Casoria; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche
per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di
appello di Napoli in diversa composizione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18
dicembre 2013.

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