Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4806 del 28/02/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 4806 Anno 2014
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: ACIERNO MARIA

SENTENZA

sul ricorso 21779-2007 proposto da:
SANPAOLO

BANCA

DELL’ADRIATICO

S.P.A.

(P.I.

02249950417), società derivata dalla Banca Popolare
Abruzzese e Marchigiana a seguito di fusione per
incorporazione nel SANPAOLO IMI S.P.A., in persona
del legale rappresentante pro tempore,
2013
1901

elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO
EMANUELE II 173, presso l’avvocato MACCARONE
SALVATORE, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato MARINI ARTURO, giusta procura a

Data pubblicazione: 28/02/2014

margine del ricorso;
– ricorrente •

contro

BILIARDO CLUB ASCOLI S.N.C. (p.i. 00520700444), in
persona dei legali rappresentanti pro tempore,

3, presso l’avvocato SASSANI BRUNO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato
SANTILLI GIANCARLO, giusta procura a margine del
controricorso;

avverso la sentenza n.

controricorrente

437/2007 della CORTE

D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 13/06/2007;
udita la relazione della causa svolta nella

4

pubblica udienza del 03/12/2013 dal Consigliere
Dott. MARIA ACIERNO;
udito,

per la ricorrente,

l’Avvocato ROBERTO

ALLEGRUCCI, con delega avv. MACCARONE, che si
riporta;

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE

udito, per la controricorrente, l’Avvocato SASSANI
BRUNO NICOLA che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso, in subordine
accoglimento per quanto di ragione dei motivi 5 e ‘;..

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La s.n.c. Biliardo Club Ascoli conveniva in giudizio al
Banca Popolare Marchigiana ed Abbruzzese, presso la quale
era titolare di conto corrente, esponendo di aver
richiesto, come convenzionalmente pattuito all’istituto

bancario di ritirare un effetto cambiario di L. 2.000.000
in scadenza giacente presso al sede della Banca Nazionale
dell’Agricoltura; di aver riscontrato l’avvenuto protesto
del titolo nonostante la piena copertura dell’importo in
esso contenuto nel conto corrente della società attrice.
Veniva pertanto richiesto l’accertamento della
responsabilità

contrattuale

della

banca

ed

il

risarcimento dei danni derivante dalla lesione
all’immagine commerciale della società, quantificati in
L. 400.000.000. Il giudice di primo grado rigettava le
domande ma la Corte d’Appello, in riforma della pronuncia
di primo grado le accoglieva. A sostegno della decisione
assunta la Corte d’Appello affermava :

a) non poteva accogliersi l’eccezione d’inammissibilità
dell’appello fondata sull’asserita acquiescenza alla
sentenza di primo grado da parte della società Biliardo
Club Ascoli, desunta dal pagamento delle spese
processuali del primo grado del giudizio;

3

b) nel merito l’istituto di credito avrebbe dovuto fornire
la prova rigorosa della non imputabilità ad esso della
a

mancata prestazione, mentre risulta agli atti soltanto
il mancato pagamento dell’effetto nonostante l’ordine
tempestivo e l’addebito in conto corrente. In mancanza

risulta provato l’inadempimento contrattuale
dell’istituto, non escluso affatto dall’evitabilità del
protesto da parte del debitore. Anche di questa
evitabilità avrebbe dovuto fornire idonea prova la banca
inadempiente, dovendo ritenersi del tutto insufficiente
il mero richiamo al verbale di protesto nel quale la
persona qualificatasi come obbligato rispondeva :
“provvederò”, non essendo state raccolte le generalità
del predetto destinatario e non essendo conseguentemente
«P

possibile attribuire tale comportamento al legale
rappresentante della società od ad altro soggetto
titolare del potere di agire per conto di essa.
c) Il danno derivante dall’indubbio discredito commerciale,
doveva quantificarsi equitativamente in 50 milioni di
lire, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
d) Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per
cassazione l’istiituto bancario,

affidandosi a sei

motivi. Ha resistito con controricorso la s.n.c. Biliardo
Club Ascoli. Il ricorrente ha depositato memoria.

4

Nel primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione e
falsa applicazione dell’art. 329 cod. proc. civ. per non
avere la Corte d’Appello ritenuto inammissibile l’appello
per acquiescenza della società, desumibile dal pagamento
delle spese di lite del primo grado seguito a trattative

stragiudiziali tra le parti dalle quali emergeva in
equivocamente la volontà di non avvalersi
dell’impugnazione.. La censura viene dedotta anche come
vizio di motivazione.. Il motivo è inammissibile sotto il
profilo del vizio di motivazione non concludendosi con la
sintesi di fatto richiesta ratione temporis a pena
d’inammissibilità dall’art. 366 bis ultima parte cod.
proc. civ. manifestamente infondato in ordine alla
configurabilità nel comportamento descritto nel motivo
dell’acquiescenza, non potendosi in alcun rinvenire
alcuna volontà abdicativa all’esercizio giudiziale dei
propri diritti nell’adempimento ad un dispositivo
relativamente alle spese di lite, ancorché con modalità
stabilite stragiudizialmente e convenzionalmente.

Nel secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa
applicazione dell’art. 346 cod. proc. civ. per non aver
ritenuto coperti da giudicato i dati e le eccezioni non
riproposte con l’atto d’impugnazione concernenti gli
aspetti storici della vicenda anche sotto il profilo
della violazione dell’art. 116 cod. proc.civ.. In
5

particolare

nell’attribuire

la

responsabilità

contrattuale alla banca, la Corte d’Appello non avrebbe
tenuto conto della data dell’ordine di ritiro da
identificarsi nel 4 maggio e non nel 30 aprile come
dedotto ingiustificatamente da parte attrice, oltre a non

aver considerato che il titolo era domiciliato presso il
debitore. Ugualmente non si era tenuto conto della
circostanza non contestata consistente nel fatto che era
stato impartito l’ordine di ritiro alla Banca Nazionale
dell’Agricoltura nonché documentati i solleciti per
l’estinzione ed il ritiro; lo stesso buon fine dell’altro
effetto starebbe ad indicare che l’istituto di credito
si era comportato con la necessaria diligenza provvedendo
a presentare l’avviso alla Banca Nazionale
dell’Agricoltura a mezzo della stanza di compensazione la
quale il 6 maggio restituì l’avviso. Poiché in appello la
parte appellante non aveva riproposto l’eccezione
relativa alla tempestività dell’ordine di ritiro del
titolo così come quella riguardante la mancanza
dell’ordine medesimo, tali due circostanze dovevano
ritenersi coperte da giudicato e come tali radicalmente
escludenti la responsabilità ascritta alla banca.
Il motivo è inammissibile per difetto della sintesi del
fatto in ordine alla censura relativa al vizio di
motivazione e per la mancanza del quesito di diritto,
6

pure richiesto a pena d’inammissibilità ex art. 366 bis
prima parte cod. proc. civ., ratione temporis
applicabile.

Nel terzo motivo viene dedotta la violazione e falsa
applicazione dell’art. 1227 cod. civ. e dell’art. 51

primo comma r.d. n. 1669 del 1933 per non avere la Corte
d’Appello, considerato, ai fini della responsabilità
concorrente del cliente, che quest’ultimo non aveva
provveduto al pagamento dell’effetto a fronte della
notifica del protesto da parte dell’ufficiale giudiziario
ed aveva intrapreso solo dopo alcuni mesi l’azione anche
in via cautelare ex 1. n. 349 del 1973. Il motivo è
inammissibile sotto entrambi i profili di censura. La
censura viene proposto anche sotto il profilo del vizio
di motivazione Quanto al vizio di motivazione per il già
rilevato difetto di sintesi ex art. 366 bis, ultima
parte, cod. proc. civ. Quanto alla censura relativa al
mancato riconoscimento di un concorso di responsabilità,
ex art. 1227 cod. civ. se ne deve rilevare
l’inammissibilità dal momento che la Corte d’Appello, con
giudizio insindacabile di fatto, ha escluso che vi fosse
la prova della conoscenza tempestiva dell’obbligo di
pagamento da parte del cliente. La censura mira,
pertanto, a sostituire alla valutazione delle circostanze
di fatto contenute nella sentenza impugnata, una
7

ricostruzione sostitutiva non consentita in sede di
giudizio di legittimità, mediante l’indicazione di
circostanze non specificamente allegate.. L’altro profilo
riguarda una condotta successiva al protesto del tutto
estranea all’ambito di applicazione dell’art. 1227 cod.

civ.

Nel quarto motivo viene censurata la violazione degli
art. 2697 cod. civ. nonché dell’art. 1218 cod. civ. con
riferimento agli art. 1703 e 1856 cod. civ., per l’errata
applicazione dei principi regolativi dell’onere della
prova nella specie ed in particolare per aver ritenuto
onerato l’istituto di credito della dimostrazione che il
pagamento mancato non era ad essa imputabile invece di
rilevare che la parte appellante avrebbe dovuto
provvedere tempestivamente alla contestazione della
pretesa fin dal primo momento. Il motivo è inammissibile
mancando sia il quesito di diritto sia la sintesi del
fatto richiesta a pena d’inammissibilità per le censure
formulate.

Nel quinto motivo viene censurata la violazione dell’art.
1226 cod. civ. e dell’art. 2697 cod. civ. in ordine alla
ritenuta esistenza del danno sulla mera base
“dell’indubbio valore

indiziario,

in ordine

alla

produzione del danno a carico del titolare dell’attività
.

8

commerciale”. Al riguardo, osserva il ricorrente che pur
se è vero che il protesto illegittimo sia produttivo di
danno, ciò non significa che in concreto tale danno si
sia prodotto, essendo necessario che la parte ne fornisca
la prova. Né il difetto di prova può essere supplito con

il ricorso all’art. 1226 cod. civ. Il quesito di diritto
“Dica codesta Corte se alla fattispecie concreta sia
applicabile l’art. 1226 cod. civ. è formulato in modo del
tutto inidoneo ad integrare l’ammissibilità del motivo,
essendo privo di un concreto aggancio alla descrizione
della fattispecie concreta. Al riguardo deve menzionarsi
la recente pronuncia delle S.U. di codesta Corte n. 21672
del 2013 nella quale è stata ribadita l’inammissibilità
del quesito che si risolva in una generica istanza di
decisione sull’esistenza della violazione di legge
denunziata.

Nel sesto motivo viene censurata la violazione dell’art.
1226 e dell’art. 2056 cod. civ. sotto il profilo della
mancata indicazione dei criteri adottati per la
liquidazione in via equitativa del danno riconosciuto. Il
motivo è corredato del seguente quesito di diritto :
“dica la Corte se la liquidazione equitativa del danno
senza enunciazione del criterio utilizzato costituisca o
meno motivo di nullità della sentenza.”. Anche tale
quesito è privo dei requisiti minimi di specificità e
9

riconducibilità alla fattispecie richiesti al fine
d’integrarne l’ammissibilità. (Cass. 8463 del 2009; 3530
del 2012; 21672 del 2013.)

In conclusione il ricorso deve essere respinto con
applicazione del principio di soccombenza in ordine alle
spese del presente procedimento.
P.Q.M.

La Corte,

Rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al
pagamento delle spese processuali in favore della parte
contro ricorrente liquidate in E 8000 per compensi, 200
per esborsi oltre accessori di legge.

Così deciso nella camera di consiglio del 3 dicembre 2013
Il presidente

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