Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 481 del 11/01/2011

Cassazione civile sez. I, 11/01/2011, (ud. 13/12/2010, dep. 11/01/2011), n.481

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 19789-2009 proposto da:

G.A.F. ((OMISSIS)) elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CONFALONIERI 1, presso lo studio

dell’avvocato SIVIGLIA GIUSEPPE PIERO, rappresentata e difesa

dall’avvocato MANDERINO SILVIA, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso il decreto V.G. 257/07 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA del

10.7.08, depositato il 22/08/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. COSTANTINO

FUCCI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

p. 1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. è del seguente tenore: “1.- G.A.F. ha adito la Corte di appello di Venezia allo scopo di ottenere l’equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 in riferimento al giudizio promosso innanzi alla Corte dei Conti con ricorso del 15.9.1999, definito con sentenza del 23.11.2006, avente ad oggetto la richiesta di corresponsione di interessi e rivalutazione per il ritardato pagamento della pensione di reversibilità dopo la morte del marito. La Corte d’appello, con decreto depositato il 22.8.2008, pronunciato nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze, fissato il termine di durata ragionevole del giudizio in anni tre, ha liquidato per il danno non patrimoniale, per il ritardo di 4 anni e 2 mesi, la somma di Euro 830,00, (Euro 200,00 per anno di ritardo), tenuto conto dell’affievolita partecipazione emotiva in relazione a giudizio avente ad oggetto soltanto interessi e rivalutazione, e ha dichiarato compensate, per la metà, le spese del giudizio, in relazione ai limiti di accoglimento della domanda (Euro 5.000,00).

Per la cassazione di questo decreto l’attrice ha proposto ricorso affidato a tre motivi. Il Ministero intimato non ha svolto difese.

2. – I primi due motivi – con i quali la ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’erronea valutazione della posta in gioco e al notevole discostamento dai criteri CEDU nella liquidazione dell’indennizzo – appaiono manifestamente (in)fondati (recte: n.d.r.), con conseguente assorbimento della terza censura, relativa alla disposta compensazione delle spese. Invero, relativamente alla quantificazione del danno, va ribadito che i criteri di determinazione del quantum della riparazione applicati dalla Corte Europea non possono essere ignorati dal giudice nazionale, che deve riferirsi alle liquidazioni effettuate in casi simili dalla Corte di Strasburgo e, secondo la giurisprudenza di questa Corte, avendo riguardo al parametro di Euro 1.000,00/Euro 1.500,00 per anno di ritardo dopo i primi tre anni, per i quali l’indennizzo è pari a Euro 750,00 per anno.

Siffatta valutazione rientra nella ponderazione del giudice del merito, che deve rispettare il parametro sopra indicato, con la facoltà di apportare le deroghe giustificate dalle circostanze concrete della singola vicenda (quali: l’entità della “posta in gioco”, il “numero dei tribunali che hanno esaminato il caso in tutta la durata del procedimento” ed il comportamento della parte istante;

per tutte, Cass. n. 1630 del 2006; n. 1631 del 2006; n. 19029 del 2005), purchè motivate e non irragionevoli (tra le molte, Cass. n. 30064 e n. 6898 del 2008; n. 1630 e n. 1631 del 2006). Inoltre, la precettività, per il giudice nazionale, non concerne anche il profilo relativo al moltiplicatore di detta base di calcolo: per il giudice nazionale è, sul punto, vincolante la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, lett. a), ai sensi del quale è influente solo il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole, non incidendo questa diversità di calcolo sulla complessiva attitudine della citata L. n. 89 del 2 001 ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo (Cass. n. 11566 del 2008; n. 1354 del 2008; n. 23844 del 2007). Infine, va tenuto conto della più recente giurisprudenza di questa Sezione e dei criteri desumibili dalle decisioni della Corte di Strasburgo del 2010 sui ricorsi MARTINETTI ET CAVAZZUTI c. ITALIE e GHIROTTI ET BENASSI c. ITALIE per i giudizi contabili e amministrativi e, in particolare, del principio enunciato da Sez. 1, Sentenza n. 13019 del 2010, secondo cui “deve ritenersi congrua, anche in base a quanto afferma la Corte d’appello in ordine alla esiguità della posta in gioco per l’esiguità del trattamento pensionistico chiesto e denegato dalla Corte dei Conti, la riparazione per la somma indicata di meno di Euro 500,00 annui, anche maggiore di quella recentemente determinata dalla C.E.D.U. per il danno non patrimoniale di un processo amministrativo italiano” (Sez. 2A, 16 marzo 2010, Volta et autres c. Italie, Ric. 43674/02). Nella concreta fattispecie il giudizio amministrativo presupposto ha avuto una durata complessiva di circa sette anni e la Corte di merito si è irragionevolmente discostata dai parametri innanzi richiamati, che avrebbero imposto la liquidazione di Euro 3.500,00. Somma che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la S.C., cassato il decreto impugnato, potrebbe liquidare ai sensi dell’art. 384 c.p.c. provvedendo a nuova liquidazione delle spese processuali.

Pertanto, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, ricorrendone i presupposti di legge”. Parte ricorrente ha depositato memoria.

p. 2.- Il Collegio condivide le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano e che conducono all’accoglimento del ricorso. Il decreto impugnato, pertanto, deve essere cassato e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., la Corte deve procedere alla riliquidazione dell’indennizzo nella misura di Euro 3.416,00, tenuto conto che il ritardo del processo presupposto è stato pari a anni 4 e mesi 2 nonchè dei criteri di cui a Sez. 1, Sentenza n. 21840 del 14/10/2009.

Le spese processuali del giudizio di legittimità possono essere compensate nella misura di per il limitato accoglimento della domanda.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente la somma di Euro 3.416,00 per indennizzo, gli interessi legali su detta somma dalla domanda e le spese del giudizio:

che determina per il giudizio di merito nella somma di Euro 50 per esborsi, Euro 378,00 per diritti e Euro 445,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge; che compensa nella misura di per il presente giudizio di legittimità, ponendo a carico dell’Amministrazione la rimanente metà dell’intero liquidato in Euro 665,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge;

dispone che le spese siano distratte in favore del difensore antistatario.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2011

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