Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4808 del 11/03/2016


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 4808 Anno 2016
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: MANCINO ROSSANA

SENTENZA
sul ricorso 28297-2013 proposto da:
REGIONE ABRUZZO 80003170661, in persona del Presidente della
Regione pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente contro
MARCIANI SERGIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
NOVENIO BUCCHI 7, presso lo studio dell’avvocato VALERIO
CANNIZZARO, rappresentato e difeso dall’avvocato PIETRO

8683
—15

Data pubblicazione: 11/03/2016

ALESSANDRINI, giusta procura speciale a margine del
controricorso;

controricorrente

avverso la sentenza n. 407/2013 del TRIBUNALE di PESCARA del

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
15/12/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO;
udito l’Avvocato ROBERTO PALASCIANO, difensore del ricorrente
che chiede l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato PIETRO ALESSANDRINI, difensore del
controricorrente, che chiede il rigetto.

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. La Corte di appello di l’Aquila ha dichiarato inammissibile, ex art. 348bis c.p.c., l’appello proposto dalla Regione Abruzzo avverso la sentenza
del Tribunale di primo grado che aveva dichiarato il diritto dell’attuale
parte intimata alla perequazione della retribuzione individuale di
anzianità a quella percepita da altri dipendenti inquadrati in pari ruolo a
norma degli articoli 1 L.R. Abruzzo n. 16 del 2008 e 43 L.R. Abruzzo
n. 6 del 2005 ed 1 L.R. Abruzzo n. 118 del 1998 fino all’abrogazione
sopravvenuta per effetto della L.R. Abruzzo n. 24 del 2011 con
condanna della Regione a corrispondere le differenze retributive
maggiorate degli interessi legali a decorrere dalle rispettive date di
entrata in vigore delle citate leggi regionali.
2. Il giudice di primo grado, per quello che interessa in questa sede,
ricostruito il quadro normativo di riferimento e precisato che il
meccanismo perequativo di cui alla L.r. n. 118 del 1999, come
Ric. 2013 n. 28297 sez. ML – ud. 15-12-2015
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26/02/2013, depositata il 03/04/2013;

modificata dalla 1.r. n.6 del 2005, era stato esteso per effetto della L.r.
n.16 del 2008 a tutti i dipendenti regionali aventi medesimo
inquadramento in ruolo e qualifica in qualunque modo vi avessero
avuto accesso, riteneva riferibile l’operatività del predetto meccanismo
perequativo non già all’epoca dell’immissione in ruolo del dipendente

nei ruoli regionali del dipendente proveniente dall’esterno che godeva
di una più elevata retribuzione di anzianità in relazione alla quale
doveva attuarsi la perequazione.
3. Avverso questa sentenza la Regione Abruzzo ricorre in cassazione
sulla base di tre censure, cui resiste, con controricorso, la parte
intimata.
4. Il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata.
5. In sintesi, la Regione ricorrente deduce la violazione dell’ art. 43 della
L. R. Abruzzo n. 6 del 2005 come modificato dall’art. 1 comma 2 della
L. R. Abruzzo n. 16 del 2008 alla luce degli artt. 36 e 117 della
Costituzione e rileva che l’impianto della normativa regionale, su cui si
fonda l’impugnata sentenza, risulta adottato in violazione della riserva
di competenza alla contrattazione collettiva del profilo retributivo del
personale dipendente della Regione Abruzzo, oltre che in violazione
dei criteri di riparto fra legislatore statale e regionale nonché del
parametro regolatore di cui all’art. 36 Cost.. Chiede pertanto che sia
disapplicata la predetta normativa regionale o, in subordine, che sia
sollevata la questione di legittimità costituzionale delle citate norme
previa valutazione della non manifesta infondatezza della questione.
Denunzia, inoltre, violazione e falsa applicazione degli art. 43 della
Legge regionale Abruzzo n.6 del 2005, come modificato dall’art. 1, 2°
comma, Legge regionale Abruzzo n.16 del 2008, criticando la sentenza

Ric. 2013 n. 28297 sez. ML – ud. 15-12-2015
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interessato all’equiparazione, quanto piuttosto al momento dell’accesso

impugnata per aver legittimato, con la sua interpretazione, un
allineamento dinamico verso l’alto della voce retributiva.
6. Tanto premesso rileva il Collegio che questa Corte, nel decidere una

controversia identica alla presente, ha rilevato che: “la Corte
costituzionale con sentenza n. 211 del 2014 investita dal Tribunale di

Abruzzo 8 febbraio 2005 n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione
del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Legge Regione
Abruzzo – Legge finanziaria regionale 2005), come sostituito dall’art. 1,
comma 2, della L.r. Abruzzo 21 novembre 2008, n. 16 (Provvedimenti
urgenti ed indifferibili) in riferimento all’art. 117, secondo comma,
lettera 1), della Costituzione e dal momento che la disciplina del
trattamento economico dei dipendenti regionali rientrerebbe nella
materia dell’ordinamento civile che appartiene alla potestà legislativa
esclusiva dello Stato, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.
43 della predetta 1.r. Abruzzo 8 febbraio 2005 n. 6 come sostituito dall’
art. 1, comma 2, della 1.r. Abruzzo 21 novembre 2008 n. 16 nella parte
in cui introduce il comma 2-bis nell’art. 1 della 1.r. Abruzzo 13 ottobre
1998 n. 118 (Riconoscimento agli effetti economici della anzianità di
servizio prestato presso lo Stato, Enti Pubblici, Enti Locali e Regioni,
nei confronti del personale inquadrato nel ruolo regionale a seguito di
pubblici concorsi ed estensione dei benefici previsti dalla L. n. 144 del
1989 al personale ex L. n. 285 del 1977). Tanto perché l’ art. 43 della
citata L.r. n. 6 del 2005, nel disciplinare la retribuzione individuale di
anzianità dei dipendenti regionali, allineandone l’ammontare a quello
percepito dai dipendenti che, provenendo da altre amministrazioni,
sono transitati nei ruoli regionali, incide sul trattamento economico dei
dipendenti regionali prevedendone un incremento allorché ricorrano le
condizioni previste e, quindi eccede dall’ambito di competenza
Ric. 2013 n. 28297 sez. ML – ud. 15-12-2015
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Teramo della questione di legittimità costituzionale dell’art. 43 della 1.r.

riservato al legislatore regionale invadendo la materia dell’ordinamento
civile, riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.” (cfr Cass.
15.12.2014 n. 26320).
7. Da quanto esposto consegue che, per effetto della declaratoria
d’incostituzionalità dell’art. 43 della 1.r. Abruzzo n. 6 del 2005, come

nella parte in cui introduce il comma 2-bis nell’art. I della 1.r. Abruzzo
13 ottobre 1998 n. 118 – su cui si fonda la domanda del dipendente – il
ricorso per cassazione deve essere accolto e la sentenza impugnata
cassata.
8. Non essendo, poi, necessari ulteriori accertamenti di fatto la
controversia può essere decisa nel merito, ai sensi del secondo comma
dell’art. 384 c.p.c., e la domanda originaria deve essere rigettata.
9. Il recente intervento della Corte Costituzionale in uno
all’orientamento espresso dai giudici di merito inducono questa Corte a
ritenere sussistenti le ragioni di cui all’art. 92, secondo comma, c.p.c.
per compensare, tra le parti, le spese dell’intero processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo
nel merito rigetta la domanda originaria. Compensa tra le parti le spese
dell’intero processo.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 dicembre 2015

Il Consigliere ensore

idente

sostituito dall’art. 1, comma 2, della 1.r. Abruzzo 2008 n. 16 del 2008,

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