Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4807 del 28/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 28/02/2011, (ud. 26/01/2011, dep. 28/02/2011), n.4807

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 33832-2006 proposto da:

D.S., P.F., elettivamente domiciliati in ROMA

VIA MONTE ACERO 2-A, presso lo studio dell’avvocato BAZZANI GINO,

rappresentati e difesi dall’avvocato BOZZO MARIO ALESSANDRO, giusta

delega in calce;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI SASSARI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 115/2005 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

SASSARI, depositata il 25/10/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/01/2011 dal Consigliere Dott. CIRILLO Ettore;

udito per il resistente l’Avvocato GUIDA, che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 25 ottobre 2005, la commissione tributaria regionale di Cagliari, sez. staccata di Sassari, riformando la pronunzia della locale commissione provinciale del 26 settembre 2002 ha parzialmente accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate nei confronti di D. S. e P.F. e rigettato i gravami di questi ultimi.

Ha motivato la decisione ritenendo che: a) non si potessero riesaminare, come invece avevano fatto i giudici di prime cure, i criteri di liquidazione dell’imposta, atteso che l’avviso impugnato scaturiva da giudicato formatosi sulla sentenza della commissione regionale dell’8 marzo 2000 relativa alla donazione, con riserva di usufrutto alla donante ( G.E.) e, poi, al marito ( P.F.) della donataria ( D.S.); b) per tale motivo erano del tutto ingiustificate le ulteriori doglianze dei contribuenti circa il diniego del condono, attesa la funzione meramente liquidatoria di un avviso su accertamento giudizialmente definito; c) l’unico rilievo esatto dei contribuenti era quello sull’applicazione delle sanzioni a mente del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3.

Hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, D. S. e P.F.; l’Agenzia si è costituita con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso non è fondato.

A. Con il primo motivo, i contribuenti censurano la sentenza di secondo grado quanto a “motivazione insufficiente in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”. Sostengono che “oggetto del contendere in primo grado non era il merito dell’accertamento di valore ma bensì il metodo utilizzato dall’Ufficio nel calcolare l’imposta, nel quantificare gli interessi e nell’erogare le sanzioni”. Affermano, in particolare, che, “l’aver proceduto a liquidare l’imposta senza tener conto dell’esistenza di detto usufrutto successivo, comporta necessariamente l’illegittimità del provvedimento e dei relativi calcoli eseguiti su base imponibile non veritiera”. Aggiungono, inoltre, che “appare all’evidenza del tutto incomprensibile come il giudicante abbia potuto ritenere inesistenti tali eccezioni” sì da essere addirittura “…addivenuto alla determinazione di non doversi occupare del merito della contesa esimendosi quindi dal prendere in esame punti decisivi della controversia”, il che “non trova giustificazione neanche nella sentenza della CTR n. 37/08/00 la quale si è limitata a confermare i valori accertati ritenendo ininfluente la possibilità o meno di calcolare il tributo in relazione al secondo usufruttuario”.

Denunciano, infine, che “nel calcolare l’imposta INVIM, l’Ufficio ha omesso di rivalutare il valore iniziale a suo tempo dichiarato dai ricorrenti tenendo conto dell’usufrutto successivo, quantificando invece il valore finale senza tale abbattimento”.

B. Il motivo è inammissibile. Per com’è formulato, il rilievo svolto si risolve in una censura di falsa applicazione del giudicato esterno. Sennonchè l’illustrazione del motivo non osserva il principio di autosufficienza perchè non riproduce la sentenza la cui forza di giudicato sarebbe stata erroneamente ritenuta e perchè non indica se e dove essa sarebbe stata prodotta in questa sede. E’ noto che l’interpretazione di un giudicato esterno può essere fatta direttamente da questa Corte (Sez. U, n. 24664 del 2007), nei limiti in cui il giudicato sia riprodotto nel ricorso per cassazione, in forza del principio di autosufficienza, con la conseguenza che, se l’interpretazione che abbia dato il giudice di merito sia ritenuta scorretta, il predetto ricorso deve riportare il testo del giudicato che si assume erroneamente interpretato (Cass. nn. 26627 del 2006, 10537 del 2010 e 6184 del 2009).

C. Inoltre, con riferimento al regime processuale anteriore al D.Lgs. n. 40 del 2006, a integrare il requisito dell’autosufficienza concernente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, la valutazione da parte del giudice di merito di allegazioni documentali, è necessario non solo che il contenuto sia riprodotto nel ricorso, ma anche che risulti indicata la sede processuale in cui la produzione era avvenuta e la sede in cui nel fascicolo d’ufficio o in quelli di parte, rispettivamente acquisito e prodotti in sede di giudizio di legittimità, la fonte documentale è rinvenibile. L’esigenza di tale doppia indicazione si giustificava in funzione della previsione del vecchio art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, che sanzionava con l’improcedibilità la mancata produzione dei documenti fondanti il ricorso, producibili, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 1, (Cass. nn. 12239 del 2007 e 6184 del 2009).

D. Nella specie il ricorso accenna, in conclusione, alla produzione di “atti e documenti indicati in espositiva n. 1-13”, ma tra i documenti in parola il ricorso non menziona la pregressa sentenza inter partes del 2000 (cfr. fg. 6, 7, 10, 12, 13, 15, 18), citata invece senza alcun riferimento specifico alla sua produzione (cfr.

fg. 14).

E. Da ultimo, quanto all’INVIM quella denunciata è più che altro un’omissione di pronuncia e anche sul punto il ricorso difetta di autosufficienza non essendo ricavabile nè dalla sentenza impugnata nè dal ricorso stesso se e come la questione abbia avuto ingresso nelle fasi di merito.

F. Con il secondo motivo, i contribuenti censurano la sentenza di secondo grado per “omessa motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5” e per “violazione art. 329 c.p.c., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3″, ciò fanno in relazione alle eccezioni d’inammissibilità dell’appello dall’amministrazione per acquiescenza e vizio di notifica.

G. Il motivo non è fondato. In ordine al primo profilo oggetto di censura, non v’è alcuna acquiescenza da parte dell’amministrazione finanziaria nell’avere questa notificato avviso di liquidazione conforme alla sentenza di prime cure, favorevole ai contribuenti, e nell’aver accettato il pagamento della somma ivi indicata.

L’acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell’impugnazione ai sensi dell’art. 329 c.p.c., può ritenersi sussistente soltanto quando l’interessato abbia posto in essere atti da quali sia possibile desumere, in maniera precisa ed univoca, il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia, e cioè gli atti stessi siano assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi dell’impugnazione (Cass., Sez. 5, n. 1156 del 2008). Ne consegue che la spontanea esecuzione della pronunzia di primo grado favorevole al contribuente da parte della P.A., anche quando non sia nota riserva d’impugnazione, non comporta acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell’impugnazione ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 329 c.p.c. e D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 49 (Cass. Sez. 5, n. 2826 del 2008). Non basta, infatti, un atteggiamento di mera tolleranza contingente e neppure il compimento di atti resi necessari o opportuni, nell’immediato, dall’esistenza del suddetto provvedimento, in una logica soggettiva di riduzione del pregiudizio, ma che non per questo escludono l’eventuale coesistente intenzione di agire poi per l’eliminazione degli effetti del provvedimento stesso (cfr. D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 2, lett. a; v., in generale, Sez. U, n. 12339 del 2010).

H. Quanto all’altro profilo, oggetto di censura nel secondo motivo, va evidenziato che vale il principio secondo cui è valida la notificazione dell’atto d’impugnazione a più parti presso un unico difensore, eseguita mediante consegna di una sola copia Sez. U, n. 29290 del 2008), così com’è avvenuto nella fattispecie in esame.

I. Con il terzo motivo, i contribuenti censurano la sentenza di secondo grado in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5” e per “violazione o falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 16 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

J. I ricorrenti lamentano che i giudici di secondo grado abbiano disatteso le loro doglianze circa il diniego dell’amministrazione di definizione della lite pendente in forza del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16. Si dolgono, in particolare, dell’omesso esame dell’eccezione di difetto di motivazione del diniego stesso (non valendo il mero richiamo a una circolare interna) e della mancata considerazione dell’avviso di liquidazione controverso nel novero di “ogni altro atto impositivo” assoggettabile a condono ex art. 16.

K. Il motivo non è fondato. E’, infatti, consolidato il principio secondo cui, in tema di condono fiscale, non costituisce atto impositivo, la cui impugnazione dia luogo a una lite fiscale suscettibile di definizione agevolata ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16, l’avviso di liquidazione di un’imposta definita con sentenza. Premesso, infatti, che la natura impositiva dell’atto impugnato deve essere accertata unicamente in base alla funzione tipica dallo stesso assolta, desumibile dai suoi requisiti fattuali e giuridici, e non in base ai vizi che possono inficiarlo, nè alle contestazioni sollevate dal destinatario, non può riconoscersi tale carattere all’avviso di liquidazione. Esso, avendo una funzione meramente determinativa della pretesa tributaria, presuppone l’esistenza di un precedente atto d’imposizione, che non può essere rappresentato da una sentenza, perchè il giudice tributario non impone nessun tributo con le sue pronunce, ma provvede esclusivamente ad accertare la legittimità dell’atto impugnato (Sez. 5, n. 15544 del 2006).

L. Inoltre, è stata ritenuta manifestamente infondata, in riferimento all’art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale del comma 3 di detta disposizione, nella parte in cui esclude le controversie aventi ad oggetto gli atti di mera liquidazione dell’imposta dal novero di quelle suscettibili di definizione agevolata. Il trattamento differenziato che tale disposizione introduce rispetto all’impugnativa degli atti impositivi trova, infatti, giustificazione nella circostanza che la liquidazione costituisce l’atto conclusivo di un sub procedimento che presuppone l’avvenuta definizione di ogni questione in ordine alla debenza dell’imposta, con la conseguenza che la controversia derivante dalla sua impugnazione non può configurarsi come lite pendente ai fini premiali (Sez. 5, n. 5356 del 2006).

M. Il rilievo assolutamente assorbente di tali considerazioni, in diritto (art. 360 c.p.c., n. 3), esonera la Corte dall’esame dell’altro profilo (n. 5) denunciato dai ricorrenti.

N. Il ricorso va dunque respinto con condanna dei ricorrenti al pagamento solidale delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento solidale delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate a favore della controricorrente in Euro 2500 per onorario, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2011

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