Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4807 del 24/02/2017

Cassazione civile, sez. trib., 24/02/2017, (ud. 02/02/2017, dep.24/02/2017),  n. 4807

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18222-2013 proposto da:

EXCELSIA NOVE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA GUIDO D’AREZZO 18, presso lo

studio dell’avvocato PAOLO BERRUTI, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati NICOLA CANESSA, GIORGIO MARCO IACOBONE

giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 69/2013 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 13/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/02/2017 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA;

udito per il ricorrente l’Avvocato FERRI per delega dell’Avvocato

IACOBONE che ha chiesto l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento del 1 motivo di

ricorso e l’assorbimento dei restanti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

La Excelsia Nove srl a socio unico propone quattro motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 69/44/13 del 13 maggio 2013 con la quale la commissione tributaria regionale della Lombardia, in riforma della prima decisione, ha accolto la richiesta dell’agenzia delle entrate di misure cautelari a carico di essa ricorrente, D.Lgs. n. 472 del 1997, ex art. 22, per un credito d’imposta, al lordo delle rate medio tempore versate, di Euro 33.208.749,45.

Ha ritenuto la commissione tributaria regionale, in particolare, che: – le misure cautelari in oggetto fossero concedibili ancorchè l’originaria pretesa impositiva, scaturita dal processo verbale di constatazione 22 dicembre 2009 relativo ad Irap, Ires ed Iva 2006 per l’importo di circa 78 milioni di Euro, oltre sanzioni ed interessi, fosse stata poi dedotta nel verbale di conciliazione giudiziale 15 marzo 2013, con il quale le parti avevano inteso definire il giudizio di opposizione all’avviso di accertamento (e cartella di pagamento) che l’amministrazione finanziaria aveva nel frattempo notificato alla società contribuente (come da sentenza CTP Milano n. 227/1/13, dichiarativa dell’estinzione del giudizio per conciliazione giudiziale); quanto al fumus boni juris, proprio la sottoscrizione di un verbale di conciliazione giudiziale attestasse la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile dell’amministrazione finanziaria; – quanto alla sussistenza del periculum in mora, deponessero la natura di società di capitali della contribuente, ed il suo oggetto sociale di gestione immobiliare e di esecuzione di investimenti esteri; nonchè l’entità del debito tributario e l’ampiezza (10 rate trimestrali) della dilazione prevista.

Resiste con controricorso l’agenzia delle entrate.

La società ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 22 e D.L. n. 185 del 2008, art. 27, comma 6 conv. L. n. 2 del 2009. Per avere la commissione tributaria regionale disposto misure cautelari nonostante l’intervenuto perfezionamento della conciliazione giudiziale sull’atto presupposto; perfezionamento a seguito del quale doveva la commissione territoriale rilevare la sopravvenuta carenza di interesse ad agire in capo all’amministrazione finanziaria, con conseguente estinzione del giudizio cautelare D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 46.

Con il secondo motivo di ricorso si lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 nullità della sentenza in relazione agli artt. 99 e 112 c.p.c.; per avere la commissione tributaria regionale disposto misure cautelari prescindendo dai motivi di appello proposti dall’agenzia delle entrate contro la sentenza di primo grado (che tali misure aveva negato in considerazione di alcuni errori riscontrabili nel processo verbale di constatazione), e sulla base di un atto – il verbale di conciliazione giudiziale – diverso da quello posto a base dell’originaria istanza cautelare (appunto, il suddetto processo verbale di constatazione).

Con il terzo motivo di ricorso si deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 nullità della sentenza in relazione all’art. 115 c.p.c.; per avere la commissione tributaria regionale, in violazione del divieto di fare ricorso alla propria scienza privata, fondato il proprio convincimento di sussistenza del periculum in mora su fatti autonomamente considerati, perchè non dedotti dalle parti (qualità di società di capitali del contribuente; oggetto sociale di gestione immobiliare; rapporti con gruppi esteri ed esecuzione di investimenti particolarmente soggetti a volatilità del mercato).

Con il quarto motivo di ricorso si lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 nullità della sentenza in relazione all’art. 101 c.p.c., comma 2; per avere la CTR posto a fondamento della propria decisione aspetti (intervenuta conciliazione giudiziale quale atto presupposto della cautela) che non avevano formato oggetto di contraddittorio tra le parti.

p. 2. Il ricorso – da ritenersi ammissibile (Cass. 24527/07; 7342/08) ancorchè proposto in relazione ad un provvedimento cautelare che, in quanto tale, non è idoneo ad assumere la stabilità propria del giudicato – è, nell’assorbente accoglimento della prima censura, fondato.

Il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 22, costituente la disposizione regolatrice fondamentale dell’istituto, prevede che l’ipoteca o il sequestro conservativo vengano consentiti all’ente impositore – quando quest’ultimo abbia fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito – sulla base di uno degli atti in esso menzionati: atto di contestazione; provvedimento di irrogazione della sanzione; processo verbale di constatazione.

Nel caso di specie, l’attività accertativa – pur traendo origine dal su richiamato processo verbale di constatazione del 22 dicembre 2009 – è poi confluita, nel corso dei giudizi riuniti di opposizione all’avviso di accertamento successivamente notificato ed alla relativa cartella, nel verbale di conciliazione giudiziale del 15 marzo 2013, con il quale le parti hanno inteso definire ogni aspetto del rapporto controverso; verbale di conciliazione che, proprio per tale ragione, ha poi determinato una pronuncia, non gravata, di estinzione del giudizio.

Orbene, la sopravvenuta conciliazione giudiziale ha sortito effetto novativo del titolo di imposizione, sostituendosi all’originario verbale di constatazione ed all’avviso di accertamento su di questo basato; con conseguente venir meno dell’atto tipico legittimante, ex art. 22 cit., la misura cautelare.

Si è in proposito affermato che la conciliazione giudiziale D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 48 – sia nel testo originario sia in quello risultante dalle modifiche apportate dalla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 419 – ha carattere novativo delle precedenti opposte posizioni soggettive; “comportando l’estinzione della pretesa fiscale originaria, unilaterale e contestata, e la sua sostituzione con una certa e concordata, tanto che il relativo processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute” (Cass. nn. 14300/09; 9019/15, ord.).

E’ su questo presupposto che la CTP Milano – verificato il perfezionamento della conciliazione con il regolare versamento della prima rata – ha dichiarato, con la già citata pronuncia, l’estinzione del giudizio.

Non vale obiettare che l’istanza cautelare venne proposta ‘primà del verbale di conciliazione, atteso che i presupposti giuridici e fattuali della cautela debbono – per regola generale, valevole anche in ambito tributario – essere riguardati al momento della decisione, e non dell’istanza; con la conseguenza che essa non può venire concessa allorquando il titolo che la legittimerebbe, ancorchè esistente al momento della richiesta, sia successivamente venuto meno. Tanto più che la ‘perdità della tutela cautelare sulla base del titolo originario – per effetto della conciliazione – ben poteva essere soppesata dall’amministrazione finanziaria, in una con l’acquisizione di eventuali garanzie, nella valutazione discrezionale di opportunità e convenienza della conciliazione stessa.

Non può dunque condividersi quanto osservato nella sentenza impugnata, secondo cui la conciliazione giudiziale avrebbe, in certo senso, rafforzato e non soppresso i presupposti della cautela, perchè di per sè attestante il riconoscimento da parte del contribuente di un credito tributario certo e liquido; posto che tale credito, pur riconosciuto, era diverso e ‘nuovò rispetto a quello dedotto nell’istanza cautelare.

Nè convince quanto sostenuto dall’agenzia delle entrate in ordine alla circostanza che il proprio credito meriterebbe di essere fatto oggetto di cautela perchè portato da una conciliazione pur sempre implicante una lunga dilazione per ingente e non garantito importo. Va infatti considerato che, proprio nel fare richiamo alle pattuizioni della fonte obbligatoria rappresentata dal verbale del 15 marzo 2013 – nuovo titolo per la riscossione – la stessa amministrazione finanziaria mostra di senz’altro individuare il titolo giuridico dell’istanza di cautela in un atto non contemplato dall’art. 22 cit..

Conclusione diversa non può ritenersi suggerita dalla disciplina di cui all’art. 22 cit., comma 7, in base al quale il provvedimento cautelare perde efficacia (a parte le ipotesi, qui ininfluenti, di mancata notificazione, nel termine indicato, dell’atto di contestazione o di irrogazione) non già per l’estinzione del giudizio, ma solo per l’intervento di sentenza, anche non definitiva, che accolga il ricorso o la domanda del contribuente.

La presente fattispecie non rientra infatti in tale disciplina, posto che l’estinzione del giudizio è qui intervenuta proprio a causa della conciliazione e della cessazione del contendere; sicchè da essa non è scaturita, come altrimenti accadrebbe, la definitività dell’atto impositivo impugnato e, per ciò solo, l’esigenza di permanenza della cautela. Nè l’inefficacia potrebbe escludersi in ragione della mancata emanazione di una sentenza in tutto o in parte favorevole al contribuente, atteso che – come si è detto – qui la pretesa tributaria non trovava più titolo in alcuna sentenza, bensì in un accordo tra le parti ad effetto novativo; con la conseguenza che non si verte di mera riduzione quantitativa giudiziale del titolo originario, ma di sua integrale sostituzione consensuale.

La sentenza va dunque cassata, con pronuncia nel merito di rigetto dell’istanza cautelare.

La delicatezza della questione interpretativa, anche attestata dalla divergenza delle decisioni di merito, depone per la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corte:

– accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;

– cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge l’istanza cautelare dell’agenzia delle entrate;

– compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della quinta sezione civile, il 2 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA