Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4803 del 24/02/2017

Cassazione civile, sez. trib., 24/02/2017, (ud. 01/02/2017, dep.24/02/2017),  n. 4803

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8448/2013 proposto da:

EQUITALIA CENTRO SPA, in persona del Procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA EUSTACHIO MANFREDI 17, presso

lo studio dell’avvocato DAVID GIUSEPPE APOLLONI, rappresentato e

difeso dall’avvocato SALVATORE MENDITTO, giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

B.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 39/2012 della COMM. TRIB. REG. di ANCONA,

depositata il 21/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/02/2017 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

udito per il ricorrente l’Avvocato MAZZA per delega dell’Avvocato

MENDITTO che ha chiesto l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. B.R. impugnava l’atto di iscrizione ipotecaria effettuato dalla concessionaria Equitalia Marche S.p.A. il 28 settembre 2010 sul presupposto del mancato pagamento di cartelle esattoriali. La commissione tributaria provinciale di Pesaro rigettava il ricorso. Proposto appello da parte del contribuente, la CTR delle Marche lo accoglieva sul rilievo che l’ipoteca iscritta dalla concessionaria era posteriore alla costituzione del fondo patrimoniale che riguardava l’immobile sul quale era stata costituita la garanzia reale.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione Equitalia Centro S.p.A., già Equitalia Marche S.p.A., affidato a due motivi illustrati con memoria. Il contribuente non si è costituito in giudizio.

3. Con il primo motivo la ricorrente deduce insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Sostiene che la motivazione della sentenza è carente in quanto la CTR non ha dato conto dei rilievi svolti con l’atto di appello e riguardanti il fatto che il credito per il quale era stata iscritta ipoteca era sorto anteriormente alla costituzione del fondo patrimoniale, il fatto che il fondo era stato costituito allo scopo di eludere le norme sulla garanzia del credito ed il fatto che il contribuente non aveva provato che la finalità della contrazione del debito era estranea ai bisogni della famiglia.

4. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, artt. 167 c.c. e segg.. Sostiene che la CTR è incorsa in errore di diritto per non aver considerato che i debiti rivenienti da omessi versamenti Irpef per gli anni 2004 e 2005 erano sorti per produrre reddito a vantaggio del nucleo familiare e, pertanto, non erano sottraibili alla generica garanzia patrimoniale.

5. Osserva la corte che entrambi i motivi di ricorso debbono essere trattati congiuntamente poichè sottendono la medesima questione giuridica. Con riguardo al primo motivo va rilevato che per mero errore materiale la ricorrente ha indicato la norma di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in luogo di quella di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, posto che dal tenore del motivo si evince inequivocabilmente che essa intendeva riferirsi al vizio motivazionale. Ciò premesso, i motivi sono fondati. Invero, come già affermato dalla Corte di legittimità (Cass. n. 1652 del 29/01/2016) l’art. 170 c.c., nel disciplinare le condizioni di ammissibilità dell’esecuzione sui beni costituiti nel fondo patrimoniale, detta una regola applicabile anche all’iscrizione di ipoteca non volontaria, ivi compresa quella di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, sicchè l’esattore può iscrivere ipoteca su beni appartenenti al coniuge o al terzo, conferiti nel fondo, se il debito sia stato da loro contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari, ovvero – nell’ipotesi contraria – purchè il titolare del credito, per il quale l’esattore procede alla riscossione, non fosse a conoscenza di tale estraneità, dovendosi ritenere, diversamente, illegittima l’eventuale iscrizione comunque effettuata. E’ stato, poi, affermato che il criterio identificativo dei debiti per i quali può avere luogo l’esecuzione sui beni del fondo va ricercato non già nella natura dell’obbligazione ma nella relazione tra il fatto generatore di essa e i bisogni della famiglia, sicchè anche un debito di natura tributaria sorto per l’esercizio dell’attività imprenditoriale può ritenersi contratto per soddisfare tale finalità, fermo restando che essa non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito derivi dall’attività professionale o d’impresa del coniuge, dovendosi accertare che l’obbligazione sia sorta per il soddisfacimento dei bisogni familiari (nel cui ambito vanno incluse le esigenze volte al pieno mantenimento ed all’univoco sviluppo della famiglia) ovvero per il potenziamento della di lui capacità lavorativa, e non per esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi (Cass. n. 3738 del 24/02/2015). Va, poi, ribadito il principio affermato dalla Corte di legittimità per il quale l’onere della prova dei presupposti di applicabilità dell’art. 170 c.c., ed in particolare, per quanto rileva in questa sede, che il debito per cui si procede sia stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia e che il creditore sia a conoscenza di tale estraneità, grava sulla parte che intende avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale (Cass. n. 1652 del 29/01/2016; Cass. n. 4011 del 19/02/2013; Cass. n. 12730 del 30/05/2007; Cass. n. 12998 del 31/05/2006). La CTR non ha fatto applicazione dei principi testè enunciati avendo omesso di accertare la natura del credito e la conseguente opponibilità del vincolo del fondo patrimoniale.

Il ricorso va, dunque, accolto e l’impugnata decisione va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale delle Marche in diversa composizione che, adeguandosi ai principi esposti, procederà alle necessarie verifiche e deciderà nel merito oltre che sulle spese di questo giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia Entrate, cassa l’impugnata decisione e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale delle Marche in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2017

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