Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4806 del 28/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 28/02/2011, (ud. 19/01/2011, dep. 28/02/2011), n.4806

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22393-2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

RUSCIANO DI CAPANNI GABRIELLA & C. SAS IN FALLIMENTO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 20/2005 della COMM.TRIB.REG. di FIRENZE,

depositata il 27/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/01/2011 dal Consigliere Dott. OLIVIERI Stefano;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. I fatti di causa.

Con sentenza CTP di Firenze n. 436/1999 veniva rigettata la opposizione proposta dalla Rusciano s.r.l. avverso l’avviso di accertamento in rettifica n. (OMISSIS) ai fini INVIM emesso dall’Ufficio del Registro di Firenze e relativo al valore finale dichiarato dalla predetta società alienante in relazione ad atto di compravendila registrato in data 29.10.1993, che da L. 500.000.000 veniva elevato a L. 800.000.000.

La sentenza passava in giudicato e l’Ufficio notificava in data 17.5.2001 l’avviso di liquidazione della imposta e di irrogazione della relative sanzioni pecuniarie n. (OMISSIS) sia ai singoli soci, sia alla società in persona di ” B.M. in qualità di curatore fallimentare della Rusciano s.a.s. (già Rusciano s.r.l.), in fallimento dal 1998″.

L’avviso di liquidazione veniva impugnato dal Fallimento deducendo vizi di nullità del precedente giudizio -avente ad oggetto l’avviso di accertamento – definito con sentenza passata in giudicato (omessa interruzione del giudizio per sopravenuta dichiarazione di fallimento in data 22.7.1998; omessa comunicazione dell’avviso di trattazione della udienza), nonchè vizi di merito del predetto avviso di accertamento in rettifica del valore finale del bene.

Il ricorso era accollo dalla CTP di Firenze che, con sentenza 18.10.2002 n. 137/2002, rilevata la intangibilità del precedente giudicato in ordine ai vizi processuali denunciati, decideva nel merito ritenendo incongruo il valore finale accertato dall’Ufficio ed annullando l’originario avviso di accertamento in rettifica.

L’Ufficio appellava la sentenza eccependo che il giudice di prime cure aveva omesso di pronunciare sulla eccezione pregiudiziale di inammissibilità del ricorso di primo grado con il quale era stato impugnato l'”avviso di liquidazione” ma di fatto erano stati denunciati esclusivamente vizi afferenti l'”avviso di accertamento in rettifica” sul quale si era formato il giudicato.

Con sentenza 27.5.2005 n. 20 la CTR di Firenze “in parziale riforma della impugnata decisione” ha annullato l’avviso di liquidazione, compensando le spese di lite.

2. Gli atti introduttivi del giudizio di legittimità.

2.1 Il ricorso principale.

Ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate per la cassazione della predetta sentenza della CTR di Firenze n. 20/2005 censurandola con due mezzi di impugnazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), deducendo la nullità del procedimento per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18 e 19, essendo stato ritenuto ammissibile il ricorso del Fallimento nonostante il precedente giudicato, nonchè la violazione degli artt. 112 e 156 c.p.c. e degli D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 16 e 17 avendo omesso la CTR di pronunciarsi in ordine alla ritualità della notifica alla società dell’avviso della udienza di trattazione svoltasi nel precedente giudizio definito con sentenza passata in giudicato.

2.2 La difesa dell’intimato.

Il Fallimento Rusciano s.a.s. non ha depositato controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La motivazione della sentenza impugnata.

La sentenza della CTR n. 20/2005 che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha disposto l’annullamento dell'”avviso di liquidazione della imposta e di irrogazione della relative sanzioni pecuniarie n. (OMISSIS)” (correttamente indicato in motivazione ma erroneamente riportato nella intestazione della sentenza con il n. (OMISSIS) da riferire invece all’avvio di accertamento in rettifica oggetto del precedente giudizio) è motivata sui seguenti assunti:

– rigetta la eccezione pregiudiziale di inammissibilità del ricorso in quanto “i motivi dedotti non sono riscontrabili nelle ipotesi previste dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, comma 4” non avendo l’Amministrazione finanziaria specificato nell’appello quali indicazioni siano state omesse nel ricorso ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 2 rilevato che in mancanza di deposito degli atti e della sentenza relativi al primo giudizio, definito con giudicato, non era dato verificare se la società in quel giudizio fosse costituita “personalmente” ovvero a mezzo di difensore (accertamento rilevante ai fini della individuazione delle conseguenze che ne sarebbero derivate in ordine alle conseguenze dell’evento interruttivo determinato dalla pronuncia di fallimento, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 40) e rilevato altresì che la sentenza n. 436/1999 della CTP di Firenze (relativa all’avviso di accertamento) era passata in giudicato, ha concluso affermando che in mancanza di interruzione del processo il giudicato, pronunciato nei confronti della società Rusciano s.r.l., era comunque inopponibile al Fallimento Rusciano s.a.s., non avendo assunto il curatore fallimentare la veste di parte in quel giudizio e pertanto, ha concluso rilevando che “la sentenza impugnata andrà parzialmente riformata perchè non sussistono i presupposti in fatto e in diritto per annullare l’avviso di accertamento avendo il medesimo acquistato i caratteri della definitività con il passaggio in giudicato della sentenza della Commissione Provinciale di Firenze, mentre, per quanto riguarda l’avviso di liquidazione, lo stesso dovrà essere annullato in quanto la curatela del fallimento è terza e pertanto non legittimata della pretesa tributaria”.

2. I motivi di impugnazione.

2.1. La rubrica dei motivi.

1-) violazione e/o errata applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, comma 4 e art. 19;

2-) violazione di legge ex art. 112 c.p.c. per omessa petizione e violazione art. 156 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 16 e 17.

2.2. Le censure svolte con i motivi di impugnazione.

Con il primo motivo la ricorrente rileva che il Giudice di secondo grado ha erroneamente qualificato la eccezione pregiudiziale come inammissibilità del ricorso per difetto dei requisiti essenziali di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, mentre la eccezione aveva ad oggetto la preclusione della denuncia di vizi di nullità (omessa notifica dell’avviso di udienza di trattazione) afferenti il pregresso giudizio – avente ad oggetto l’atto impositivo – per mancata impugnazione della sentenza passata in giudicato.

Con il secondo motivo – formulato con esposizione alquanto confusa – si censura la sentenza della CTR per aver omesso di pronunciarsi sulla circostanza – così sembrerebbe doversi comprendere- relativa alla idoneità per raggiungimento dello scopo della notifica alla società “in bonis” dell’avviso di udienza relativo al primo giudizio (definito con il giudicato).

3. La valutazione della Corte sulla fondatezza dei motivi.

Il ricorso è inammissibile.

La CTR ha “corretto” la pronuncia della CTP di Firenze n. 137/2002 rilevando che non poteva disporsi l’annullamento dell’avviso in rettifica sul quale si era formato il giudicato. Poichè tale giudicato – pronunciato nei confronti di soggetto non più in bonis – non era opponibile al fallimento (pur non essendo la pronuncia “inutiliter data” potendo essere fatto valere il giudicato nei confronti della società una volta ritornata in bonis), ne fa seguire la dichiarazione di invalidità dell’atto consequenziale (“avviso di liquidazione”) notificato al fallimento.

Il Giudice territoriale ha pertanto ritenuto di fondare la propria decisione in accoglimento dello specifico motivo di opposizione avverso l’atto di liquidazione proposto dalla curatela con il ricorso in primo grado, con il quale era stata dedotta la inopponibilità nei confronti del Fallimento del giudicato sull’avviso di accertamento, motivo distinto rispetto a quello concernente la nullità del processo definito con il giudicato per omessa notificazione dell’avviso di udienza di trattazione.

Ne consegue che nessuno dei due mezzi di impugnazione proposti dalla Agenzia è sufficiente ad inficiare tale autonoma “ratio decidendi” del Giudice territoriale: non il primo motivo in quanto manifestamente inconferente rispetto al contenuto motivazionale della sentenza impugnata nel quale non risulta neppure esaminata la questione relativa alla nullità della sentenza passata in giudicato per vizi processuali (omessa notifica avviso di udienza); non il secondo motivo in quanto anch’esso inerente ad omessa pronuncia sulla predetta questione processuale (validità della notifica dell’avviso di udienza).

Non investendo le indicate censure la motivazione della sentenza della CTR nella parte in cui viene affermato il principio della inopponibilità degli effetti del giudicato al Fallimento Rusciano s.a.s. essendo stata considerata la curatela soggetto terzo rispetto a quel giudizio al quale era rimasta del tutto estranea, il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile, essendo fermo il principio di questa Corte secondo il quale “nel caso in cui la decisione impugnata sia fondata su una pluralità di ragioni, tra di loro distinte e tutte autonomamente sufficienti a sorreggerla sul piano logico-giuridico, è necessario, affinchè si giunga alla cassazione della pronuncia, che il ricorso si rivolga contro ciascuna di queste, in quanto, in caso contrario, le ragioni non censurate sortirebbero l’effetto di mantenere ferma la decisione basata su di esse” (cfr. Corte cass. SU 24.9.2004 n. 19200; Corte cass. 5 sez. 8.9.2006 n. 19314; Corte cass. 1 sez. 18.9.2006 n. 20118: Corte cass. 3 sez. 11.1.2007 n. 389; Corte cass. 3 20.11.2009 n. 24540).

6. La decisione sul ricorso e sulle spese.

Il ricorso va dichiarato inammissibile, non dovendo la Corte provvedere sulla liquidazione delle spese del presente giudizio in difetto di costituzione dell’intimato.

P.Q.M.

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA