Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4806 del 01/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4806 Anno 2018
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

ORDINANZA
sul ricorso 20967-2017 proposto da:
INABOGHUMAN ADAM, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO GIORGETTI;
– ricorrente contro
MINISTERO DELL’INTERNO 80185690585;
– intimato avverso la sentenza n. 348/2017 della CORTE D’APPELLO di
ANCONA, depositata il 01/03/2017;

Data pubblicazione: 01/03/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 06/02/2018 dal Consigliere Dott. MARIA
GIOVANNA C. SAMBITO.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza dell’1/3/2017, la Corte d’Appello di

Adam, avverso il rigetto del ricorso proposto contro il diniego di
riconoscimento della protezione internazionale, ritenendo che il
giudizio d’appello andava introdotto con ricorso e non con atto
di citazione, alla stregua del D. Lgs. n. 150 del 2011, art. 19,
co 9, quale modificato dal D. Lgs. n. 142 del 2015, e che
l’impugnazione era stata depositata il 12.5.2016, e quindi oltre
il termine di giorni trenta dalla comunicazione dell’ordinanza
del Tribunale, avvenuta il 6.4.2016. Ricorre Inaboghuman
Adam sulla base di un unico motivo, con cui deduce violazione
e falsa applicazione del D. Lgs. n. 142 del 2015, art 27; D.Lgs.
n. 150 del 2011, art. 1, co 9; vizio di motivazione.
L’Amministrazione non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il Collegio ha disposto la redazione della pronuncia
nella forma della motivazione semplificata.
2. Il motivo è fondato. il D. Lgs. n. 150 del 2011, art.
19 co 9, quale sostituito dal D.Lgs. n. 142 del 2015 art. 27
comma 1, lett. f) (entrato in vigore il 30/9/2015) dispone che:
“Entro sei mesi dalla presentazione del ricorso, il Tribunale
decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della
decisione, con ordinanza che rigetta il ricorso ovvero riconosce
al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata
la protezione sussidiaria. In caso di rigetto, la Corte d’Appello
decide sulla impugnazione entro sei mesi dal deposito del
ricorso. Entro lo stesso termine, la Corte di Cassazione decide
Ric. 2017 n. 20967 sez. M1 – ud. 06-02-2018
-2-

Ancona ha dichiarato inammissibile il gravame di Inaboghuman

sulla impugnazione del provvedimento di rigetto pronunciato
dalla Corte d’Appello”.
3. Ora, il mero riferimento al “ricorso” in appello nella
norma indicata, che è volta a regolare i tempi del giudizio in
oggetto e non specificamente la forma di introduzione del

formatosi sulla questione, secondo il quale l’appello, proposto
ex 702 quater c.p.c. avverso la decisione del tribunale di
rigetto della domanda volta al riconoscimento della protezione
internazionale, deve essere introdotto con citazione e non con
ricorso, sicchè la tempestività del gravame va verificata
calcolandone il termine di trenta giorni dalla data di notifica
dell’atto introduttivo alla parte appellata (Cass. n. 23108 del
2017; n. 17420 del 2017; n. 26326 del 2014). E ciò in quanto,
al fine di ritenere la tempestività del gravame, occorre fare
riferimento alla modalità di introduzione del giudizio di appello
secondo il rito sommario di cognizione.
4. La pronuncia impugnata va, pertanto, cassata con
rinvio alla Corte d’Appello di Ancona, in diversa composizione,
che si atterrà a quanto sopra rilevato, e che provvederà a
statuire anche sulle spese del presente giudizio.
PQM
Accoglie il ricorso cassa e rinvia, anche per le spese, alla
Corte d’Appello di Ancona in diversa composizione
Così deciso in Roma, il 6.2.2018.

giudizio di secondo grado, non vale a modificare l’orientamento

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