Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4805 del 01/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4805 Anno 2018
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

ORDINANZA
sul ricorso 20816-2017 proposto da:
STALI ADJAT, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato SIMONE COSCIA;
– ricorrente Contro
MINISTERO DELL’INTERNO 80185690585, in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 01/03/2018

avverso la sentenza n. 1387/2017 della CORTE D’APPELLO di
L’AQUILA, depositata il 14/07/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 06/02/2018 dal Consigliere Dott. MARIA
GIOVANNA C. SAMBITO.

Con sentenza del 14/7/2017, la Corte d’Appello di
l’Aquila ha dichiarato inammissibile il gravame di Stali Adijat,
avverso il rigetto del ricorso proposto contro il diniego di
riconoscimento della protezione internazionale, ritenendo
che il giudizio d’appello andava introdotto con ricorso e non
con atto di citazione, alla stregua del D. Lgs. n. 150 del
2011, art. 19, co 9 i quale modificato dal D. Lgs. n. 142 del
2015, e che l’impugnazione era stata depositata il
21.11.2016, e quindi oltre il termine di giorni trenta dalla
comunicazione dell’ordinanza del Tribunale, avvenuta il
14.10.2016. Ricorre Stali Adijat sulla base di un unico
motivo, con cui deduce violazione e falsa applicazione del
D.Lgs. n. 142 del 2015, art 27; D.Lgs. n. 150 del 2011, art.
19; 702 quater c.p.c. L’Amministrazione ha resistito con
controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il Collegio ha disposto la redazione della pronuncia
nella forma della motivazione semplificata.
2. Il motivo è manifestamente fondato. il D. Lgs. n. 150
del 2011, art. 19, co 9, quale sostituito dal D.Lgs. n. 142 del
2015 art. 27 comma 1, lett. f) (entrato in vigore il
30/9/2015) dispone che: “Entro sei mesi dalla presentazione
del ricorso, il Tribunale decide, sulla base degli elementi
esistenti al momento della decisione, con ordinanza che

Ric. 2017 n. 20816 sez. M1 – ud. 06-02-2018
-2-

FATTI DI CAUSA

rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di
rifugiato o di persona cui è accordata la protezione
sussidiaria. In caso di rigetto, la Corte d’Appello decide sulla
impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso. Entro
lo stesso termine, la Corte di Cassazione decide sulla

Corte d’Appello”.
3. Ora, il mero riferimento al “ricorso” in appello nella
norma indicata, che è volta a regolare i tempi del giudizio in
oggetto e non specificamente la forma di introduzione del
giudizio di secondo grado, non vale a modificare
l’orientamento formatosi sulla questione, secondo il quale
l’appello, proposto ex 702 quater c.p.c. avverso la decisione
del

tribunale

di

rigetto

della

domanda

volta

al

riconoscimento della protezione internazionale, deve essere I
introdotto con citazione e non con ricorso, sicchè la
tempestività del gravame va verificata calcolandone il
termine di trenta giorni dalla data di notifica dell’atto
introduttivo alla parte appellata (Cass. n. 23108 del 2017; n.
17420 del 2017; n. 26326 del 2014). E ciò in quanto, al fine
di ritenere la tempestività del gravame, occorre fare
riferimento alla modalità di introduzione del giudizio di
appello secondo il rito sommario di cognizione.
4. Va pertanto accolto il ricorso, va cassata la pronuncia
impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di L’Aquila in
diversa composizione, che si atterrà a quanto sopra rilevato,
e che provvederà a statuire anche sulle spese del presente
giudizio.
PQM
Accoglie il ricorso cassa e rinvia, anche per le spese, alla
Corte d’Appello di L’Aquila, in diversa composizione.
Ric. 2017 n. 20816 sez. M1 – ud. 06-02-2018
-3-

impugnazione del provvedimento di rigetto pronunciato dalla

Così deciso in Roma, il 6.2.2018.

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