Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4807 del 01/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4807 Anno 2018
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

ORDINANZA
sul ricorso 22228-2017 proposto da:
ILYAS KHURAN1, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI
SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA
CAPOROSSI, rappresentato e difeso dall’avvocato LUCIA
PAOLINELLI;

– ricorrente contro
MINISTERO DELL’INTERNO 80185690585, in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente

Data pubblicazione: 01/03/2018

avverso la sentenza n. 501/2017 della CORTE D’APPELLO di
ANCONA, depositata il 31/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 06/02/2018 dal Consigliere Dott. MARIA
GIOVANNA C. SAMBITO.

Con sentenza depositata il 31/3/2017, la Corte d’appello
di Ancona ha dichiarato inammissibile il gravame proposto da
Ilyas Khuram avverso il rigetto del ricorso proposto contro il
diniego di riconoscimento della protezione internazionale,
ritenendo che il giudizio d’appello andava introdotto con ricorso
e non con atto di citazione, alla stregua del D. Lgs. n. 150 del
2011, art. 19, co 9, quale modificato dal D. Lgs. n. 142 del
2015, e che il gravame era stato depositato il 9.5.2016, e
quindi oltre il termine di giorni trenta dalla comunicazione
dell’ordinanza del Tribunale, avvenuta il 31.3.2016. Ricorre
Ilyas Khuram, sulla base di un unico motivo, con cui deduce
violazione e falsa applicazione degli artt. 27 del D. Lgs. n. 142
del 2015; 19, co 9, del D.Lgs. n. 150 del 2011; vizio di
motivazione. L’Amministrazione resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il Collegio ha disposto la redazione della pronuncia
nella forma della motivazione semplificata.
2. Il motivo è fondato. il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19 co
9, quale sostituito dal D.Lgs. n. 142 del 2015 art. 27 comma 1,
lett. f) (entrato in vigore il 30/9/2015) dispone che: “Entro sei
mesi dalla presentazione del ricorso, il Tribunale decide, sulla
base degli elementi esistenti al momento della decisione, con
ordinanza che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo
status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione

Ric. 2017 22228 sez. M1 – ud. 06-02-2018
-2-

FATTI DI CAUSA

sussidiaria. In caso di rigetto, la Corte d’Appello decide sulla
impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso. Entro lo
stesso termine, la Corte di Cassazione decide sulla
impugnazione del provvedimento di rigetto pronunciato dalla
Corte d’Appello”.

norma indicata, che è volta a regolare i tempi del giudizio in
oggetto e non specificamente la forma di introduzione del
giudizio di secondo grado, non vale a modificare l’orientamento
formatosi sulla questione, secondo il quale l’appello, proposto
ex 702 quater c.p.c. avverso la decisione del tribunale di
rigetto della domanda volta al riconoscimento della protezione
internazionale, deve essere introdotto con citazione e non con
ricorso, sicchè la tempestività del gravame va verificata
calcolandone il termine di trenta giorni dalla data di notifica
dell’atto introduttivo alla parte appellata (Cass. n. 17420 del
2017; n. 26326 del 2014). E ciò in quanto, al fine di ritenere la
tempestività del gravame, occorre fare riferimento alla
modalità di introduzione del giudizio di appello secondo il rito
sommario di cognizione.
4. Va pertanto accolto il ricorso, va cassata la pronuncia
impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Ancona in diversa
composizione, che si atterrà a quanto sopra rilevato, e
provvederà a statuire anche sulle spese.
PQM
Accoglie il ricorso cassa e rinvia, anche per le spese, alla
Corte d’Appello di Ancona in diversa composizione
Così deciso in Roma, il 6.2.2018.

3. Ora, il mero riferimento al “ricorso” in appello nella

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