Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4803 del 28/02/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 4803 Anno 2014
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: DI VIRGILIO ROSA MARIA

Data pubblicazione: 28/02/2014

SENTENZA

sul ricorso 8218-2010 proposto da:
CASSA

DI

RISPARMIO

DI

FERRARA

S.P.A.

(P.I.

01208710382), in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
LARGO GIUSEPPE TONIOLO 6, presso l’avvocato OLIVIERI
GUSTAVO, che la rappresenta e difende, giusta
2013

procura in calce al ricorso;
– ricorrente

1623

\r\

contro

CAVIRIVEST S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA E

1

IN LIQUIDAZIONE (C.F. 0099681702829), in persona dei
Commissari Straordinari pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA DELL’EMPORIO 16/A,
presso l’avvocato GUIZZI GIUSEPPE, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato FERRI

controricorso;
– controricorrente contro

CAVIRIVEST S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
(CHIAMATA IN CAUSA CON RIC/IN 21.6.2010), CASSA DI
RISPARMIO DI FERRARA S.P.A. (COSTITUITA CON RIC/INC
DEL 21.6.2010);
– intimate Nonché da:
CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA S.P.A. COSTITUITA CON
RIC/INC DEL 21.6.2010 (P.I. 01208710382), in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, LARGO GIUSEPPE TONIOLO 6,

GIUSEPPE, giusta procura a margine del

presso l’avvocato OLIVIERI GUSTAVO, che la
rappresenta e difende, giusta procura in calce al
ricorso;
– ricorrente contro

CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA S.P.A., CAVIRIVEST

2

S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA (CHIAMATA IN
CAUSA CON RIC/IN 21.6.2010, CAVIRIVEST S.P.A. IN
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA;

avverso la sentenza n.

intimate –

2041/2009 della CORTE

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 31/10/2013 dal Consigliere Dott. ROSA
MARIA DI VIRGILIO;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato OLIVIERI che si
riporta;
uditi, per la controricorrente, gli Avvocati GUIZZI
e FERRI che si riportano;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 23/11/2009;

3

Svolgimento del processo
Cavirivest

s.p.a.

in

amministrazione

straordinaria,

premesso che la società era stata ammessa alla procedura di
amministrazione straordinaria con decreto del 10/3/92,
previa dichiarazione di insolvenza del 22/2/92, chiedeva la

revoca ex art.67 1.f., di tutti i versamenti di natura
solutoria effettuati dalla società nell’anno anteriore al
10/3/92, sul c/c n. 0762602, intrattenuto con la convenuta
Cassa di Risparmio di Ferrara s.p.a., per il quale non
risultava alcun affidamento, nonché di tutte le operazioni
qualificabili come contratti, mediante le quali la società
aveva corrisposto alla Banca, a titolo oneroso, crediti,
titoli di credito, carta commerciale, valuta e titoli
mobiliari, per la somma complessiva di lire 1.899.828.896,
o per quella diversa somma dovuta, nonché dell’ulteriore
importo di lire 1.000.000.000, in relazione a pagamenti di
terzi non transitati sul conto o in relazione a negozi a
titolo oneroso da ritenersi revocabili.
Deduceva che la scientia in capo alla Banca era desumibile
dalla stessa tipologia delle rimesse, dalle anomale
modalità di rientro delle anticipazioni in valuta su
fatture, dagli insoluti in possesso della convenuta, dalle
ipoteche sino al sesto grado iscritte sugli immobili,
nonché dai pegni e privilegi speciali gravanti sul
patrimonio della società.
4

La convenuta contestava la sussistenza della

sci entia

decoctionis, eccepiva la nullità delle domande per assoluta

genericità, ed assumeva comunque che la società godeva di
un affidamento di complessive lire 2.100.000.000.
Il Tribunale,

con sentenza

15/7-2/10/02,

dichiarava

“improcedibile” la domanda, per contrarietà della 1.95/79
alla normativa comunitaria.
La Corte d’appello, con sentenza non definitiva del
21/9/06, dichiarava “procedibile” la domanda; dichiarava la
parziale nullità della stessa nella parte afferente la
revoca di “tutti i contratti in forza dei quali Cavirivest
ha consegnato all’Istituto convenuto, a titolo oneroso,
titoli di credito, carta commerciale, valuta e titoli
mobiliari”, e rimetteva la causa in istruttoria, disponendo
C.T.U.
Con sentenza definitiva, depositata il 23 novembre 2009, la
Corte d’appello, in riforma della sentenza impugnata, ha
dichiarato l’inefficacia delle rimesse effettuate da
Cavirivest sul c/c 076/2602 per il complessivo importo di
euro 925.996,37, condannando la Cassa alla restituzione a
favore della Cavirivest in a.s. della somma indicata, oltre
interessi legali dalla domanda al saldo, oltre alle spese
dell’intero giudizio.
Rileva la Corte veneta che, secondo le condivisibili
valutazioni del C.T.U., i bilanci del triennio antecedente

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all’ammissione alla procedura denotano una costante
sottocapitalizzazione della società e in particolare, che
risultano fuori dai limiti ed in costante peggioramento i
principali indicatori della capacità di far fronte
regolarmente ai propri impegni, ed evidenziano palesi

violazioni dei principi di corretta redazione, intesi a
nascondere l’effettiva situazione, come, ad esempio, per
l’inspiegata ed ingiustificata modifica del criterio di
valutazione delle rimanenze( da “LIFO” a “prezzo medio di
acquisto”), al fine di ridurne l’incidenza e coprire le
perdite che esse comportavano.
A detti elementi, andavano aggiunte le ancor più facilmente
percepibili risultanze del conto, evidenzianti il ricorso
all’espediente della creazione sui conti correnti di
provviste fittizie attraverso movimenti di somme ingenti ed
a cifra tonda, facilmente rilevabili, da un conto
all’altro, e che la gran parte dei finanziamenti all’export
non venivano rimborsati e la società chiedeva in continuo
proroghe, seguite da addebito in conto corrente e dall’
immediata apertura di nuovi finanziamenti.
La Corte, premessa l’assenza di fido, stante la mancanza di
prova in atti, ha ritenuto di aderire al criterio del saldo
disponibile, adottato dal C.T.U., e non a quello del
massimo scoperto, introdotto quale elemento strutturale
della nuova revocatoria dal d.l. 35/2005; ha rilevato che,
6

quanto all’eccezione della Banca della natura non solutoria
delle rimesse per l’esistenza di operazioni bilanciate, la
parte non aveva provato l’accordo col correntista,
opponibile alla Curatela, né questo era ricavabile per
implicito dalle caratteristiche delle operazioni.

Quanto alle operazioni di cui si tratta, il Giudice del
merito rileva che per quelle sub 1,3,4,6 e 7, il movimento
in entrata si presenta come “accredito di effetti salvo
buon fine” e quello in uscita, pur dello stesso giorno, ha
importo diverso; che analoghe caratteristiche ha
l’operazione sub 2, che il C.T.U. ha accertato quale
anticipo su fatture; che i due movimenti, in uscita, dello
stesso giorno, non possono ritenersi speculari a quelli di
entrata e che quindi non si può sostenere che le somme
sarebbero solo transitate sul conto al fine esclusivo di
costituire la provvista.
Avverso detta pronuncia ricorre la Cassa di Risparmio di
Ferrara s.p.a., sulla base di quattro motivi.
La Cassa ha depositato successivo ricorso, sulla base degli
stessi motivi, attesa l’intervenuta notifica della
sentenza, da ritenersi quindi ricorso incidentale; i due
ricorsi sono stati già riuniti.
Si difende con controricorso Cavirivest s.p.a. in a.s. e in
liquidazione.

7

La Cassa di Risparmio ha depositato memoria ex art.378
c.p.c.
Motivi della decisione
1.1.- Col primo motivo, la ricorrente denuncia il vizio di
violazione e falsa applicazione dell’art.67 1.f. ed il

vizio di motivazione omessa, insufficiente e
contraddittoria, in relazione alla deduzione di esistenza
di affidamento sul conto, provato in tesi dal contratto di
apertura di credito in favore della Cavirivest per
complessive lire 2.100.000.000, di cui lire 100.000.000
milioni per elasticità di cassa e lire 2 miliardi per
anticipi su fatture, e confermato dal quesito rivolto al
C.T.U. e risultante dalla stessa Consulenza, sia pure
limitatamente a 100 milioni.
Rileva la ricorrente che la controparte ha eccepito la
mancanza di data certa e quindi l’inopponibilità alla
Procedura, ma di tutto questo non v’è cenno nella
sentenza, che si è limitata a rilevare la carenza
probatoria sul punto, mentre è agli atti la prova
dell’affidamento, sub doc. 1 del fascicolo di primo grado
della Cassa, composto di un foglio unico articolato in
quattro facciate, contenente, sotto la dicitura ” Lettera
di risposta del cliente”, le condizioni regolanti il
contratto di apertura di credito, ed il modulo prestampato,
nella seconda facciata, reca la firma per accettazione del

8

cliente e, sull’ultima facciata, il timbro postale con la
data del 17/7/1990 insieme all’intestazione “Spett.le Cassa
di Risparmio di Ferrara” “corrispondenza in corso
particolare”.
In ogni caso, secondo la ricorrente, la sentenza impugnata

è incorsa nel vizio motivazionale, non avendo spiegato le
ragioni per le quali è pervenuta a negare l’esistenza di
apertura di credito in conto corrente, almeno per la
ridotta misura di lire 100 milioni, accertata dal C.T.U.
1.2.- Col secondo motivo, la Cassa denuncia violazione e
falsa applicazione dell’art.67,2 ° comma 1.f. e vizio di
motivazione, omessa, insufficiente e contraddittoria, in
relazione alla ritenuta revocabilità di sei rimesse
.

derivanti da operazioni di “anticipi su fatture”, in

.

quanto,

come ammesso dallo stesso C.T.U.,

l’importo

anticipato e accreditato sul conto del cliente proviene
dalla stessa Banca, a fronte della cessione pro solvendo di
fatture

commerciali

da

presentare

successivamente

all’incasso.
La ricorrente ribadisce la non revocabilità delle rimesse
di cui all’elenco inserito a pag.8 dell’elaborato peritale, I
anche sotto il profilo della qualificazione delle stesse
come operazioni bilanciate, rilevando che la sentenza
contraddittoriamente ha ammesso come tale la sola rimessa

di lire 66.892.383, pur seguita da disposizione di addebito

9

di importo non corrispondente, mentre ha escluso le altre,
pur collocate nello stesso giorno degli addebiti, e non di
pari importo.
1.3.- Col terzo mezzo, la ricorrente si duole della
violazione e falsa applicazione dell’art.67,2 ° comma 1.f.,

e del vizio di motivazione, omessa, insufficiente e
contraddittoria, in relazione al criterio del saldo
disponibile, adottato in sentenza, a fronte del criterio
del massimo scoperto.
1.4.- Col quarto motivo, motivo, la Cassa si duole della
ritenuta prova della scientla decoctionis,

gravante sulla

Cavirivest in a.s., sotto il profilo del vizio di omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione.
La
,

ricorrente

contesta

l’adeguata

motivazione

dell’integrazione della C.T.U., nonché la mancata risposta
alle puntuali considerazioni del C.T.P. e della difesa
della Banca alle risultanze della C.T.U., in punto scientia
decoctionis;

si duole della mancata considerazione della

sentenza della stessa Corte d’appello nell’analogo giudizio
tra la Cavirivest e la Cassa di Risparmio di Rovigo e
Padova, che sarebbe stata da adottare per l’autorevolezza e
(

l’efficacia riflessa del giudicato, o almeno quale elemento J\
di prova.
2.1.- Il primo motivo è fondato.

10

La ricorrente fa valere il doc.1 del proprio fascicolo di I
grado, per provare l’esistenza di affidamento; tale
documento si presenta quale modulo prestampato, composto da
un foglio unico articolato in quattro facciate, recante
l’intestazione di “Lettera di risposta del cliente”,

contenente le condizioni regolanti l’apertura di credito in
c/c tra la Cassa e la Cavirivest, firmato da detta società,
e recante sull’ultima facciata, il timbro postale con la
data del 17/7/1990, insieme alla intestazione “Spett.le
Cassa di Risparmio di Ferrara”, e con la stampigliatura
“corrispondenza in corso particolare”.
A fronte di tale documento, prodotto in primo grado, posto
dalla Banca a base del dedotto rapporto di apertura di
credito e del relativo finanziamento, come tale ribadito in
secondo grado in sede di costituzione ( pag. 32 della
comparsa di costituzione in appello), e del quale il
Fallimento aveva eccepito l’idoneità a fornire la prova
dell’esistenza e dell’ammontare del fido, sostenendo
l’inopponibilità del documento, la Corte del merito si è
limitata a rilevare che “non vi è prova in atti” di un
fido, incidente come tale sulle rimesse, secondo la nota
distinzione tra rimesse con funzione solutoria, revocabili,
e con funzione ripristinatoria della provvista, non
assoggettabili alla revocatoria fallimentare.

11

Con l’apodittica asserzione della carenza di prova di fido,
a fronte della produzione del documento sopra indicato,
contestato dalla controparte e sul quale quindi si era
formato il contraddittorio, la Corte del merito è incorsa
nel vizio di motivazione, ex art.360 n.5 c.p.c., come

affermato da questa Corte nelle pronunce 5377/2011,
11457/2007, 3075/06, non avendo in alcun modo preso in
esame il documento in oggetto, dotato dei caratteri della
decisività sullo specifico punto, né quindi spiegato le
ragioni della statuizione assunta.
2.2.- Il secondo ed il terzo motivo, riguardanti sempre il
profilo delle rimesse revocabili,sono da ritenersi
assorbiti dall’accoglimento del primo motivo.
2.3.- Il quarto motivo va respinto.
In prima battuta, va rilevato che la doglianza relativa
alla inadeguatezza della motivazione dell’ordinanza della
Corte d’appello, dispositiva dell’integrazione alla C.T.U.,
non può valere quale denuncia di vizio di motivazione della
sentenza, come la parte ha specificamente formulato la
censura.
Quanto al richiamo alle considerazioni ed ai dati oggetto
()\

di valutazione da parte della Corte d’appello di Venezia
nell’analogo giudizio tra Cavirivest e Cassa di Risparmio
di Padova e Rovigo, va rilevato che, anche a tacere dagli
ulteriori rilievi, la pronuncia invocata non è neppure
12

passata in giudicato, in quanto impugnata avanti a questa
.
Corte, e cassata con rinvio, mentre, come ritenuto nelle

pronunce

4241/2013,

19499/2009,

19492/2007,solo

la

sentenza passata in giudicato, anche quando non possa
avere l’effetto vincolante di cui all’art. 2909 cod. civ.,

può avere comunque l’efficacia riflessa di prova o di
elemento di prova documentale in ordine alla situazione
giuridica che abbia formato oggetto dell’accertamento
giudiziale e tale efficacia indiretta può essere invocata
da chiunque vi abbia interesse, spettando al giudice di
merito esaminare la sentenza prodotta a tale scopo e
valutarne liberamente il contenuto, anche in relazione agli
altri elementi di giudizio rinvenibili negli atti di causa.
Nel resto, le doglianze della parte, intese a far valere le

contestazioni mosse dalla stessa parte e dal proprio
consulente alla C.T.U. nel corso del giudizio di merito,
presentano profili di inammissibilità ed infondatezza.
La Cassa infatti intende far valere presunte omissioni
della C.T.U., la diversa valutazione dei criteri di
redazione dei bilanci, prospetta l’incidenza da attribuire
ad altri e diversi dati, contesta come dalle elaborazioni
peritali possano farsi discendere i chiari sintomi
d’insolvenza, ma detti rilievi non configurano neppure in
tesi errori del C.T.U., né incidono sulle argomentazioni

4

addotte dalla Corte del merito, che, aderendo alle
13

valutazioni del C.T.U., hanno valorizzato le violazioni dei
I
criteri di corretta redazione dei bilanci, il costante
. peggioramento della capacità dell’impresa di far fronte ai
propri impegni, le risultanze del conto, elementi tutti che
rendevano manifesta la situazione di difficoltà della

società e che la Banca era sicuramente in grado di
rilevare.
E, per orientamento costante,

come affermato nella

pronuncia 8023/2009, e conformi, tra le altre, le
successive 24028/2009, 21961/2010 e 9395/2011, spetta al
giudice del merito valutare l’opportunità di fare ricorso
alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a
fondamento del relativo processo logico e valutarne la
a
o

rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di
fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato
di legittimità, dovendosi tuttavia rilevare che la censura
per vizio di motivazione in ordine all’utilizzo o meno del
ragionamento presuntivo non può limitarsi ad affermare un
convincimento diverso da quello espresso dal giudice di
merito, ma deve fare emergere l’assoluta illogicità e
contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando
peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un
elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso
esame di un punto decisivo.

14

3.1.- Conclusivamente, va accolto il primo motivo di
ricorso, assorbiti il secondo ed il terzo, respinto il
quarto motivo, e, cassata la pronuncia impugnata in
relazione al motivo accolto, va rinviata la causa alla

atterrà a quanto sopra indicato, e che provvederà anche a
decidere sulle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo dei ricorsi, assorbiti i
motivi secondo e terzo, respinto il quarto; cassa la
sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia
alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione,
anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, in data 14 gennaio 2014

Il Pre dente

Corte d’appello di Venezia in diversa composizione, che si

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