Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4808 del 28/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 28/02/2011, (ud. 26/01/2011, dep. 28/02/2011), n.4808

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 34699-2006 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrenti –

contro

EREDI C.F., C.E. & C.V., C.

V., C.M.L., C.E., C.D.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 137/2005 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

FOGGIA, depositata il 12/12/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/01/2011 dal Consigliere Dott. CIRILLO Ettore;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il 12 dicembre 2005 la commissione tributaria regionale di Bari, sez. staccata di Foggia, ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate nei confronti degli eredi di C.A.M. L. confermando l’accoglimento del loro ricorso avverso il silenzio/rifiuto sulla domanda di rimborso di tassa di successione del 1987. Ha motivato la decisione ritenendo che le questioni sollevate con il gravame fossero del tutto nuove, atteso che, in prime cure, l’Ufficio “non ebbe a produrre contestazioni e proprie eccezioni”. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi; gli eredi C. non si sono costituiti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato.

A. Con il primo motivo, l’Agenzia denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57”.

B. La ricorrente sostiene che il “carattere di novità” dei motivi d’appello è stata erroneamente rilevata dai giudici di secondo grado, “atteso che l’assunto difensivo articolato dall’ufficio in appello ha integrato non eccezioni ma una difesa prontamente esposta in fase di dibattimento avanti ai giudici di primo grado”. Il motivo è fondato.

C. Il divieto di nuove eccezioni in appello, introdotto per il giudizio civile con la riforma dell’art. 345 c.p.c. e recepito nel giudizio tributario dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, si riferisce esclusivamente alle eccezioni in senso stretto o proprio, rappresentate da quelle ragioni delle parti sulle quali il giudice non può esprimersi se ne manchi l’allegazione ad opera delle stesse, con la richiesta di pronunciarsi al riguardo.

D. Detto divieto non può mai riguardare, pertanto, i fatti e le argomentazioni posti dalle parti medesime a fondamento della domanda, che costituiscono oggetto di accertamento, di esame e di valutazione da parte del giudice di secondo grado, il quale, per effetto dell’impugnazione, deve a sua volta pronunciarsi sulla domanda accolta dal primo giudice, riesaminando perciò i fatti, le allegazioni probatorie e le argomentazioni giuridiche che rilevino per la decisione (Cass. Sez. 5, Sentenze n. 18519 del 20/09/2005 e n. 14020 del 15/06/2007).

E. In applicazione dell’enunciato e consolidato principio e all’esito dell’esame diretto degli atti (consentito per l’accertamento del “fatto processuale”), si ritiene che fossero senz’altro deducibili da parte dell’amministrazione finanziaria, nel giudizio di appello, i rilievi circa; a) il contenuto generico delle tre richieste di agevolazioni fiscali previste dal D.P.R. n. 601 del 1973, art. 9, b) la loro inapplicabilità ai trasferimenti “mortis causa” e ai terreni “montani” (comma 2) o “non boschivi” (u.c.), c) l’assenza dei certificati dell’ispettorato provinciale agrario su taluni requisiti soggettivi, d) la mancanza di documentazione per boschi costituiti, ricostituiti o migliorati per effetto di legge a favore di terreni montani; trattasi di questioni tutte inerenti alle provvidenze invocate dai contribuenti a fondamento dell’istanza di rimborso d’imposta.

F. Tali deduzioni, contenute nel 1 dell’impugnazione, integravano mere argomentazioni difensive relative a circostanze che, in quanto elementi costitutivi e/o presupposti logico-giuridici della domanda di rimborso, facevano già parte del “thema decidendum”.

G. Lo stesso dicasi per le questioni circa gli effetti del condono ex L. n. 413 del 1991 sulla domanda di rimborso (1) e per quelle sulle aliquote da applicare ai sensi del D.P.R. n. 637 del 1972, art. 7 e del D.P.R. n. 634 del 1972, art. 25 (2). Tutto ciò, mirava a confutare in dettaglio valori e determinazioni contenuti nella decisione di prime cure.

H. Del tutto illogico è rilievo dei giudici d’appello secondo cui non vi sarebbero state contestazioni dell’amministrazione, dirette a contrastare la domanda di rimborso e il ricorso contro il silenzio/rifiuto, ricavando del tutto apoditticamente il carattere di novità dei motivi di gravame.

I. In proposito, va osservato che, a prescindere dalle difese spiegate oralmente dall’amministrazione in udienza, le questioni sollevate con motivi d’appello riguardavano condizioni per l’applicazione dei benefici richiesti dalla parte contribuente e, dunque, integravano mere argomentazioni difensive relative a circostanze che, in quanto elementi costitutivi e/o presupposti giuridici della domanda di rimborso, facevano (o dovevano fare) già parte del “thema decidendum”, rientrando tra l’altro anche nei contenuti di quanto la parte ricorrente avrebbe dovuto provare a sostegno della sua pretesa.

J. La sentenza impugnata, che dagli esposti principi si è discostata, è pertanto affetta dalla violazione della legge processuale denunciata con il primo motivo di ricorso, e va pertanto cassata.

K. Alla pronuncia consegue necessariamente il rinvio della vertenza ad altra sezione della competente commissione tributaria regionale, affinchè la lite sia decisa sulla base dei principi innanzi affermati.

L. Il secondo motivo di ricorso, riguardante il difetto di motivazione sul medesimo punto processuale, è assorbito nella odierna decisione.

M. La regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità resta riservata al giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso riguardo al primo motivo e, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in ordine al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della commissione tributaria regionale di Bari, sez. staccata di Foggia.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2011

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