Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4804 del 24/02/2020

Cassazione civile sez. I, 24/02/2020, (ud. 22/10/2019, dep. 24/02/2020), n.4804

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13465/2018 proposto da:

B.I., elettivamente domiciliato in Roma P.za Apollodori 26

presso lo studio dell’avvocato Filardi Antonio che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato Zotti Antonella;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma,

via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che

lo rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 3/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/10/2019 dal consigliere Dott. MAURO DI MARZIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – B.I., cittadino (OMISSIS), propone ricorso per sette mezzi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro il decreto del 3 aprile 2018 con cui il Tribunale di Napoli ha respinto il ricorso avverso il diniego, da parte della competente Commissione territoriale, della domanda di protezione internazionale e di quella umanitaria.

2. – L’amministrazione intimata resiste con controricorso.

3. – Il Procuratore Generale ha formulato eccezione di improcedibilità del ricorso per mancanza di attestazione di conformità del decreto impugnato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – In ordine alla eccezione di improcedibilità formulata dal Procuratore Generale, vale rammentare la decisione delle S.U. secondo cui: “Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione, di copia analogica della decisione impugnata – redatta in formato elettronico e sottoscritta digitalmente, e necessariamente inserita nel fascicolo informatico -, priva di attestazione di conformità del difensore D.L. n. 179 del 2012, ex art. 16 bis, comma 9 bis, convertito dalla L. n. 221 del 2012, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non determina l’improcedibilità del ricorso per cassazione laddove il controricorrente (o uno dei contro ricorrenti), nel costituirsi (anche tardivamente), depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata, ovvero non disconosca la conformità della copia informale all’originale; nell’ipotesi in cui, invece, la controparte (o una delle controparti) sia rimasta soltanto intimata, ovvero abbia effettuato il suddetto disconoscimento, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità il ricorrente ha l’onere di depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica, entro l’udienza di discussione o l’adunanza in camera di consiglio” (Cass., Sez. Un., 25 marzo 2019, n. 8312).

Nel caso in esame, mancando l’attestazione di conformità, non vi è stato però disconoscimento da parte del Ministero controricorrente.

2. – Il ricorso contiene sette motivi.

Il primo motivo solleva questione di costituzionalità del D.L. n. 13 del 2017, art. 21, comma 1, come convertito nella L. n. 46 del 2017, per mancanza dei presupposti di necessità e urgenza.

Il secondo motivo solleva questione di costituzionalità del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis introdotto dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g), per aver sottoposto le controversie in materia di protezione internazionale al rito camerale di cui agli artt. 737 c.p.c. e ss.

Il terzo motivo solleva questione di costituzionalità del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, così come modificato dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g), laddove stabilisce che il termine per proporre ricorso per cassazione è di 30 giorni dalla comunicazione a cura della cancelleria del decreto di primo grado.

Il quarto motivo solleva questione di costituzionalità della stessa norma nella parte in cui stabilisce che la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione debba essere conferita a pena di inammissibilità in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato.

Il quinto motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 9, 10 e 11 per avere il Tribunale omesso di fissare l’udienza di comparizione delle parti pur in mancanza della necessaria videoregistrazione.

Il sesto motivo solleva in via subordinata questione di costituzionalità della menzionata norma laddove prevede la fissazione dell’udienza di comparizione delle parti soltanto in via eventuale.

Il settimo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, in combinato disposto con l’art. 5, comma 6, e con l’art. 19, comma 1.1 testo unico immigrazione, “violazione e/o falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 5”, censurando il decreto impugnato nella parte in cui aveva respinto la domanda di protezione umanitaria.

3. – Il ricorso va accolto nei limiti che seguono.

3.1. – Le questioni di legittimità costituzionale sollevate con i primi quattro motivi costituiscono riproposizione di analoghe censure già dichiarai non rilevanti nonchè manifestamente infondate (Cass. 5 luglio 2018, n. 17717; più di recente Cass. 11 gennaio 2019, n. 531) con motivazione che la Corte fa propria e ribadisce.

3.2. – Il quinto motivo è fondato.

Questa Corte ha difatti stabilito che nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio. Tale interpretazione è resa evidente non solo dalla lettura, in combinato disposto, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 10 ed 11 che distinguono, rispettivamente, i casi in cui il giudice può fissare discrezionalmente l’udienza, da quelli in cui egli deve necessariamente fissarla, ma anche dalla valutazione delle intenzioni del legislatore che ha previsto la videoregistrazione quale elemento centrale del procedimento, per consentire al giudice di valutare il colloquio con il richiedente in tutti i suoi risvolti, inclusi quelli non verbali, anche in ragione della natura camerale non partecipata della fase giurisdizionale (Cass. 5 luglio 2018, n. 17717). Ha dunque errato il tribunale nell’omettere la fissazione dell’udienza pur in difetto della videoregistrazione.

3.3. – Sesto e settimo motivo sono assorbiti.

4. – Il decreto è cassato in relazione al motivo accolto e rinviato al Tribunale di Napoli in diversa composizione, che si atterrà a quanto dianzi indicato e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

rigetta i primi quattro motivi, accoglie il quinto, assorbiti gli altri, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese al Tribunale di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 22 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2020

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