Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4809 del 28/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 28/02/2011, (ud. 01/02/2011, dep. 28/02/2011), n.4809

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 29956-2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

T.P., elettivamente domiciliato in ROMA VIA TACITO 7

presso lo studio dell’avvocato CORONATI RODOLFO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato RAY CLAUDIO, giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 53/2006 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 03/07/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/02/2011 dal Consigliere Dott. POLICHETTI RENATO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

MOTIVI

La CTR della Lombardia ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate di Milano nei confronti di T.P.. Ha motivato la decisione ritenendo il contribuente non fosse decaduto dal beneficio della riduzione dell’imposta di successione per prima casa di abitazione per avere presentato la prescritta dichiarazione sostitutiva oltre i sei mesi dalla apertura della successione in quanto la tardiva presentazione della documentazione non è sanzionata da decadenza, inoltre il termine era stato prorogato ad un anno dal D.L. n. 269 del 2003.

Ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi l’Agenzia delle Entrate, si è costituito con controricorso il contribuente.

Precede logicamente l’esame del secondo motivo di ricorso con il quale si afferma, formulando idoneo quesito di diritto, che il termine previsto dal L. n. 342 del 2002, art. 69, comma 4, è di decadenza e che non sia ammissibile la rettifica della dichiarazione dopo la liquidazione.

Sulla più ampia questione della emendabilità della dichiarazione di successione anche dopo la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione di successione questa Corte con sentenza n. 4755 del 2008 ha ritenuto: In tema di imposta di successione, il contribuente che nel dichiarare il valore di un bene ereditario abbia commesso un errore (consistente, nella specie, nell’avere ignorato che i fabbricati di natura rurale sono esentati da valutazione autonoma, rispetto al terreno su cui insistono) può legittimamente chiedere il rimborso dell’eccedenza d’imposta cui lo stesso abbia dato luogo, essendo gli errori del contribuente emendabili, sia in virtù di un principio generale del sistema tributario, secondo cui la dichiarazione non assume valore confessorio e non costituisce fonte dell’obbligazione tributaria, sia alla luce dei principi costituzionali di capacità contributiva e di buona amministrazione, nonchè del principio della collaborazione e della buonafede, che deve improntare i rapporti tra l’Amministrazione finanziaria ed il contribuente. A tale correzione non osta nè l’intervenuta scadenza del termine per la presentazione della denunzia di successione, non avendo detto termine natura decadenziale e non vertendosi nella fattispecie di cui al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 31, comma 3, che concerne le modifiche da apportare agli elementi oggettivi e soggettivi della dichiarazione, nè la circostanza che l’Amministrazione abbia provveduto alla liquidazione dell’imposta, mediante avviso non impugnato dal contribuente, il quale vi abbia anzi dato esecuzione, concordando una dilazione e pagando la prima rata. Principi sicuramente applicabili alla fattispecie nel quale il ritardo concerne solo la presentazione di un documento che confermi il contenuto della dichiarazione tempestivamente presentata.

Il primo motivo, con il quale si contesta l’applicabilità della proroga del termine prevista dal D.L. n. 269 del 2003, è assorbito.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in Euro 1.100, oltre Euro 100 di spese vive ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2011

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