Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4810 del 28/02/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 4810 Anno 2014
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: CRISTIANO MAGDA

SENTENZA

sul ricorso 331-2011 proposto da:
STD

GROUP

S.R.L.

IN

(c.f./p.i.

LIQUIDAZIONE

02238760413), in persona del Liquidatore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA R. GRAZIOLI

Data pubblicazione: 28/02/2014

LANTE 16, presso l’avvocato BONAIUTI DOMENICO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato EUSEBI
2013

FRANCO, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –

1980
contro

CURATELA

FALLIMENTARE

STDGROUP

S.R.L.

IN

4


1

LIQUIDAZIONE, PUBBLICO MINISTERO – PROCURA DELLA
REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PESARO;
– intimati –

avverso la sentenza n. 716/2010 della CORTE D’APPELLO
di ANCONA, depositata il 02/11/2010;

udienza del 11/12/2013 dal Consigliere Dott. MAGDA
CRISTIANO;
udito,

per

la

ricorrente,

l’Avvocato

SUSANNA

CHIABOTTO, con delega avv. BONAIUTI DOMENICO, che si
riporta;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’appello di Ancona, con sentenza del 2.11.2010, ha respinto il reclamo
proposto da STD Group s.r.l. in liquidazione contro la sentenza dichiarativa del suo
fallimento, emessa l’ 8.7.2010 del Tribunale di Pesaro dopo che lo stesso tribunale
aveva dichiarato inammissibile la proposta di concordato preventivo presentata dalla
società.

La corte territoriale, premesso che STD non contestava la sussistenza dello stato di
insolvenza ma si doleva unicamente del rigetto della proposta concordataria, ha
escluso che il primo giudice avesse dichiarato inammissibile tale proposta
travalicando i limiti del proprio sindacato giurisdizionale; ha, in particolare, rilevato
che il tribunale non aveva sovrapposto le proprie valutazioni a quelle del
professionista attestatore, ma aveva correttamente spinto l’esame alla verifica nel
merito della fondatezza della proposta ed aveva ritenuto non fattibile il piano in
quanto: 1) difettavano offerte concrete di acquisto del magazzino, costituente una
posta elevata dell’attivo; 2)erano emerse difficoltà per la vendita in un’unica
soluzione ed in tempi brevi dei prodotti; 3)vi era incertezza sia della prospettata
cessione a terzi della quota di partecipazione posseduta da STD Group nella SDT
s.r.l. sia della concreta possibilità di realizzazione del credito vantato nei confronti
della stessa; 4) lo stesso professionista attestatore aveva ritenuto possibile la
soddisfazione dei creditori chirografari in una percentuale inferiore a quella indicata
nella proposta, ed a condizione della sua immediata realizzazione, resa inverosimile
alla luce degli elementi evidenziati dalla stessa proponente.
STD Group ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a quattro
motivi.
Il Fallimento della STD Group s.r.l. e la Procura della Repubblica presso il Tribunale
di Pesaro non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)Con il primo motivo, denunciando violazione dell’art.162 I. fall. e vizio di
3

motivazione, STO Group lamenta che la corte d’appello non abbia tenuto in conto
l’indirizzo dottrinario e giurisprudenziale che esclude l’esistenza di un potere del
giudice di sindacare nel merito la fattibilità del concordato e la sua convenienza,
dovendo egli limitarsi a verificare che i dati sottoposti alla valutazione dei creditori
siano completi, attendibili e veritieri, in modo che questi siano posti in condizione di
decidere se accettare o meno la proposta con cognizione di causa, sulla base di

elementi che corrispondono alla realtà.
2) Con il secondo motivo, denunciando violazione degli artt. 161 3° comma e 162 3°
comma I. fall., nonché ulteriore vizio di motivazione, la ricorrente rileva che la corte
territoriale, dopo aver affermato che il giudice non può sovrapporre, nel merito
tecnico, le proprie conclusioni a quelle del professionista attestatore ha poi
contraddittoriamente ritenuto che fosse compito del tribunale verificare la serietà e
l’attuabilità della proposta concordataria.
3) Con il terzo motivo ed il quarto motivo STD Group, lamentando ancora violazione
dell’art. 162 I. fall. e vizi di motivazione, deduce che la corte d’appello, nel
condividere il giudizio del tribunale sulle ragioni che rendevano inammissibile la
proposta concordataria, ha proceduto ad un non consentito esame del merito del
contenuto del ricorso, oltretutto contraddittoriamente anticipando un giudizio in
ordine alle effettive possibilità di liquidazione delle attività concordatarie che avrebbe
potuto essere compiuto solo in una fase successiva all’ammissione.
I motivi, che sono fra loro connessi e possono essere congiuntamente esaminati,
sono fondati e devono essere accolti.
Sui limiti del sindacato giudiziale in sede di esame della proposta di concordato
preventivo, tanto nella fase di ammissione che in quella di omologazione, è di
recente intervenuta la sentenza a S.U. n. 1521/013, che ha affermato che, mentre al
giudice spetta il controllo di legalità del piano (che si sostanzia, fra l’altro, nella
verifica dell’idoneità della documentazione prodotta a corrispondere alla funzione
che le è propria, consistente nel fornire elementi di giudizio ai creditori, e che dunque
4

comporta un esame della relazione del professionista limitato all’accertamento che
l’attestazione di veridicità dei dati aziendali e della fattibilità del piano indicato
dall’imprenditore trovi puntuale riscontro in detta documentazione e sia sorretta da
argomentazioni logiche, idonee a dar conto della congruità delle conclusioni
assunte), competono esclusivamente ai creditori sia il giudizio prognostico in ordine

prospettato dall’imprenditore) sia quello sulla convenienza della proposta.
La corte territoriale non si è attenuta a tali principi, in quanto, dopo aver
correttamente osservato che l’organo giudicante non può sovrapporre nel merito
tecnico le proprie conclusioni a quelle del professionista, ha poi contraddittoriamente
affermato che il sindacato giudiziale deve estendersi, sia pur in modo indiretto,

anche sul merito della fondatezza (id est: fattibilità) della proposta concordataria.
Sulla scorta di tale errata premessa, la corte anconetana ha poi ritenuto che il
giudizio di inammissibilità del tribunale potesse fondarsi su una valutazione negativa
delle probabilità di avveramento dei presupposti di fatto necessari alla riuscita del
piano (a causa della mancanza di concrete offerte di acquisto del magazzino, della
difficoltà di vendita dei prodotti in tempi brevi ed in un’unica soluzione, dell’incertezza
in ordine alla cessione a terzi della quota di partecipazione della proponente in STD
s.r.l. ed alla realizzazione del credito vantato verso la stessa) che altro non era che
una valutazione prognostica nel merito della fattibilità economica del piano
spettante unicamente ai creditori.
La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata, con rinvio della cau “a alla
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Corte d’Appello di Ancona in diversa composizione, che regolerà anche le sp ‘S:é Oel
(

giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia all
d’Appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese del gi
legittimità.
Roma, 11 dicembre 2013.

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alla fattibilità economica del piano (ovvero in ordine alla verosimiglianza dell’esito

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