Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4807 del 28/02/2014
Civile Sent. Sez. 1 Num. 4807 Anno 2014
Presidente: RORDORF RENATO
Relatore: DI VIRGILIO ROSA MARIA
SENTENZA
sul ricorso 568-2007 proposto da:
GIORDANO VETTOSI MARIO (c.f. GRDMRA72A20F839A),
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO
7, presso l’avvocato PERONE MARIO, rappresentato e
difeso dall’avvocato GIANCONE
PIETRO,
Data pubblicazione: 28/02/2014
giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
2013
1912
contro
MIRANDA ANTONIO NELLA QUALITA’
DI LIQUIDATORE
DELLA MICAR S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;
•
1
- intimato
–
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di
• NAPOLI, depositato il 14/11/2006;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 04/12/2013 dal Consigliere
udito
il
P.M.,
in
persona
del
Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;
Sostituto
Procuratore Generale Dott. CARMELO CELENTANO che
ha concluso per l’inammissibilità o comunque per
il rigetto del ricorso.
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Svolgimento del processo
La Corte d’appello di Napoli, con decreto depositato il 14
novembre 2006, ha respinto il reclamo proposto da Giordano
Vettosi Mario avverso la reiezione dellNa istanza di
fallimento della società Micar s.r.l. in liquidazione,
presentata dal Giordano, rilevando che, a seguito della
sentenza della Corte costituzionale 319/2000, il termine
annuale della cessazione di attività entro il quale può
essere dichiarato il fallimento dell’imprenditore, ex art.
10 1.f., decorre, per la dichiarazione di fallimento delle
società, non più dalla liquidazione effettiva di tutti i
rapporti che fanno capo alla società medesima, ma dalla
cancellazione della stessa dal registro delle imprese.
Avverso detta pronuncia ricorre il Giordano Vettosi, con
ricorso affidato ad un solo motivo.
La s.r.l. Micar in liquidazione non ha svolto difese.
Motivi della decisione
1.1.- Con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente denuncia
il vizio di violazione e/o falsa applicazione dell’art.10
1.f., facendo valere l’orientamento giurisprudenziale di
cui alle pronunce 10314/2004 e 15735/2004, secondo cui
l’estinzione della società a seguito della cancellazione
dal registro delle imprese, che segna il termine annuale
per la dichiarazione di fallimento, non dipende dalla
conclusione o mancata attivazione della fase di
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liquidazione, ma dall’effettivo esaurimento di tutti
rapporti facenti capo alla società stessa.
2.1.- Il ricorso è inammissibile.
E’ costante l’orientamento di questa Corte, nel senso di
ritenere che il provvedimento di rigetto dell’istanza di
carente dei caratteri di decisorietà e definitività, per
cui non è ammissibile nei confronti dello stesso il
ricorso per cassazione ai sensi dell’art.111, 7 0 comma
Cost.; ne consegue che anche il provvedimento della Corte
d’appello, che in sede di reclamo, confermi o revochi detto
provvedimento, avendo valore ed effetti non diversi dal
decreto che surroga, non è impugnabile in sede di
legittimità (così Cass., Sezioni Unite, 26181 del 2006, e,
a sezioni semplici, le successive 23478/2011 e 19446/2011,
quest’ultima relativa al disposto dell’art.22 nella
disciplina riformata).
Nulla sulle spese, non essendosi costituita l’intimata.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, in data 4 dicembre 2013
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fallimento è privo di attitudine al giudicato e quindi