Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4808 del 01/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4808 Anno 2018
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

ORDINANZA
sul ricorso 22310-2017 proposto da:
SAIDY IBRAHIMA, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato PAOLO ALESSANDRINI;
– ricorrente contro
MINISTERO DELL’INTERNO 80185690585;
– intimato avverso la sentenza n. 724/2017 della CORTE D’APPELLO di
ANCONA, depositata il 10/05/2017;

Data pubblicazione: 01/03/2018

\Il

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 06/02/2018 dal Consigliere Dott. MARIA
GIOVANNA C. SAMBITO.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza depositata il 10/5/2017, la Corte d’appello

Saidy Ibrahima avverso il rigetto del ricorso proposto contro il
diniego di riconoscimento della protezione internazionale,
ritenendo che il giudizio d’appello andava introdotto con ricorso
e non con atto di citazione, alla stregua del D. Lgs. n. 150 del
2011, art. 19, co 9, quale modificato dal D. Lgs. n. 142 del
2015, e che il gravame era stato depositato il 23.6.2016, e
quindi oltre il termine di giorni trenta dalla comunicazione
dell’ordinanza del Tribunale, avvenuta il 18.5.2016. Ricorre
Saidy Ibrahima, sulla base di un unico motivo, con cui deduce
violazione e falsa applicazione degli artt. 339 e 702 quater
c.p.c. L’Amministrazione non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il Collegio ha disposto la redazione della pronuncia
nella forma della motivazione semplificata.
2. Il motivo è fondato. il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19
co 9, quale sostituito dal D.Lgs. n. 142 del 2015 art. 27 comma
1, lett. f) (entrato in vigore il 30/9/2015) dispone che: “Entro
sei mesi dalla presentazione del ricorso, il Tribunale decide,
sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione,
con ordinanza che rigetta il ricorso ovvero riconosce al
ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la
protezione sussidiaria. In caso di rigetto, la Corte d’Appello
decide sulla impugnazione entro sei mesi dal deposito del
ricorso. Entro lo stesso termine, la Corte di Cassazione decide

Ric. 2017 n. 22310 sez. M1 – ud. 06-02-2018
-2-

di Ancona ha dichiarato inammissibile il gravame proposto da

sulla impugnazione del provvedimento di rigetto pronunciato
dalla Corte d’Appello”.
3. Ora, il mero riferimento al “ricorso” in appello nella
norma indicata, che è volta a regolare i tempi del giudizio in
oggetto e non specificamente la forma di introduzione del

formatosi sulla questione, secondo il quale l’appello, proposto
ex 702 quater c.p.c. avverso la decisione del tribunale di
rigetto della domanda volta al riconoscimento della protezione
internazionale, deve essere introdotto con citazione e non con
ricorso, sicchè la tempestività del gravame va verificata
calcolandone il termine di trenta giorni dalla data di notifica
dell’atto introduttivo alla parte appellata (Cass. n. 17420 del
2017; n. 26326 del 2014). E ciò in quanto, al fine di ritenere la
tempestività del gravame, occorre fare riferimento alla
modalità di introduzione del giudizio di appello secondo il rito
sommario di cognizione.
4. Va pertanto accolto il ricorso, va cassata la pronuncia
impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Ancona in diversa
composizione, che si atterrà a quanto sopra rilevato, e che
provvederà a statuire anche sulle spese del presente giudizio.
PQM
Accoglie il ricorso cassa e rinvia, anche per le spese, alla
Corte d’Appello di Ancona in diversa composizione
Così deciso in Roma, il 6.2. 2018.

giudizio di secondo grado, non vale a modificare l’orientamento

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