Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4809 del 24/02/2020

Cassazione civile sez. I, 24/02/2020, (ud. 24/10/2019, dep. 24/02/2020), n.4809

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PACILLI Giuseppina A. R. – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23458/2018 proposto da:

N.V., elettivamente domiciliato in Lecce, via F.A.

Piccinni, 6, presso lo studio dell’avv. Letizia Garrisi, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

e contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma

Via Dei Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del Tribunale di Lecce, depositato il 21/06/2018;

Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24.10.2019 dal Consigliere Dott. Giuseppina A. R.

Pacilli.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto del 21 giugno 2018, il Tribunale di Lecce ha respinto la domanda proposta da N.V., nativo della (OMISSIS), volta al riconoscimento della protezione internazionale o di quella umanitaria.

Il richiedente ha dichiarato di essere originario del (OMISSIS), di essere di fede cristiana, di non essere sposato e di non avere figli, di avere lasciato il suo Paese con il padre per trovare lavoro in Libia, di avere lasciato la Libia a seguito dell’uccisione del padre ad opera di un uomo, che aveva sparato perchè non avevano aggiustato in tempo la macchina, che aveva portato nell’officina in cui lavoravano.

In sintesi, secondo il Tribunale, non erano riconoscibili lo status di rifugiato nè la protezione sussidiaria, nella carenza dei requisiti di legge, dato che il richiedente aveva dichiarato di essere fuggito per ragioni di ordine economico e dalle fonti consultate emergeva che nel luogo di origine del ricorrente non vi è una situazione tale da creare una personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14. Il Tribunale, inoltre, non ha riconosciuto la protezione umanitaria, avendo rilevato l’assenza di integrazione del richiedente e di condizioni di vulnerabilità particolari.

2. Avverso il descritto decreto il richiedente propone ricorso per cassazione affidandosi a tre motivi.

Resiste con controricorso il Ministero dell’Interno.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Le formulate doglianze prospettano, rispettivamente:

I) Carenza istruttoria, insufficiente e contraddittoria motivazione. Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 3. Secondo il ricorrente, la Commissione avrebbe ignorato che i (OMISSIS), qual è il richiedente, subiscono persecuzioni in (OMISSIS);

II) Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6. Contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, sarebbero fondate le richieste di protezione sussidiaria ed umanitaria, essendo il (OMISSIS) nel mirino dei facinorosi di (OMISSIS). Peraltro, il ricorrente svolge attività lavorativa costantemente;

III) Violazione dell’art. 10 Cost., per non essere stato riconosciuto il diritto di asilo, sulla base di un’errata interpretazione della norma costituzionale;

IV) Violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere il provvedimento impugnato omesso di esaminare la domanda proposta, in via subordinata, di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

2. Il primo motivo è inammissibile.

Il Tribunale pugliese, dopo aver delineato il quadro legislativo regolante il riconoscimento dello status di rifugiato, correttamente richiamando, in proposito, l’art. 10 Cost., D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. e) ed f) e art. 11 (attuativo della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con L. n. 722 del 1954) e le direttive comunitarie in materia (tra cui quella n. 2004/83), ha osservato che “i fatti narrati dal richiedente non attengono a persecuzioni per motivi di razza, nazionalità, religione, opinioni politiche o appartenenza ad un gruppo sociale e pertanto – anche qualora veritieri – non integrerebbero gli estremi per il riconoscimento dello status” suddetto.

Siffatta motivazione sfugge ad ogni rilievo censorio, essendo evidente che le esigenze del richiedente di trovare una sistemazione economica migliore, ove pure fosse credibile il suo racconto, non concretizzano una vicenda inquadrabile nel concetto di persecuzione di cui al menzionato art. 2, sicchè nessun vizio inficia, in parte qua, il provvedimento impugnato.

A fronte di tali argomentazioni il ricorrente ha sollevato censure che non si confrontano adeguatamente con le ragioni del diniego ma introducono profili di novità, quale per l’appunto la persecuzione nel paese di origine, derivante dall’appartenenza alla religione (OMISSIS).

Di tale questione non vi è traccia nel provvedimento impugnato e il ricorrente non ha adempiuto agli oneri di allegazione sul medesimo incombenti, sicchè trova applicazione il principio secondo cui, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675).

3. Anche il secondo motivo è inammissibile.

Le censure del ricorrente non colgono la ratio decidendi del provvedimento impugnato, avendo il Tribunale ritenuto sostanzialmente credibile il racconto del ricorrente, che aveva riferito di essere scappato dal suo paese solo per ragioni economiche. Il giudice di merito ha perciò escluso la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento in suo favore del rifugio politico e della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b) in base alle allegazioni dello stesso richiedente in ordine alla vicenda personale, non necessitanti di alcun approfondimento istruttorio.

Nelle fattispecie di protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. a) e lett. b) D.Lgs. cit., rileva, infatti, se pure in diverso grado, la personalizzazione del rischio oggetto di accertamento (cfr. Cass. n. 6503/2014; Cass. n. 16275/2018) e non vi è ragione di attivare i poteri di istruzione officiosa se il rischio prospettato dall’istante, siccome riferito a fatti non integranti astrattamente le suddette ipotesi legali di danno grave, difetta comunque di rilevanza. La riferibilità soggettiva e individuale del rischio di subire persecuzioni o danni gravi rappresenta un elemento costitutivo del rifugio politico e della protezione sussidiaria art. 14, ex lett. a) e b) escluso il quale dal punto di vista o dell’attendibilità soggettiva o della rilevanza della situazione prospettata, non può riconoscersi il relativo status (Cass. n. 16925/2018, Cass. n. 16275/2018 e Cass. n. 14283/2019).

3.1 D giudice di merito, con indicazione delle fonti di conoscenza (pagg. 7, 8, 9 e 10 del decreto impugnato) e con idonea motivazione, ha poi escluso che nel paese di origine del richiedente ravvisabile una situazione di conflitto armato, cui astrattamente riconnettere l’ipotesi prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c); ha altresì escluso, quindi, che il richiedente, qualora facesse ritorno nel paese di origine, correrebbe il rischio di subire un grave danno alla persona, derivante da una situazione di conflitto armato di cui all’appena citato art. 14.

Orbene, questa Corte ha, ancora di recente (cfr., amplius, Cass. n. 32064 del 2018, in motivazione), chiarito che la nozione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), deve essere interpretata in conformità alla fonte Eurocomunitaria di cui è attuazione (direttive 2004/83/CE e 2011/95/UE), in coerenza con le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di Giustizia UE (Grande Sezione, 18 dicembre 2014, C-542/13, par. 36), secondo cui i rischi, ai quali è esposta in generale la popolazione di un paese o di una parte di esso, di norma non costituiscono, di per sè, una minaccia individuale da definirsi come danno grave (cfr. 26 Considerando della direttiva n. 2011/95/UE). Ciò in quanto l’esistenza di un conflitto armato interno potrà portare alla concessione della protezione sussidiaria solamente se si ritenga, eccezionalmente, che gli scontri tra le forze governative di uno Stato ed uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria, ai sensi dell’art. 15, lett. c), della direttiva, a motivo del fatto che il grado di violenza indiscriminata, che li caratterizza, raggiunga un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, rinviato nel paese o nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire la detta minaccia (cfr., in questo senso, Corte Giustizia UE 17 febbraio 2009, Elgafaji, C-465/07, e 30 gennaio 2014, Diakitè, C285/12; vedi pure Cass. n. 13858 del 2018; n. 30105 del 2018). Il riconoscimento della forma di protezione in questione presuppone, dunque, che il richiedente rappresenti una condizione, che, pur derivante dalla situazione generale del paese, sia, comunque, a lui riferibile e sia caratterizzata da una personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14.

Una specifica situazione di tal fatta, però, come si è detto, è stata esclusa dal Tribunale leccese e questo accertamento costituisce un’indagine di fatto, che può esser censurata in sede di legittimità nei limiti consentiti dal nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Il che non è stato fatto, sicchè l’odierna doglianza deve reputarsi come semplicemente finalizzata a sovvertirne l’esito.

3.2 Il Tribunale di Lecce ha poi ritenuto che il richiedente non aveva rappresentato fattori soggettivi di vulnerabilità e non aveva fornito elementi utili per far ritenere che aveva avviato un serio percorso di integrazione in Italia, non essendo sufficiente in tal senso l’aver lavorato per poche giornate in agricoltura.

A fronte di siffatta conclusione, specifica ed argomentata, il motivo di ricorso si palesa inammissibilmente teso ad una contestazione di merito.

4. Quanto poi all’invocato diritto di asilo, questa Corte ha più volte affermato che tale diritto è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle diverse forme di protezione internazionale, sicchè non vi è più margine di residuale diretta applicazione dell’art. 10 Cost., comma 3, (Cass. 16362/2016; 11110/2019).

5. Le doglianze, contenute nel quarto motivo, trovano smentita nella lettura del provvedimento impugnato, ove è stata disattesa la richiesta di protezione umanitaria con adeguate argomentazioni (v. p. 4 decreto impugnato).

Il tribunale, difatti, ha specificamente preso in esame la domanda di protezione umanitaria, esaminandola in modo autonomo e valutando la sussistenza di fattori di vulnerabilità del richiedente.

6. Il ricorso, dunque, va dichiarato inammissibile. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.100,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Prima civile della Corte Suprema di cassazione, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2020

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