Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4805 del 24/02/2020

Cassazione civile sez. I, 24/02/2020, (ud. 22/10/2019, dep. 24/02/2020), n.4805

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31243/2018 proposto da:

K.A., elettivamente domiciliato in Roma Viale Angelico 38

presso lo studio dell’avvocato Maiorana Roberto che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 4867/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 13/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/10/2019 dal consigliere Dott. DI MARZIO MAURO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – K.A., cittadino del (OMISSIS), ricorre per cinque mezzi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro la sentenza del 13 luglio 2018 con cui la Corte d’appello di Roma ha respinto l’appello da lui proposto avverso sentenza del locale Tribunale di rigetto della sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.

2. – L’amministrazione intimata non spiega difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo è così rubricato: “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Contenuto dell’atto d’appello ed ammissibilità dell’impugnazione in relazione all’obbligo di specificità dei motivi statuto dall’art. 342 c.p.c.. Violazione dell’art. 342 c.p.c.”. Si sostiene in breve che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere l’inammissibilità di alcuni dei motivi di appello perchè aspecifici.

Il secondo motivo è così rubricato: “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Errato esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente alla Commissione Territoriale e delle allegazioni portate in giudizio per la valutazione della condizione personale del ricorrente”. Si sostiene in breve che il ricorrente avrebbe allegato “la lucida consapevolezza che il suo Paese non è in grado… di assicurare intervento e protezione”, allegazione sufficiente all’accoglimento della domanda, e che la Corte d’appello non avrebbe considerato la sua integrazione in Italia.

Il terzo motivo è così rubricato: “Art. 360, comma 1, n. 3. Mancata concessione della protezione sussidiaria cui il ricorrente aveva diritto ex lege in ragione delle attuali condizioni sociopolitiche del paese di origine: violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14”. Si invocano, dopo alcune considerazioni generali concernenti la protezione sussidiaria, le risultanze di un rapporto Amnesty International.

Il quarto motivo è così rubricato: “Art. 360, comma 1, nn. 3. Il Tribunale ha errato a non applicare al ricorrente la protezione, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 non potendo essere rifiutato il permesso di soggiorno allo straniero, qualora ricorrano seri motivi di carattere umanitario, nonchè del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 che vieta l’espulsione dello straniero che possa essere perseguitato nel suo paese di origine o che vi possa correre gravi rischi. Omessa applicazione dell’art. 10 Cost.”.

Il quinto motivo è così rubricato: “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Violazione del principio di non refoulement”. Si sostiene che il ricorrente potrebbe subire gravi conseguenze personali in caso di ritorno anche forzato nel suo paese di origine.

2. – Il ricorso è inammissibile.

2.1. – E’ inammissibile il primo motivo.

La Corte d’appello ha riferito della proposizione, da parte dell’appellante, di cinque motivi d’appello, rispettivamente concernenti: “a) Omessa pronuncia sul motivo di opposizione avente ad oggetto vizi procedurali della fase amministrativa. b) Erronea valutazione delle dichiarazioni rese dall’appellante alla commissione territoriale e conseguentemente erronea valutazione delle risultanze istruttorie acquisite nel corso del giudizio. c) Errata valutazione della attendibilità delle dichiarazioni (non ritenuta dal primo giudice). d) Errata valutazione della situazione generale del paese di provenienza ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria. e) Errata valutazione delle circostanze di fatto e dei principi di diritto in punto di sussistenza (non ritenuta dal primo giudice) dei presupposti per il rilascio di un permesso per ragioni umanitarie”.

Dopodichè, tralasciando la pronuncia sul primo motivo, che non è investita dal ricorso per cassazione, la Corte territoriale ha giudicato inammissibili perchè generici, e dunque carenti del requisito di specificità richiesto per i motivi di appello dall’art. 342 c.p.c.:

-) il motivo sub b), dal momento che l’appellante non aveva censurato la motivazione addotta dal Tribunale, secondo cui i fatti narrati dal richiedente attenevano ad una sfera strettamente familiare, avendo egli sostenuto di avere subito persecuzioni dai familiari di una ragazza sposata contro la loro volontà, circostanza, questa, tale da non giustificare il riconoscimento dello status di rifugiato, senza che potesse assumere rilievo la generica affermazione del richiedente secondo cui egli non poteva fruire della protezione delle forze dell’ordine, poichè pagate dai familiari della ragazza;

-) il motivo sub c), dal momento che l’appellante non aveva censurato la motivazione addotta dal Tribunale secondo cui i fatti narrati dal richiedente erano non soltanto inattendibili, ma anche irrilevanti per le ragioni già dette;

-) il motivo sub e), dal momento che l’appellante non aveva censurato, se non con astratti argomenti in diritto, che non si attagliavano al caso concreto, la motivazione addotta dal Tribunale secondo cui il richiedente non presentava specifici caratteri di vulnerabilità tali da giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria.

Oltre a ciò, la Corte d’appello:

-) ha escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, con riguardo alle ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b);

-) ha escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, con riguardo all’ipotesi di cui alla lett. c), sulla base dei rapporti UNHCR delle risultanze del sito (OMISSIS) del Ministero degli affari esteri;

-) ha escluso la rilevanza, per il riconoscimento della protezione umanitaria, dell’assunzione del richiedente quale aiuto-cuoco.

Orbene, la decisione della Corte d’appello, nella parte in cui ha ritenuto l’inammissibilità dell’impugnazione per la sua genericità, è del tutto conforme alla giurisprudenza di questa Corte, e non è punto intaccata dal richiamo del ricorrente a Cass., Sez. Un., 16 novembre 2017, n. 27199, la quale si inserisce nel solco di un indirizzo ampiamente stabilizzato secondo cui, essendo il giudizio di appello strutturato come revisio prioris istantiae, l’atto d’appello deve contenere non soltanto una parte volitiva, ma anche e soprattutto una parte argomentativa diretta a demolire gli argomenti posti dal primo giudice a sostegno della propria decisione.

E, nel caso in esame, è del tutto palese che l’appellante altro non aveva fatto, con il proprio atto d’appello, se non riproporre i medesimi argomenti già sviluppati con l’opposizione avverso il provvedimento della Commissione territoriale, senza cimentarsi affatto con gli argomenti svolti dal Tribunale, nel ritenere che la vicenda narrata dal richiedente avesse un carattere prettamente familiare e che egli non fosse persona individualmente portatrice di particolare vulnerabilità.

Ciò detto, il motivo di ricorso per cassazione consiste in una ulteriore riproposizione dei medesimi argomenti già ribaditi dinanzi alla Corte territoriale, per il tramite di una doglianza di violazione di legge (peraltro erroneamente spiegata in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3 anzichè n. 4) che, in realtà, non trova fondamento alcuno nella lettura che della norma asseritamente violata, l’art. 342 c.p.c., viene data dalla Corte di cassazione.

Di qui l’inammissibilità del motivo.

2.2. – Il secondo motivo è inammissibile.

Si tratta di una confusa doglianza con la quale, muovendo dalla situazione di asserita vulnerabilità del richiedente, nonchè dalla sua integrazione in Italia, si sostiene il suo diritto alla protezione sussidiaria o umanitaria: confusa, giacchè la vulnerabilità, che peraltro l’integrazione in Italia non dimostra affatto, ha a che vedere con la protezione umanitaria, non con la sussidiaria.

Ciò detto, la censura neppure sfiora la motivazione svolta dalla Corte d’appello, la quale ha osservato, salvo quanto subito si dirà sull’integrazione, che la vulnerabilità era stata già esclusa dal Tribunale e che l’interessato non aveva utilmente attaccato la motivazione del Tribunale sulla insussistenza di tratti di vulnerabilità del richiedente.

Con riguardo alla integrazione, poi, il motivo trova implicito fondamento sul presupposto errato che l’integrazione lavorativa in Italia sia di per sè tale da giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria, il che non è, giacchè l’integrazione, nell’interpretazione datane da questa Corte, è come si diceva un aspetto della vulnerabilità, risolvendosi in un giudizio di relazione che involge la situazione raggiunta dal richiedente in Italia e quella del paese di provenienza, ove il rimpatrio comporti la compressione del nucleo fondamentale dei diritti della persona.

E’ allora agevole osservare che, nel caso in esame, il ricorrente non ha illustrato in ricorso, che è perciò sul punto privo del requisito dell’autosufficienza, nè che cosa dimostrerebbe il suo grado di integrazione in Italia, nè tantomeno cosa comproverebbe la violazione o l’impedimento all’esercizio dei diritti umani inalienabili in caso di suo rientro nel paese di origine.

2.3. – Il terzo motivo è inammissibile.

Si tratta di una censura mirante a contrastare l’accertamento di merito svolta dalla Corte territoriale la quale ha escluso la sussistenza in (OMISSIS) di una situazione di minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

2.4. – Il quarto motivo è inammissibile.

Esso è nuovamente diretto a ribaltare l’accertamento di merito insindacabilmente confermato dalla Corte territoriale in ordine alla insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria.

2.5. – Il quinto motivo è inammissibile, una volta accertato dal giudice di merito che la vicenda del richiedente ha un carattere esclusivamente familiare.

3. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 22 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2020

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