Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4802 del 28/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 28/02/2011, (ud. 19/01/2011, dep. 28/02/2011), n.4802

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25520-2006 proposto da:

FIME FACTORING SPA IN LIQUIDAZIONE in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

CRESCENZIO 91, presso lo studio dell’avvocato LUCISANO CLAUDIO, che

lo rappresenta e difende, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis; – controricorrenti –

avverso la sentenza n. 169/2005 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 21/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/01/2011 dal Consigliere Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta;

udito per il ricorrente l’Avvocato LUCISANO, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Ufficio del Registro notificò alla S.p.A. Fime Factoring, cessionaria pro soluto del credito vantato dalla Società Keller nei confronti dell’Ente Ferrovie dello Stato, l’avviso di liquidazione dell’importo di L. 186.580.000, sottoponendo a tassazione con l’aliquota proporzionale del 3%, ex art. 8, lett. B, della tariffa parte 1 allegata alD.P.R. n. 131 del 1986, la sentenza emessa nel procedimento civile tra l’Ente ceduto e detta contribuente. La cessionaria impugnò il predetto atto, per carenza di motivazione ed errore nella determinazione dell’aliquota, dovuta a tassa fissa, per il principio dell’alternatività tra l’imposta di registro e l’IVA, già corrisposta dalla cedente.

La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli accolse il ricorso, ma la decisione, su gravame di entrambe le parti, fu riformata dalla Commissione Tributaria Regionale di Napoli, che, con sentenza depositata il 21.6.2005, accolse l’appello dell’Agenzia delle Entrate e ritenne assorbito quello della contribuente, sostenendo che l’obbligazione nascente dalla sentenza del Tribunale doveva ritenersi del tutto autonoma, rispetto a quella tra cedente ed il ceduto, e, perciò, autonomamente tassabile.

Ricorre per la cassazione della sentenza, sulla scorta di due motivi, la S.p.A. Fime Factoring in liquidazione, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, che resiste con controricorso, unitamente al Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preventivamente rilevata l’inammissibilità del controricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che, come si desume dalla sentenza impugnata, non è stato parte del pregresso grado di giudizio, con compensazione delle spese. A seguito dell’istituzione dell’Agenzia delle entrate, avvenuta conD.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300e divenuta operativa dal 1 gennaio 2001 (D.M. 28 dicembre 2000, ex art. 1), si è, infatti, verificata una successione a titolo particolare della stessa nei poteri e nei rapporti giuridici strumentali all’adempimento dell’obbligazione tributaria, per effetto della quale, nei procedimenti introdotti successivamente al V gennaio 2001, la legittimazione “ad causam” e “ad processum” spetta esclusivamente all’Agenzia, mentre, per quelli instaurati precedentemente la proposizione dell’appello da parte (o nei confronti) della sola Agenzia, senza esplicita menzione dell’ufficio che era parte originaria, si traduce nell’estromissione di quest’ultimo (cfr. S.U. n. 3116 e n. 3118 del 2006, n. 22641 del 2007).

Col primo motivo, la Società ricorrente deducendo la violazione dellaL. n. 52 del 1991, degli artt.1260 e segg. c.c.e difetto di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, lamenta che la scissione operata dai giudici d’appello tra il rapporto intercorrente tra la Keller e le Ferrovie dello Stato, afferente alla prestazione di servizi soggetta ad IVA, ed il rapporto tra essa Società e le Ferrovie dello Stato, conseguente alla cessione del credito non tiene conto che il contratto di factoring costituisce “un atto bilaterale traslativo della titolarità del credito fermo restando il titolo ed il contenuto dell’obbligazione oggetto di cessione”, e non comporta alcuna novazione del rapporto obbligatorio,dal punto di vista oggettivo.

La ricorrente aggiunge che la sentenza del Tribunale di Napoli, la cui statuizione è stata assoggettata al tributo, si è limitata “a condannare il debitore al pagamento di quanto dovuto per le prestazioni di servizi soggette ad IVA da questi godute, ancorchè nelle mani di un creditore diverso da quello originario”, conseguentemente il rapporto cui avrebbe dovuto farsi riferimento, per la tassazione indiretta, è solamente quello originario esistente tra il creditore cedente ed il debitore ceduto, in relazione al quale era stata corrisposta l’IVA, e nel quale era subentrata essa cessionaria, come mera modificazione della titolarità dal lato attivo del rapporto.

Con il secondo motivo, la ricorrente critica l’impugnata sentenza per violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 40, della nota 2 all’art. 8 della Tariffa parte Prima allegata al citatoD.P.R. n. 131 del 1986, delD.P.R. n. 633 del 1972, art. 3, comma 2, n. 3, e art. 10, comma 1, e difetto di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Sostiene la ricorrente che la CTR ha ritenuto legittima la liquidazione dell’imposta di registro, in misura proporzionale del 3%, senza tener conto che il credito si riferiva ad una prestazione di servizi (lavori per la costruzione di 165 carri e carrelli tipo Habillnss) soggetta ad IVA, e che, per l’effetto meramente traslativo della titolarità attiva del rapporto, connesso alla cessione del credito, avrebbe dovuto trovare applicazione il principio di alternatività IVA-Registro, posto dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 40, e chiaramente enunciato nella nota esplicativa all’art. 8. La ricorrente aggiunge che le cessioni del credito con causa di finanziamento operano, ai sensi delD.P.R. n. 633 del 1972, art. 3, comma 2, n. 3, e art. 10, comma 1, in regime di esenzione IVA e quindi di “soggezione” a tale tributo previsto, con la conseguenza che, anche per tale ragione, doveva trovare applicazione l’imposta di registro in misura fissa.

I motivi che vanno congiuntamente esaminati, per la loro connessione, sono infondati.

Dalla sentenza impugnata, risulta che la Società ricorrente ha agito nei confronti dell’Ente Ferrovie dello Stato quale cessionaria pro soluto di un credito maturato dalla S.p.A. Keller, senza alcun tipo di precisazione in relazione al rapporto intercorrente tra la cedente e la cessionaria. Ne consegue che l’allegazione secondo cui la cessione del credito è conseguita ad un contratto di factoring, soggetto alla disciplina di cui allaL. n. 51 del 1991, costituisce un “novum” inammissibilmente dedotto in seno al ricorso per cassazione, che non enuncia, neppure, il concreto assetto dell’ipotizzato contratto, in relazione al quale avrebbe dovuto esser accertata l’asserita funzione economica di finanziamento, restando così violato, pure, il principio di autosufficienza del ricorso. Ed, infatti, secondo quanto già affermato da questa Corte (cfr.Cass. n 22540/2006,12992/2010), quando una questione non è stata, in alcun modo, esaminata dal giudice d’appello, il ricorrente si trova posto innanzi all’alternativa o di dedurne l’omesso esame, riproducendo, nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso, le parti rilevanti degli atti processuali relativi alla questione, ovvero di riconoscerne il carattere di novità. Insomma, per difetto di autosufficienza o per novità, le questioni della disciplina del factoring e del regime di soggezione ad IVA del rapporto cedente – cessionaria risultano precluse.

Resta, dunque, da stabilire se, in ipotesi di cessione di credito che trovi la sua fonte in un rapporto soggetto ad IVA, la sentenza di condanna al pagamento del corrispettivo, in favore del cessionario, debba, o meno, scontare l’imposta di registro in misura proporzionale. A tale quesito va data risposta affermativa: in conseguenza della cessione del credito, intervenuta tra la Società Keller e la ricorrente ed in riferimento alla quale non è stata corrisposta alcuna imposta, possono distinguersi due distinti rapporti: l’uno, tra il cedente ed il ceduto, e, l’altro, tra quest’ultimo ed il cessionario. Questa Corte intende, quindi, dare continuità all’orientamento già espressocon la sentenza n. 11312 del 2000, secondo cui l’obbligazione nascente dalla sentenza di condanna, non attiene al credito tra la cedente ed il ceduto, sottoposto ad IVA, ma è relativa al diverso ed autonomo rapporto tra il debitore ceduto e la Società cessionaria, tale prestazione, che non è soggetta, neppure teoricamente (perchè di fatto esentata), all’imposta sul valore aggiunto va, in conclusione, sottoposta ad imposta di registro, con aliquota proporzionale.

La sentenza impugnata che si è attenuta a tale principio è, dunque, esente dalle censure che le sono state rivolte.

La Corte ravvisa giusti motivi, in considerazione della peculiarità delle questioni dedotte, per compensare, interamente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il controricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze, rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2011

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