Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4807 del 24/02/2020

Cassazione civile sez. I, 24/02/2020, (ud. 24/10/2019, dep. 24/02/2020), n.4807

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PACILLI Giuseppina A. R. – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22750/2018 proposto da:

I.D., elettivamente domiciliato in Roma Piazza Americo

Capponi, 16 presso lo studio dell’avvocato Staccioli Carlo che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno Commissione Territoriale Riconoscimento,

Protezione Internazionale Lecce;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di LECCE, depositato il 21/06/2018;

udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del

24/10/2019 dal Cons. Dott. GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con decreto del 21 giugno 2018, il Tribunale di Lecce ha rigettato la domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale o di quella umanitaria, formulata da I.D., nativo della (OMISSIS), che ha assunto di essere stato costretto a fuggire dal proprio Paese in quanto, dopo la morte del padre, che a suo dire apparteneva ad una setta denominata (OMISSIS), aveva iniziato a ricevere minacce per entrarvi a far parte e temeva per la propria incolumità, in caso di rimpatrio.

1.1. In estrema sintesi, secondo il Tribunale pugliese, non erano riconoscibili lo status di rifugiato nè la protezione sussidiaria, nella carenza dei requisiti di legge, dato che i fatti narrati non attengono a persecuzioni per motivi di razza, nazionalità, religione, opinioni politiche o appartenenza ad un gruppo sociale e il racconto del richiedente risultava inattendibile; inoltre dalle fonti consultate ed indicate emergeva che nel nord della (OMISSIS) sussiste una condizione di assoluta emergenza, mentre nel luogo di origine del ricorrente non vi è una situazione caratterizzata da una personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14. Il Tribunale, infine, non ha riconosciuto la protezione umanitaria, avendo rilevato l’assenza di integrazione e di condizioni di vulnerabilità particolari.

2. Avverso il descritto decreto il richiedente ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a tre motivi, mentre il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Le formulate doglianze prospettano, rispettivamente:

I) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, lett. e) ed f), nonchè del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 11 e art. 10 Cost. Mancato riconoscimento dello status di rifugiato”. Secondo il ricorrente, il giudice di merito non avrebbe fornito una reale motivazione in ordine all’esclusione dello status di rifugiato e non avrebbe preso in considerazione le osservazioni, svolte dalla difesa, in relazione alla complessa situazione politica della (OMISSIS) e al potere sociale della setta degli (OMISSIS), che lo stesso giudice di merito aveva descritto come detentrice di un potere molto ampio, che le consente di agire pressochè impunemente;

II) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, lett. g) ed h), nonchè del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), – Mancato riconoscimento della protezione sussidiaria”. Secondo il ricorrente, il Tribunale pugliese non avrebbe esaminato le osservazioni, formulate dalla difesa, in ordine alla complessa situazione politica della (OMISSIS);

III) “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, – Mancato riconoscimento della protezione umanitaria”, da accordarsi, di contro, essendo il richiedente stato minacciato di morte da una società segreta criminale, nota per i suoi atti di violenza in tutta la (OMISSIS).

2. Il primo motivo è inammissibile.

Il Tribunale pugliese, infatti, dopo aver delineato il quadro legislativo regolante il riconoscimento dello status di rifugiato, correttamente richiamando, in proposito, l’art. 10 Cost., D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. e) ed f), e art. 11 (attuativo della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con L. n. 722 del 1954) e le direttive comunitarie in materia (tra cui quella n. 2004/83), ed aver specificamente indicato quali sono, alla stregua dell’art. 5 citato D.Lgs., i soggetti (lo Stato, i partiti politici o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, nonchè soggetti non statuali ove quelli appena indicati, comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione, adottando adeguate misure per impedire atti persecutori) da cui dovrebbero provenire le persecuzioni di cui al menzionato art. 2, ha osservato che “i fatti narrati dal richiedente non attengono a persecuzioni per motivi di razza, nazionalità, religione, opinioni politiche o appartenenza ad un gruppo sociale e pertanto – anche qualora veritieri – non integrerebbero gli estremi per il riconoscimento dello status” suddetto.

Il ricorrente assume, invece, di essere fuggito dal proprio Paese in quanto, dopo la morte del padre, che a suo dire apparteneva ad una setta denominata (OMISSIS), aveva iniziato a ricevere minacce per entrarvi a far parte e temeva per la propria incolumità in caso di rimpatrio.

E evidente, però, che il timore del ricorrente, ove pure fosse credibile il suo racconto, concretizza una vicenda non inquadrabile nel concetto di persecuzione per i motivi di cui si è detto, sicchè nessuna violazione di legge, in parte qua, può ascriversi al provvedimento impugnato.

3. Anche il secondo motivo è inammissibile.

Il giudice di merito ha ritenuto non attendibile il racconto del ricorrente, “intriso di contraddizioni e di elementi vaghi e generici”, ed ha affermato testualmente che “appaiono poco credibili le minacce profuse al richiedente per entrare a far parte del gruppo degli (OMISSIS), stante l’estrazione sociale dello stesso (il padre era guardiano di una fabbrica), atteso che dalle fonti consultate risulta che entrare a far parte di detta società massonica è considerato quasi un privilegio, per cui i componenti della stessa sono tutti appartenenti ad un ceto sociale elevato”.

A fronte di siffatte argomentazioni deve rilevarsi, innanzitutto, che il ricorrente non ha specificamente posto in discussione le argomentazioni con cui il tribunale è pervenuto ad affermare la non credibilità della versione fornita dal medesimo.

Deve ricordarsi al riguardo che le dichiarazioni del richiedente, che siano intrinsecamente inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 non richiedono un approfondimento istruttorio officioso, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (Cass. 7333/2015).

Nella specie, il Tribunale pugliese ha espresso un giudizio negativo sulla credibilità del richiedente in maniera del tutto conforme ai parametri cui l’autorità amministrativa e, in sede di ricorso, quella giurisdizionale, sono tenute ad attenersi ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5. Si tratta di un accertamento di fatto che non può essere in questa sede messo in discussione, se non denunciando, ove ne ricorrano i presupposti, il vizio di omesso esame ex art. 360 c.p.c., n. 5, che nella specie non è censurato.

3.1 Quanto al riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c il menzionato Tribunale, con indicazione delle fonti di conoscenza e idonea motivazione, ha rilevato che nel sud della (OMISSIS) non si riscontrano conflittualità tali da giustificare la concessione della protezione sussidiaria.

Deve evidenziarsi che questa Corte (cfr., amplius, Cass. n. 32064 del 2018, in motivazione) ha chiarito che la nozione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), deve essere interpretata in conformità alla fonte Eurocomunitaria di cui è attuazione (direttive 2004/83/CE e 2011/95/UE), in coerenza con le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di Giustizia (Grande Sezione, 18 dicembre 2014, C-542/13, par. 36), secondo cui i rischi cui è esposta in generale la popolazione di un paese o di una parte di essa di norma non costituiscono, di per sè, una minaccia individuale da definirsi come danno grave (cfr. 26 Considerando della direttiva n. 2011/95/UE). Ciò in quanto l’esistenza di un conflitto armato interno potrà portare alla concessione della protezione sussidiaria solamente se si ritenga eccezionalmente che gli scontri tra le forze governative di uno Stato ed uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria, ai sensi dell’art. 15, lett. c), della direttiva, a motivo del fatto che il grado di violenza indiscriminata, che li caratterizza, raggiunga un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, rinviato nel paese o nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire la detta minaccia (cfr., in questo senso, Corte Giustizia UE 17 febbraio 2009, Elgafaji, C-465/07, e 30 gennaio 2014, Diakitè, C285/12; vedi pure Cass. n. 13858 del 2018). Il riconoscimento della forma di protezione in questione presuppone, dunque, che il richiedente rappresenti una condizione, che, pur derivante dalla situazione generale del paese, sia, comunque, a lui riferibile e sia caratterizzata da una personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14.

Una specifica situazione di tal fatta, però, come si è detto, è stata esclusa dal tribunale leccese, e questo accertamento costituisce un’indagine di fatto che può esser censurata in sede di legittimità nei limiti consentiti dal nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Il che non è stato fatto, sicchè l’odierna doglianza deve reputarsi come semplicemente finalizzata a sovvertirne l’esito.

4. Anche il terzo motivo, relativo al mancato accoglimento dell’istanza di protezione umanitaria, è inammissibile.

Il Tribunale leccese, con incensurabile apprezzamento di fatto, ha spiegato le ragioni per le quali non ha riscontrato l’esistenza di condizioni di vulnerabilità idonee a giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria, avendo rimarcato, conclusivamente che “la mancata deduzione di condizioni di vulnerabilità soggettiva con riferimento alla vicenda personale narrata (ritenuta non credibile per le motivazioni sopra esposte), la presenza di parenti nel paese di origine (il fratello minore, la cugina e lo zio), l’assenza di un serio percorso integrativo – non ritenuto integrato dai contratti a termine di breve durata e degli attestati dei corsi frequentati e peraltro di per sè soli non sufficienti ai fini dell’invocata tutela), sono tutti elementi che unitariamente considerati fanno propendere per il rigetto integrale del ricorso”.

Al cospetto di siffatte argomentazioni il motivo in scrutinio si sostanzia in una mera prospettazione di merito, come tale inammissibile.

5. Il ricorso, dunque, va respinto, senza necessità di pronuncia sulle spese di questo giudizio di legittimità, essendo il Ministero dell’Interno rimasto solo intimato, altresì rilevandosi che, risultando in atti l’avvenuta ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, non trova applicazione il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Prima civile della Corte Suprema di cassazione, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2020

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