Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4806 del 24/02/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 24/02/2017, (ud. 02/02/2017, dep.24/02/2017),  n. 4806

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20719/2012 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, in persona del Direttore Area territoriale,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA CAVALIER D’ARPINO 8, presso lo

studio dell’avvocato ENRICO FRONTICELLI BALDELLI, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARIO SIGNORE, giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA RUGGERO

LEONCAVALLO 2, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO CENCI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato UGO PERNIGOTTI, giusta

delega a margine;

– controricorrente –

e contro

REGIONE LAZIO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 148/2012 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 28/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/02/2017 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA;

udito per il ricorrente l’Avvocato COLETTA per delega dell’Avvocato

SIGNORE che si riporta al ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per il rigetto del 1^ motivo,

inammissibilità dei restanti, in subordine rigetto del 2^ motivo di

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 1. Equitalia Sud spa propone tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 148/14/12 del 28 febbraio 2012 con la quale la commissione tributaria regionale del Lazio, in riforma della prima decisione, ha ritenuto illegittima l’iscrizione ipotecaria da essa eseguita a carico di S.A. (come da notificazione 22 marzo 2010) su alcune cartelle esattoriali per Iva, Iciap, tasse auto e tributi vari. Ciò perchè: – il credito per tasse automobilistiche avanzato dalla Regione Lazio era prescritto; – il credito avanzato dall’agenzia delle entrate di Latina non era stato adeguatamente esplicitato nei suoi presupposti, che rimanevano pertanto incomprensibili al contribuente.

Resiste con controricorso il S.; nessuna attività difensiva è stata posta in essere dalla Regione Lazio.

Equitalia ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Il Collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

p. 2. Va preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione per difetto di valida procura speciale (erroneo richiamo alla sentenza impugnata).

Tale procura conteneva infatti espresso e specifico riferimento all’impugnazione in sede di legittimità della sentenza della commissione tributaria regionale di Roma n. 148/14/12. L’errore in essa contenuto (indicazione della sezione staccata di Latina, in luogo della sezione centrale di Roma) non era tale da invalidare il conferimento del potere defensionale per indeterminatezza del suo oggetto; essendo inequivocabilmente individuata – per numero di pubblicazione – la sentenza impugnata. Tanto più considerato che quest’ultima era puntualmente descritta anche nelle date di emanazione, pubblicazione e notificazione, nonchè nel numero di iscrizione a r.g. della causa da essa definita – nell’epigrafe del ricorso per cassazione alla quale la procura speciale, apposta in calce, materialmente accedeva.

p. 3. Con il primo motivo di ricorso Equitalia lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 16-20 e art. 156 c.p.c.; nonchè contraddittorietà della motivazione. Per avere la commissione tributaria regionale erroneamente affermato l’ammissibilità del ricorso introduttivo del S., nonostante che esso fosse stato notificato in busta chiusa, e non in plico aperto. Nè poteva qui invocarsi la sanatoria del raggiungimento dello scopo, dal momento che esso agente per la riscossione si era costituito in giudizio al solo fine di far rilevare l’invalidità.

Il motivo è destituito di fondamento.

La decisione della commissione tributaria regionale è infatti conforme al costante indirizzo di questa corte di legittimità, secondo cui “nel processo tributario, la spedizione del ricorso o dell’atto d’appello a mezzo posta in busta chiusa, pur se priva di qualsiasi indicazione relativa all’atto in esso racchiuso, anzichè in plico senza busta come previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 20, costituisce una mera irregolarità se il contenuto della busta e la riferibilità alla parte non siano contestati, essendo, altrimenti, onere del ricorrente o dell’appellante dare la prova dell’infondatezza della contestazione formulata” (Cass. 19864/16; 15309/14; 13666/09 ed altre).

Nel caso di specie, Equitalia ha inteso far valere un vizio di forma nella modalità di introduzione del ricorso del contribuente, senza però contestare nè l’effettiva provenienza della busta da questi, nè la conformità e pertinenza contenutistica del ricorso medesimo. Deve dunque concludersi nel senso che l’irregolarità così commessa non era idonea ad arrecare ad Equitalia alcun sostanziale pregiudizio, nè ha creato incertezza di sorta – nella esatta individuazione dell’atto impugnato – sui reali termini oggettivi e soggettivi del contenzioso.

p. 4. Con il secondo motivo di ricorso Equitalia deduce violazione degli artt. 112 e 91 c.p.c., nonchè omessa motivazione sulla eccepita carenza di legittimazione passiva di esso agente per la riscossione; posto che i motivi di opposizione riguardavano la fondatezza del titolo, e non vizi dell’iscrizione ipotecaria. Ciò deponeva altresì per l’erroneità della sua condanna alle spese, nonostante l’assenza di una sostanziale soccombenza.

Nemmeno questo motivo può trovare accoglimento.

Va infatti considerato che il S. ha impugnato – così come consentitogli dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, lett. e bis) – l’iscrizione ipotecaria posta in essere, D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77, dal concessionario per la riscossione; assumendone per varie ragioni la invalidità. Così facendo, il contribuente ha inteso non soltanto contestare la fondatezza del credito tributario dedotto in giudizio, ma anche la legittimità della scelta operata dal concessionario per la riscossione nell’introdurre, a tutela del credito medesimo, una procedura alternativa all’espropriazione forzata; per giunta, almeno in parte sulla base di titoli di cui si assumeva l’avvenuta prescrizione in epoca antecedente alla notificazione delle cartelle di pagamento, e rilevabile direttamente da Equitalia.

In tale situazione doveva, in effetti, al concessionario attribuirsi legittimazione passiva nel contenzioso in oggetto; fermo restando l’onere di quest’ultimo – ove volesse tenersi indenne dalle conseguenze pregiudizievoli ad esso eventualmente rinvenienti dall’esito negativo della causa per ragioni concernenti l’infondatezza nel merito della pretesa impositiva – di chiamare in giudizio l’ente impositore (nella specie, l’agenzia delle entrate di Latina). Soggetto nei cui confronti, in ogni caso, non sussisteva litisconsorzio necessario: “in tema di contenzioso tributario, il contribuente, qualora impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario per la riscossione per motivi che attengono alla mancata notifica degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti dell’ente impositore o del concessionario, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l’omessa notifica dell’atto presupposto vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto successivo ed essendo rimessa al concessionario la facoltà di chiamare in giudizio l’ente impositore. (Fattispecie relativa a cartella di pagamento avente ad oggetto tasse automobilistiche)” (Cass. Ordinanza n. 1532/12 ed altre).

p. 5. Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 112 c.p.c. e delle norme sulla competenza e giurisdizione (D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e 4). Ciò per avere la commissione tributaria regionale disposto la cancellazione in toto dell’ipoteca, nonostante che quest’ultima fosse stata iscritta per una molteplicità di crediti (non tutti di natura tributaria, ed alcuni già ritenuti fondati dal giudice ordinario); e che il S. avesse, avanti alla commissione tributaria, impugnato soltanto cinque delle ventinove cartelle sottese all’iscrizione ipotecaria medesima.

Il motivo è fondato.

Posto che l’ipoteca era stata iscritta pure per crediti completamente diversi da quelli dedotti nel presente giudizio (anche di natura non tributaria, e confermati in altri giudizi avanti al giudice ordinario), e sulla base di diverse cartelle qui non impugnate, non poteva la commissione tributaria regionale disporre la cancellazione in toto dell’ipoteca medesima; la cui estensione andava semplicemente ridotta in ragione del crediti tributari contestati e poi dichiarati insussistenti. La pronuncia resa dalla CTR esulava dunque dall’oggetto dell’accertamento giudiziale demandatole e, per giunta, è stata emessa (per quanto concerne l’ipoteca iscritta a garanzia di crediti non tributari) in carenza di giurisdizione.

A seguito della cassazione sul punto, sussistono i presupposti per la decisione nel merito mediante dichiarazione di illegittimità dell’iscrizione ipotecaria (in accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente) in relazione ai soli crediti tributari contestati nel presente giudizio.

Le spese di lite vengono compensate, stante l’idoneità della pronuncia impugnata ad ingenerare un dubbio interpretativo sulla sua effettiva portata.

PQM

LA CORTE

rigetta il primo e secondo motivo di ricorso, accoglie il terzo;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria limitatamente ai crediti tributari contestati nel presente giudizio; compensa le spese di legittimità e merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 2 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2017

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