Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 481 del 11/01/2017

Cassazione civile, sez. lav., 11/01/2017, (ud. 09/02/2016, dep.11/01/2017),  n. 481

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2356-2011 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO TRIOLO, EMANUELE DE ROSE,

VINCENZO STUMPO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.F., C.F. (OMISSIS), rappresentato e difeso

dall’avvocato FABIO TONELLI domiciliato in Roma Piazza Cavour presso

la cancelleria della Corte di Cassazione, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7077/2009 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 15/01/2010 R.G.N. 4114/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/02/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LEO;

udito l’Avvocato ANTONIETTA CORETTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza depositata il 15 gennaio 2010, rigettava il gravame interposto dall’INPS avverso la pronunzia emessa dal Tribunale della stessa sede che aveva accolto la domanda proposta da C.F., nei confronti dell’Istituto, diretta ad ottenere la condanna di quest’ultimo al pagamento delle differenze spettanti per l’indennità di mobilità percepita, da computare sulla base del disposto della l. n. 223 del 1991, art. 7, comma 1. I giudici di secondo grado, per quello che ancora rileva in questa sede, hanno reputato che l’Istituto appellante partisse dalla errata prospettazione che la circostanza che il rapporto di lavoro del C. fosse cessato anteriormente all’entrata in vigore della L. n. 223 del 1991, restando meramente sospesi gli effetti del licenziamento ai soli fini dell’intervento di cassa integrazione ai sensi della L. n. 301 del 1979, art. 2 avrebbe comportato la successiva ripresa dell’efficacia del licenziamento, determinando l’applicabilità della predetta norma. La qual cosa, a parere della Corte di merito è smentita proprio dal tenore letterale della disposizione, alla stregua del quale presupposto essenziale per l’applicazione della stessa è la presenza di un licenziamento irrogato e divenuto operativo prima dell’entrata in vigore della legge, con passaggio del lavoratore allo stato di disoccupato e godimento, da parte del medesimo, di una indennità di disoccupazione.

Per la cassazione della sentenza ricorre l’INPS articolando un motivo.

Il C. resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo articolato l’Istituto ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. 27 luglio 1991, n. 223, art. 16, u.c., lamentando che la Corte di merito avrebbe erroneamente ribadito la spettanza dell’indennità di mobilità al C. in applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 7 poichè il licenziamento del lavoratore non poteva che essere avvenuto dopo l’entrata in vigore della predetta legge, cioè dopo l’11/8/1991, allorchè era terminata la sospensione del rapporto di lavoro in virtù del D.M. di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’art. 2 della predetta legge. A parere dell’INPS, invece, il C. per potere beneficiare dell’integrazione salariale straordinaria L. n. 301 del 1979, ex art. 2 già con decorrenza dal 21/12/1988, quale dipendente di una impresa industriale fallita, doveva necessariamente essere destinatario di un atto di recesso intimato dal curatore prima dell’ammissione al beneficio di cui si tratta comportante, appunto, la sospensione del licenziamento intimato e la prosecuzione del rapporto “ai soli fini dell’intervento della Cassa integrazione per crisi aziendale dichiarata ai sensi della L. n. 301 del 1979, art. 2.

1.1. Il motivo non è fondato.

Correttamente, infatti – ed attraverso un iter logico-giuridico ineccepibile e coerente con quello espresso da questa Corte di legittimità (cfr., tra le molte, Cass. n. 16205/03) -, la Corte di Appello osserva che, già in pronunzie della giurisprudenza di legittimità più risalenti, si è osservato che la mancata produzione degli effetti di un licenziamento intimato prima dell’entrata in vigore della L. n. 223 del 1991 e divenuto operativo in un momento successivo, in quanto sospeso per effetto di accordi sindacali al fine di fare conseguire ai lavoratori il trattamento di cassa integrazione, osta all’applicabilità della norma transitoria di cui alla L. n. 223, art. 22 (cfr. Cass. n. 4884/98).

Nella fattispecie – essendo rimasto delibato, secondo quanto coerentemente accertato dalla Corte di merito, che il licenziamento di cui si tratta sia da fare risalire al momento della cessazione della CIGS (il 21/12/91), quindi sotto il vigore della L. n. 223 del 1991, quando, abrogata la L. n. 1115 del 1968, il C. è passato in mobilità ai sensi della L. n. 223 del 1991, artt. 4 e 16 – non poteva trovare applicazione l’art. 22 di quest’ultima legge, il quale, costituendo disposizione transitoria, disciplinava la situazione di coloro che al momento della entrata in vigore della L. n. 223 del 1991 godevano della disoccupazione speciale, poichè al momento di entrata in vigore della legge erano già stati licenziati (cfr., ancora, Cass. n. 16205/03). Per una fattispecie sovrapponibile alla presente v. Cass. 7558/11.

Il motivo, per quanto esposto, non è pertanto idoneo a scalfire le argomentazioni cui è pervenuta la Corte di merito, posto che, come già messo innanzi in rilievo, la stessa ha operato una corretta sussunzione dei fatti nelle norme da applicare, sicuramente scevra dagli errores in iudicando che la parte ricorrente lamenta. Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna l’INPS al pagamento delle spese del giudizio liquidate in Euro 3.500,00 per compensi, Euro 100,00 per spese, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2017

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