Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4810 del 24/02/2020

Cassazione civile sez. I, 24/02/2020, (ud. 24/10/2019, dep. 24/02/2020), n.4810

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PACILLI Giuseppina A.R. – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23878/2018 proposto da:

A.E., domiciliata in Brindisi, via Ottaviano, n. 59,

rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Lorenzo Garrisi;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di LECCE, depositato il 18/04/2018;

udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del

24/10/2019 dal Cons. GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con decreto del 18 aprile 2018, il Tribunale di Lecce ha respinto la domanda proposta da A.E., nativa della Nigeria (della città di Lagos), volta al riconoscimento della protezione internazionale o di quella umanitaria.

In estrema sintesi, secondo il Tribunale pugliese, non erano riconoscibili lo status di rifugiato nè la protezione sussidiaria, nella carenza dei requisiti di legge, dato che i fatti narrati non attengono a persecuzioni per motivi di razza, nazionalità, religione, opinioni politiche o appartenenza ad un gruppo sociale; inoltre, dalle fonti consultate ed indicate emergeva che nel nord della Nigeria sussiste una condizione di assoluta emergenza, mentre nel luogo di origine della ricorrente non vi è una situazione caratterizzata da una personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14. Il Tribunale, infine, non ha riconosciuto la protezione umanitaria, avendo rilevato l’assenza di integrazione e di condizioni di vulnerabilità particolari.

Avverso il descritto decreto la richiedente ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a tre motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Le formulate doglianze prospettano, rispettivamente:

I) Violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5, in relazione all’art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. E – mancanza e/o contraddittorietà della motivazione in merito a un punto decisivo della controversia. Secondo la ricorrente, il Tribunale pugliese non avrebbe considerato quanto dalla stessa dichiarato sul suo timore di essere perseguitata dalla donna, che già l’aveva costretta a subire rapporti con un uomo anziano;

II) Violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e mancanza e/o contraddittorietà della motivazione in merito a un punto decisivo della controversia, per avere il Tribunale trascurato di considerare sia che la richiedente non è certa di ottenere la protezione delle Forze di polizia, per scongiurare le minacce della menzionata donna, sia che in tutta la Nigeria vi è una situazione qualificabile come conflitto armato interno e ricorrono, quindi, le condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria;

III) Violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 32 e 30 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 – mancanza e/o contraddittorietà della motivazione in merito a un punto decisivo della controversia, per avere il Tribunale pugliese adottato una motivazione illogica nell’avere ritenuto non credibile il racconto della richiedente, di contro logico e per nulla contraddittorio.

2. Il primo motivo è inammissibile.

Il Tribunale pugliese, dopo aver delineato il quadro legislativo regolante il riconoscimento dello status di rifugiato, correttamente richiamando, in proposito, l’art. 10 Cost., D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. e) ed l, ed art. 11 (attuativo della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con L. n. 722 del 1954) e le direttive comunitarie in materia (tra cui quella n. 2004/83), ed aver specificamente indicato quali sono, alla stregua dell’art. 5 del citato D.Lgs., i soggetti (lo Stato, i partiti politici o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, nonchè soggetti non statuali ove quelli appena indicati, comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione adottando adeguate misure per impedire atti persecutori) da cui dovrebbero provenire le persecuzioni di cui al menzionato art. 2, ha osservato che “i fatti narrati dalla richiedente non attengono a persecuzioni per motivi di razza, nazionalità, religione, opinioni politiche o appartenenza ad un gruppo sociale e pertanto – anche qualora veritieri – non integrerebbero gli estremi per il riconoscimento dello status” suddetto.

Difatti, la richiedente ha dichiarato di essere fuggita dal Paese di origine perchè era stata costretta da un’amica della madre a vivere con un uomo anziano, in cambio del pagamento di un debito, che sua madre aveva con la donna.

E’ evidente, quindi, che il timore della ricorrente concretizza una vicenda assolutamente non inquadrabile nel concetto di persecuzione per motivi di razza, nazionalità, religione, opinioni politiche o appartenenza ad un gruppo sociale, proveniente per di più dai soggetti di cui si è detto.

Nessuna violazione di legge, in parte qua, può ascriversi, dunque, al provvedimento impugnato.

3. Anche il secondo motivo è inammissibile.

Il Tribunale leccese ha affermato che i fatti narrati dalla richiedente non integrano il pericolo di un grave danno, tenuto conto che, alla base dell’espatrio, vi sarebbero esclusivamente motivi economici e di riscatto personale, non avendo la ricorrente subito alcuna aggressione o minaccia a seguito della volontà di non sposare l’uomo, con il quale, a suo dire, era stata costretta a vivere.

A fronte di siffatta conclusione, specifica ed argomentata, il motivo di ricorso si palesa inammissibilmente teso ad una contestazione di merito.

3.1 Il giudice di merito ha poi escluso che nel Paese di origine della richiedente è ravvisabile una situazione di conflitto armato cui astrattamente riconnettere l’ipotesi prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), e che, dunque, “qualora la richiedente facesse ritorno nel Paese di origine, correrebbe il rischio di subire un grave danno alla persona derivante da una situazione di conflitto amato” di cui all’appena citato art. 14.

Orbene, questa Corte (cfr., amplius, Cass. n. 32064 del 2018, in motivazione) ha chiarito che la nozione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), deve essere interpretata in conformità alla fonte Eurocomunitaria di cui è attuazione (direttive 2004/83/CE e 2011/95/UE), in coerenza con le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di Giustizia UE (Grande Sezione, 18 dicembre 2014, C-542/13, par. 36), secondo cui i rischi cui è esposta in generale la popolazione di un paese o di una parte di essa di norma non costituiscono, di per sè, una minaccia individuale da definirsi come danno grave (cfr. 26 Considerando della direttiva n. 2011/95/UE). Ciò in quanto l’esistenza di un conflitto armato interno potrà portare alla concessione della protezione sussidiaria solamente se si ritenga eccezionalmente che gli scontri tra le forze governative di uno Stato ed uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria, ai sensi dell’art. 15, lett. c), della direttiva, a motivo del fatto che il grado di violenza indiscriminata, che li caratterizza, raggiunge un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, rinviato nel paese o nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire la detta minaccia (cfr., in questo senso, Corte Giustizia UE 17 febbraio 2009, Elgafaji, C-465/07, e 30 gennaio 2014, Diakitè, C285/12; vedi pure Cass. n. 13858 del 2018). Il riconoscimento della forma di protezione in questione presuppone, dunque, che il richiedente rappresenti una condizione, che, pur derivante dalla situazione generale del paese, sia, comunque, a lui riferibile e sia caratterizzata da una personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14.

Una specifica situazione di tal fatta, però, è stata, come si è detto, esclusa dal Tribunale leccese e questo accertamento costituisce un’indagine di fatto, che può esser censurata in sede di legittimità nei limiti consentiti dal nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: il che, nonostante il richiamo alla norma, non è stato effettivamente fatto, sicchè l’odierna doglianza deve reputarsi come semplicemente finalizzata a sovvertirne l’esito.

4. Il terzo motivo è inammissibile.

Il Tribunale pugliese ha rimarcato che, “nel caso concreto, non vengono comprovati fatti o accadimenti che costituiscono motivi umanitari di tutela, tali da giustificare la misura invocata. Peraltro, nel caso specifico non sono stati rappresentati fattori soggettivi di vulnerabilità. Nè la richiedente ha fornito elementi utili per ritenere di aver avviato un serio percorso di integrazione in Italia, non essendo sufficiente in tal senso il solo attestato di apprendimento della lingua italiana, prodotto in giudizio”.

A fronte della valutazione del Tribunale si deve concludere per la palese inammissibilità del motivo, che si sostanzia in una mera prospettazione di merito.

5. Il ricorso, dunque, va respinto, senza necessità di pronuncia sulle spese di questo giudizio di legittimità, essendo il Ministero dell’Interno rimasto solo intimato, altresì rilevandosi che, risultando in atti l’avvenuta ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, non trova applicazione il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA