Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4811 del 01/03/2018

Cassazione civile, sez. VI, 01/03/2018, (ud. 06/02/2018, dep.01/03/2018),  n. 4811

Fatto

– che la parte ricorrente ha proposto ricorso, fondato su due motivi, avverso il decreto della Corte d’appello di Torino del 9 novembre 2016 di conferma del provvedimento del Tribunale di Asti, il quale, oltre a pronunciarsi sull’affidamento congiunto della prole con residenza anagrafica presso la madre ed a disciplinare il diritto di visita, ha disposto il versamento della somma mensile di Euro 400,00 a titolo di mantenimento delle prole, oltre al concorso del 50% per le spese straordinarie;

– che la parte intimata resiste con il controricorso;

– che è stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380 bis c.p.c.;

– che il ricorrente ha depositato la memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il primo motivo censura la violazione dell’art. 337 ter c.c., comma 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in quanto il mantenimento dovuto dal padre ai figli è stato quantificato non rispettando il principio di proporzionalità, il quale richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, non effettuata nel corso dei due giudizi di merito;

– che il secondo motivo lamenta la violazione dell’art. 337 ter c.c., comma 6, in quanto, non essendo stata documentata la situazione economica della controricorrente, i giudici di merito avrebbero dovuto disporre d’ufficio i relativi accertamenti tributari sui redditi e sui beni oggetto di contestazione;

– che i due motivi, da trattare congiuntamente, in quanto intimamente connessi, sono reputati dal Collegio fondati;

– che, da un lato, il ricorrente ha riproposto in modo autosufficiente le situazioni reddituali e di vita dei due coniugi, e, dall’altro lato, la corte del merito non ha correttamente applicato i principi che regolano la materia;

– che, invero, questa Corte ha già chiarito anzitutto come la legge, “nell’imporre a ciascuno dei coniugi l’obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell’assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonchè i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti” (Cass. 10 luglio 2013, n. 17089);

– che, ancora, questa Corte ha affermato che sussiste l’obbligo di entrambi i genitori, i quali svolgano attività lavorativa produttiva di reddito, di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli minori, in proporzione alle proprie disponibilità economiche, in diretta applicazione dell’art. 30 Cost.; mentre il giudice, al fine di realizzare tale principio di proporzionalità, nel determinare l’importo dell’assegno per il minore, deve considerare le “attuali esigenze del figlio”, le quali non potranno peraltro non risentire del livello economico-sociale in cui si colloca la figura del genitore (Cass. 18 settembre 2013, n. 21273; e già Cass. n. 23630 del 2009, n. 23411 del 2009, n. 7644 del 1995, n. 10119 del 2006);

– che tale ultima puntualizzazione è del tutto convincente, interpretando in modo equo il bilanciamento delle esigenze dell’intero nucleo familiare, come voluto dalla legge; laddove, invece, l’indifferenza per gli effettivi redditi di un genitore, enunciata da altro precedente (Cass. 2 agosto 2013, n. 18538), si scontra con la lettera e la ratio della nuova disposizione;

– che, invero, il su esposto principio (cfr. Cass. 18 settembre 2013, n. 21273), enunciato nel vigore dell’art. 155 c.c., appare tanto più coerente con il sistema derivante dal nuovo art. 337 ter c.c., aggiunto dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, art. 55, il quale parimenti impone di tenere conto del “principio di proporzionalità”, considerando, da un lato, le “attuali esigenze del figlio” ed il “tenore di vita” da lui goduto, con i tempi di permanenza presso ciascun genitore ed i compiti di cura da ciascuno assunti, e dall’altro lato, “le risorse economiche di entrambi i genitori”;

– che, invero, a seguito della separazione personale, continua a trovare applicazione l’art. 147 c.c., che ora rimanda all’art. 315 bis c.c., e che, imponendo ai genitori il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i medesimi a far fronte ad una molteplicità di esigenze: poichè, peraltro, lo standard di soddisfazione di tali esigenze è correlato anche al livello economico-sociale dell’intero nucleo familiare, il parametro di riferimento, ai fini della quantificazione del concorso nei predetti oneri, è costituito non soltanto dalle esigenze dei figli, ma anche dalle sostanze, dai redditi e dalla capacità di lavoro di ciascun coniuge, cui non può non essere rapportato il contributo in esame: il quale, in definitiva, non può tenere conto del solo parametro del “tenore di vita” del figlio, che non è l’esclusivo, ma deve considerare in concreto le predette e rispettive condizioni di ciascun genitore;

– che tali criteri non possono ritenersi rispettati dalla sentenza impugnata, la quale ha avallato la soluzione del tribunale, a sua volta non supportata da adeguata indagine e considerazione in ordine alle risorse patrimoniali e reddituali disponibili da parte dei coniugi ed alla loro capacità di lavoro: anzi, la corte del merito ha espressamente trascurato la “maggiore capacità economica dell’altro genitore”, pur accertata nel caso concreto;

– che la sentenza impugnata va pertanto cassata, con il conseguente rinvio della causa alla Corte d’appello di Torino, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese relative al giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa innanzi alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese processuali;

dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella sentenza, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 8 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA