Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4802 del 24/02/2020
Cassazione civile sez. VI, 24/02/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 24/02/2020), n.4802
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 12570-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore e AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE – ADER (CF. (OMISSIS))
in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliate in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che le rappresenta e difende ope legis;
– ricorrenti –
contro
M.V., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CANCELLERIA della CORTE CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato MAURIZIO VILLANI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 165/23/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della PUGLIA SEZIONE DISTACCATA di LECCE, depositata il
23/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CAPOZZI
RAFFAELE.
Fatto
RILEVATO
che l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR della Puglia, sezione distaccata di Lecce, di rigetto dell’appello da essa proposto avverso una decisione della CTP di Lecce, che aveva accolto il ricorso del contribuente M.V. avverso un avviso di accertamento per maggior reddito professionale anno 2005, elevato da Euro 21.700,00 ad Euro 409.540,00, reddito ulteriormente elevato ad Euro 590.988,00, in considerazione di altri redditi dichiarati e non rettificati.
Diritto
CONSIDERATO
che il ricorso è affidato a tre motivi;
che, con il primo motivo, la ricorrente lamenta violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per essere la sentenza impugnata sostanzialmente priva di motivazione;
che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1 ed artt. 2697 e 2727 e s.s. c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;
che, con il terzo motivo, la ricorrente lamenta ulteriore violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il contribuente, in sede di contestazioni da parte dell’ufficio, aveva risposto alle singole contestazioni in modo evasivo e senza produrre alcuna giustificazione;
che il contribuente si è costituito con controricorso ed ha altresì presentato memoria, pervenuta in Cancelleria il 25 novembre 2019, con la quale ha chiesto la sospensione del giudizio fino al 31 dicembre 2020, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10, convertito con modificazioni dalla L. n. 136 del 2018;
che va pertanto disposta la sospensione del presente processo, ai sensi della normativa sopra citata.
P.Q.M.
Sospende il presente processo, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, convertito con modificazioni dalla L. n. 136 del 2018.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2019.
Depositato in cancelleria il 24 febbraio 2020