Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4809 del 26/02/2010
Cassazione civile sez. lav., 26/02/2010, (ud. 21/12/2009, dep. 26/02/2010), n.4809
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAVAGNANI Erminio – Presidente –
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 28077-2008 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE -, in persona del
Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso lo studio
dell’avvocato RICCIO ALESSANDRO, che lo rappresenta e difende
unitamente agli avvocati PATTERI ANTONELLA e VALENTE NICOLA, giusta
procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Z.B., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI
RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato BOER PAOLO, che lo
rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 174/2007 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, del
25/10/07, depositata il 29/10/2007;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOPFOLI; è
presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.
Fatto
MOTIVI
La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione ex art. 380-bis.
Il ricorso per cassazione proposto dall’Inps, nei confronti di Z. B., contro la sentenza della Corte d’appello di Trieste, che, in una controversia previdenziale, ha dichiarato l’improcedibilità dell’appello a causa della mancata comparizione dell’istituto appellante alla udienza fissata per la discussione, è qualificabile come manifestamente fondato.
In materia infatti deve farsi riferimento al principio secondo cui, nel rito del lavoro, ove l’appellante non compaia all’udienza di discussione della causa, si applica l’art. 348 cod. proc. civ., che impone la fissazione di nuova udienza, nella quale il ripetersi di tale difetto di comparizione comporta la dichiarazione di improcedibilità dell’appello (Cass. 6326 e 6334 del 2001, 12358/2003, 20460/2004).
Del resto parte controricorrente si è rimessa a giustizia.
Il ricorso deve quindi essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa ad altro giudice che si atterrà al già riportato principio di diritto e provvedere anche per le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Venezia.
Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2010