Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4804 del 28/02/2011
Cassazione civile sez. trib., 28/02/2011, (ud. 19/01/2011, dep. 28/02/2011), n.4804
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –
Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 26562-2006 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– ricorrente –
contro
D.M.L., V.V., C.R., V.
F.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 5 8/2 005 della COMM. TRIBUTARIA CENTRALE di
ROMA, depositata il 24/06/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
19/01/2011 dal Consigliere Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta;
udito per il ricorrente l’Avvocato D’ASCIA, che ha chiesto
l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato il 14.10.1983, V.F. e C. R. vendevano a V.V. e D.M.L., per il prezzo dichiarato di L. 3.000.000, un terreno agricolo, il cui valore veniva elevato a L. 35.000.000, con atto d’avviso dell’ottobre 1985.
I ricorsi dei contribuenti avverso tale rettifica venivano rigettati, con sentenza della Commissione Tributaria di primo grado, che non veniva impugnata.
Il successivo avviso di liquidazione, per il pagamento dell’imposta di registro, con interessi e sopratasse, e dell’invim veniva impugnato dai contribuenti, che eccepivano la prescrizione, D.P.R. n. 634 del 1972, ex art. 74, e la tardività dell’avviso di accertamento.
Il ricorso, respinto in prime cure, veniva accolto dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza depositata il 24.6.2005, avverso la quale ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate. I contribuenti non hanno svolto difese.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile, non essendo stati prodotti gli avvisi di ricevimento dei plichi che risultano spediti dall’Ufficiale giudiziario il 26.9.2006. Va, infatti, rilevato che la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, e l’avviso di ricevimento, prescritto dall’art. 149 c.p.c., è il solo documento idoneo a provare l’intervenuta consegna, la data di essa, l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita; da tanto consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato, come nella specie, per la notifica del ricorso per cassazione, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta non la mera nullità, bensì l’inesistenza della notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.) e l’inammissibilità del ricorso medesimo (cfr.
da ultimo, Cass. n. 13639/2010).
Nulla sulle spese, non essendovi costituzione degli intimati.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2011