Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4808 del 24/02/2020

Cassazione civile sez. I, 24/02/2020, (ud. 24/10/2019, dep. 24/02/2020), n.4808

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PACILLI Giuseppina A. R. – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22758/2018 proposto da:

O.A., elettivamente domiciliato in Roma Piazza Americo

Capponi, 16 presso lo studio dell’avvocato Staccioli Carlo che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno Commissione Territoriale Riconoscimento

Protezione Internazionale Lecce;

– intimato –

e contro

Ministero Dell’interno, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei

Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del Tribunale di Lecce, depositato il 21.6.2018;

Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24.10.2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA ANNA

ROSARIA PACILLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto del 21 giugno 2018, il Tribunale di Lecce ha rigettato la domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale o di quella umanitaria, formulata da O.A., nativo della Nigeria, che ha assunto di essere stato costretto a fuggire dal proprio Paese ((OMISSIS)) per le minacce di morte, subite da un gruppo denominato (OMISSIS), e di temere di essere ucciso, in caso di rimpatrio.

1.1. In estrema sintesi, secondo il Tribunale pugliese, non erano riconoscibili lo status di rifugiato nè la protezione sussidiaria, nella carenza dei requisiti di legge, dato che il racconto del richiedente risultava inattendibile e dalle fonti consultate ed indicate emergeva che nel nord della (OMISSIS) sussiste una condizione di assoluta emergenza, mentre nel luogo di origine del ricorrente non vi è una situazione caratterizzata da una personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14. Il Tribunale, inoltre, non ha riconosciuto la protezione umanitaria, avendo rilevato l’assenza di integrazione del richiedente e di condizioni di vulnerabilità particolari.

2. Avverso il descritto decreto il richiedente propone ricorso per cassazione, affidandosi a tre motivi.

Il Ministero dell’Interno resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Le formulate doglianze prospettano, rispettivamente:

I) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, lett. e) ed f), nonchè del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 11 e art. 10 Cost. Mancato riconoscimento dello status di rifugiato”. Secondo il ricorrente, il giudice di merito non avrebbe fornito una reale motivazione in ordine all’esclusione dello status di rifugiato e non avrebbe tenuto conto del fatto che in (OMISSIS) le persone sono costrette con la forza ad entrare in consorterie criminali e in formazioni paramilitari, sicchè non apparirebbe tanto incredibile il racconto del richiedente;

II) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, lett. g) ed h), nonchè del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), – Mancato riconoscimento della protezione sussidiaria”. Secondo il ricorrente, il Tribunale pugliese non avrebbe preso in considerazione le osservazioni, svolte dalla difesa, in relazione alla complessa situazione politica della (OMISSIS) ed avrebbe applicato criteri di valutazione troppo severi;

III) “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, – Mancato riconoscimento della protezione umanitaria”, da accordarsi, di contro, essendovi il pericolo elevato per il richiedente di essere vittima della violenza da parte di Boko Haram e di potere essere ucciso dalle forze di sicurezza e dai numerosi gruppi armati.

2. Il primo motivo è inammissibile.

Il Tribunale pugliese, infatti, dopo aver delineato il quadro legislativo regolante il riconoscimento dello status di rifugiato, correttamente richiamando, in proposito, l’art. 10 Cost., D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. e) ed f), e art. 11 (attuativo della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con L. n. 722 del 1954) e le direttive comunitarie in materia (tra cui quella n. 2004/83), ed aver specificamente indicato quali sono, alla stregua dell’art. 5 citato D.Lgs., i soggetti (lo Stato, i partiti politici o le organizzazioni, che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, nonchè i soggetti non statuali ove quelli appena indicati, comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione, adottando adeguate misure per impedire atti persecutori) da cui dovrebbero provenire le persecuzioni di cui al menzionato art. 2, ha osservato che “i fatti narrati dal richiedente, pur attenendo in parte a persecuzioni per motivi di appartenenza ad un gruppo sociale, non possono integrare gli estremi per il riconoscimento dello status di rifugiato, come definito dall’art. 1A della Convenzione di Ginevra del 1951 e dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. e stante la non credibilità del racconto reso”.

Come già ricordato, il ricorrente ha assunto di essere stato costretto a fuggire dal proprio Paese in quanto minacciato da un gruppo criminale.

Secondo il giudice di merito, invece, “appare poco credibile che detto gruppo criminale decida di volere il richiedente nella propria organizzazione senza che vi sia alcuna motivazione, senza alcun precedente contatto o avviso. Altrettanto inverosimile che la polizia rilasci al ricorrente un documento attestante la sua estraneità al gruppo criminale. Infine appare poco credibile che il richiedente, già protetto dalla polizia, che lo aveva liberato, mantenendo in carcere taluni componenti del gruppo, a fronte di una minaccia telefonica non decida di chiedere aiuto alle autorità, anzichè scappare”.

A fronte di siffatte argomentazioni deve evidenziarsi, in primo luogo, che le doglianze difensive non si confrontano adeguatamente con le argomentazioni poste a base del diniego dello status di rifugiato, limitandosi di contro ad asserire il difetto di una reale motivazione e a enunciare osservazioni generali sulla situazione della (OMISSIS).

Giova altresì ricordare che questa Corte ha già affermato che la valutazione del giudice in merito al riconoscimento della protezione internazionale o umanitaria deve prendere le mosse da una versione precisa e credibile, se pur sfornita di prova (perchè non reperibile o non richiedibile), della personale esposizione a rischio grave alla persona o alla vita: tale premessa è indispensabile perchè il giudice debba dispiegare il suo intervento istruttorio ed informativo officioso sulla situazione persecutoria, addotta nel Paese di origine (Cass. 16925/2018; Cass. 5224/2013). Infatti, le dichiarazioni del richiedente, che siano intrinsecamente inattendibili, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 non richiedono un approfondimento istruttorio officioso, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (Cass. 7333/2015).

Nella specie, il Tribunale pugliese ha espresso un giudizio negativo sulla credibilità del richiedente in maniera del tutto conforme ai parametri cui l’autorità amministrativa e, in sede di ricorso, quella giurisdizionale, sono tenute ad attenersi ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5. Si tratta di un accertamento di fatto, che, come già puntualizzato da questa Corte (cfr. Cass. n. 387 del 2019, in motivazione; Cass. n. 16925 del 2018; Cass. n. 4455 del 2018, parag. 7; Cass. n. 27438 del 2016; Cass. n. 21668 del 2015), non può essere in questa sede messo in discussione, se non denunciando, ove ne ricorrano i presupposti, il vizio di omesso esame ex art. 360 c.p.c., n. 5, che, nella specie, non è stato censurato.

3. Anche il secondo motivo è inammissibile.

Il giudice di merito ha ritenuto non attendibile il racconto del ricorrente, “intriso di contraddizioni e di elementi vaghi e generici”, e ha evidenziato le perplessità che destano le dichiarazioni del medesimo.

Il Tribunale pugliese ha poi rimarcato che l’asserita minaccia di morte proverrebbe da un ente non statale e non è stato fornito il minimo elemento che porti a ritenere l’incapacità o la non volontà delle autorità locali di offrire protezione.

Al cospetto di tale motivazione devono ribadirsi le argomentazioni svolte nel p. 2 in ordine alla ritenuta mancanza di attendibilità delle dichiarazioni del richiedente a proposito dei fatti da lui narrati.

Quanto al riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) il menzionato Tribunale ha rilevato che nel sud della (OMISSIS) non si riscontrano conflittualità tali da giustificare la concessione della protezione sussidiaria.

Orbene, questa Corte (cfr., amplius, Cass. n. 32064 del 2018, in motivazione) ha chiarito che la nozione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), deve essere interpretata in conformità alla fonte Eurocomunitaria di cui è attuazione (direttive 2004/83/CE e 2011/95/UE), in coerenza con le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di Giustizia (Grande Sezione, 18 dicembre 2014, C-542/13, par. 36), secondo cui i rischi cui è esposta in generale la popolazione di un paese o di una parte di essa di norma non costituiscono, di per sè, una minaccia individuale da definirsi come danno grave (cfr. 26 Considerando della direttiva n. 2011/95/UE). Ciò in quanto l’esistenza di un conflitto armato interno potrà portare alla concessione della protezione sussidiaria solamente se si ritenga eccezionalmente che gli scontri tra le forze governative di uno Stato ed uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria, ai sensi dell’art. 15, lett. c), della direttiva, a motivo del fatto che il grado di violenza indiscriminata, che li caratterizza, raggiunga un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, rinviato nel paese o nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire la detta minaccia (cfr., in questo senso, Corte Giustizia UE 17 febbraio 2009, Elgafaji, C-465/07, e 30 gennaio 2014, Diakitè, C285/12; vedi pure Cass. n. 13858 del 2018). Il riconoscimento della forma di protezione in questione presuppone, dunque, che il richiedente rappresenti una condizione, che, pur derivante dalla situazione generale del paese, sia, comunque, a lui riferibile e sia caratterizzata da una personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14.

Una specifica situazione di tal fatta, però, è stata esclusa dal tribunale leccese e questo accertamento costituisce un’indagine di fatto, che può esser censurata in sede di legittimità nei limiti consentiti dal nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Il che non è stato fatto, sicchè l’odierna doglianza deve reputarsi come semplicemente finalizzata a sovvertirne l’esito.

4. Anche il terzo motivo, relativo al mancato accoglimento dell’istanza di protezione umanitaria, è inammissibile.

Il Tribunale leccese, con incensurabile apprezzamento di fatto, ha spiegato le ragioni per le quali non ha riscontrato l’esistenza di condizioni di vulnerabilità idonee a giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria, avendo rimarcato, conclusivamente che “la mancata deduzione di condizioni di vulnerabilità soggettiva con riferimento alla vicenda personale narrata, non ritenuta credibile per le motivazioni sopra esposte, l’assenza di un serio percorso integrativo – che non si ritiene sussistente sulla base del contratto a termine in atti, della durata di soli quattro mesi e di per sè solo non sufficiente ai fini della tutela umanitaria – sono elementi che unitariamente considerati fanno propendere per il rigetto integrale del ricorso”.

A fronte di siffatte argomentazioni i rilievi censori del ricorrente si sostanziano in una mera prospettazione di merito, come tale non consentita.

5. Il ricorso, dunque, va dichiarato inammissibile. Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, altresì rilevandosi che, risultando in atti l’avvenuta ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, non trova applicazione il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.100,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile della Corte Suprema di cassazione, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2020

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