Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4804 del 01/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 4804 Anno 2018
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE
MATERIALE
sul ricorso 16122-2017 proposto da:
MUCCIO MARIA, clettivamcntc domiciliata in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e
difesa dall’avvocato GUGLIELMO PLUCHINO;
– ricorrente contro
NASTASI GIORGIO;
– intimato avverso l’ordinanza n. 3606/2013 della CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE di ROMA, depositata il 13/02/2013;

Data pubblicazione: 01/03/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 06/02/2018 dal Consigliere Dott. MARIA
GIOVANNA C. SAMBITO.
FATTI DI CAUSA
Con ordinanza n. 3606 del 2013, resa nell’ambito del

questa Corte ha condannato il Nastasi al pagamento delle
spese di lite. Per la correzione dell’ordinanza ricorre l’Avv.
Guglielmo Pluchino, quale difensore della Muccio, deducendo
che, per mero errore materiale, la condanna alle spese non è
stata pronunciata in favore dell’Erario, essendo la parte da lui
rappresentata ammessa a patrocinio a spese dello stato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo
Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della
motivazione in forma semplificata.
2.

Il ricorso è inammissibile non essendo l’Avvocato

Pluchino antistatario, lo stesso non è legittimato a proporre in
nome proprio il ricorso, che, peraltro, non è neppure stato
notificato alla parte debitrice.
3. A voler assumere il ricorso quale volto a sollecitare la
correzione d’Ufficio, lo stesso è infondato, non constando
dall’esame degli atti l’ammissione al patrocinio a spese dello
Stato, che si assume esser avvenuta con provvedimento n.
2014 del 2011 del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Messina.
4. Nulla sulle spese, non essendo previsto il pagamento di
spese di lite né il versamento di un ulteriore contributo per la
fase eventuale di correzione degli errori materiali (v. Cass. n.
21213 del 2013; 15320 del 2017) in quanto non è possibile
individuare una parte vittoriosa e una parte soccombente.
Ric. 2017 n. 16122 sez. M1 – ud. 06-02-2018
-2-

giudizio di divorzio dei coniugi Giorgio Nastasi e Maria Muccio,

P.Q.M.
rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 6.2.2018.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA