Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4802 del 24/02/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 24/02/2017, (ud. 01/02/2017, dep.24/02/2017),  n. 4802

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1980/2013 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, in persona del responsabile riscossione e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA

VENEZIA 11, presso lo studio dell’avvocato NICOLA PENNELLA,

rappresentato e difeso dall’avvocato VALERIO FREDA, giusta delega a

margine;

– ricorrente –

contro

V.V.;

– intimato –

nonchè da:

V.V., elettivamente domiciliato in ROMA VIA BUCCARI 3,

presso lo studio dell’avvocato MARIA TERESA ACONE, rappresentato e

difeso dagli avvocati MODESTINO ACONE, PASQUALE ACONE giusta delega

a margine;

– controricorrente incidentale –

contro

EQUITALIA SUD SPA in persona del responsabile riscossione e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA

VENEZIA 11, presso lo studio dell’avvocato NICOLA PENNELLA,

rappresentato e difeso dall’avvocato VALERIO FREDA giusta delega a

margine;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 307/2012 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SALERNO, depositata il 07/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/02/2017 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

udito per il controricorrente l’Avvocato ACONE MODESTINO che si

riporta ai motivi del controricorso e alla memoria depositati e

chiede il rigetto e in subordine rimessione alle SS.UU.;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione del ricorso principale e del ricorso incidentale.

Fatto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. La commissione tributaria provinciale di Avellino annullava l’iscrizione ipotecaria effettuata in data 11 settembre 2009 da Equitalia Polis S.p.A., ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, su immobili di proprietà di V.V. e la sentenza era confermata dalla commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione Equitalia Sud S.p.A., società incorporante Equitalia Polis S.p.A., affidato a sei motivi. Resiste con controricorso il contribuente V.V., il quale ha svolto ricorso incidentale affidato a due motivi illustrati con memoria.

3. Con il primo motivo la ricorrente deduce nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 112 c.p.c.. Sostiene che la commissione tributaria provinciale aveva affermato la propria carenza di giurisdizione in relazione ai crediti di natura sanzionatoria e contributiva portati da diverse cartelle esattoriali e, per altro verso, aveva disposto l’integrale annullamento dell’iscrizione ipotecaria anche in relazione ai crediti per i quali era stata declinata la giurisdizione. Essa ricorrente aveva svolto appello sul punto ma la CTR aveva omesso di pronunciarsi in ordine ad esso ed al motivo di appello con cui la concessionaria della riscossione si era doluta del fatto che la CTP aveva proceduto all’annullamento dell’iscrizione ipotecaria e non alla riduzione di essa in relazione ai crediti di natura tributaria.

4. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, in combinato disposto con gli artt. 2872, 2874, 2875 e 2976 c.c. e vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Sostiene che la CTR è incorsa in errore nel disporre l’annullamento dell’iscrizione ipotecaria per il fatto che, in ordine alla maggior parte delle cartelle, era già stata iscritta ipoteca su altri beni del debitore e per il fatto che l’agente della riscossione aveva spiegato intervento in una procedura di espropriazione immobiliare già attivata nei confronti del V. ad opera di terzi creditori. Invero il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, prevedeva il solo limite al valore dell’iscrizione ipotecaria che non doveva eccedere il doppio dell’importo complessivo del credito per cui si procedeva. E la CTR è incorsa nel vizio di motivazione perchè avrebbe dovuto chiarire le ragioni per le quali ha fatto discendere dalla preesistente iscrizione ipotecaria su altri beni del V. l’illegittimità della successiva iscrizione oggetto del presente giudizio.

5. Con il terzo motivo deduce nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 112 c.p.c., in quanto si deve considerare che, nel caso in cui la CTR avesse fondato la pronuncia di illegittimità dell’iscrizione ipotecaria su una presunta sproporzione del valore dei cespiti oggetto di garanzia rispetto al valore del credito, avrebbe violato il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunziato dato che il ricorrente, con i motivi di ricorso, non aveva denunziato siffatta sproporzione.

6. Con il quarto motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, in combinato disposto con gli artt. 2872, 2874, 2875 e 2976 c.c. e vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Sostiene che, qualora il contribuente avesse inteso contestare la sproporzione dell’iscrizione ipotecaria rispetto al valore del credito, avrebbe dovuto dimostrare l’esistenza della sproporzione medesima e la prova sul punto era mancata.

7. Con il quinto motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, in combinato disposto con gli artt. 169 e 170 c.c. e vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Sostiene la ricorrente che la CTR è incorsa in errore per aver ritenuto che l’iscrizione dell’ipoteca sui beni costituiti in fondo patrimoniale è illegittima per violazione dell’art. 169 c.c.. Invero l’art. 169 c.c., attiene specificamente agli atti di disposizione da parte dei proprietari dei beni costituiti in fondo patrimoniale e non alla iscrizione di ipoteca ad opera di terzi, essendo tale fattispecie disciplinata dall’art. 170 c.c.. E si deve, poi, considerare che l’iscrizione ipotecaria non è un mezzo preordinato all’espropriazione forzata.

8. Con il sesto motivo deduce vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto la CTR, nel caso in cui si ritenesse che i beni costituiti in fondo patrimoniale possono costituire oggetto d’ipoteca ad opera di terzi solo nei limiti in cui sono suscettibili di esecuzione forzata, è incorsa in contraddittorietà della motivazione perchè da un lato ha affermato implicitamente che alcune cartelle attenevano a debiti contratti per sopperire ai bisogni familiari e dall’altro ha disposto l’annullamento integrale dell’iscrizione ipotecaria a garanzia dei debiti contratti nell’interesse della famiglia.

9. Con il primo motivo di ricorso incidentale il contribuente V.V. deduce omissione di pronunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per non aver la CTR pronunciato in ordine al motivo di appello relativo al fatto che la commissione tributaria provinciale di Avellino avrebbe dovuto provvedere all’annullamento dell’atto d’iscrizione di ipoteca senza dichiarare il difetto di giurisdizione in relazione a debiti non tributari.

10. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione agli artt. 137, 166 e 160 c.p.c., R.D. n. 62 del 1973, art. 77, artt. 2808 e 2909 c.c. e vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto la CTR, rinviando puramente e semplicemente alla motivazione della sentenza di primo grado, ha rigettato l’appello incidentale riguardante l’omessa notifica delle cartelle prodromiche all’iscrizione ipotecaria.

11. In ordine al primo motivo di ricorso, osserva la Corte quanto segue. E’ ben vero che la CTR ha omesso di pronunciarsi sullo specifico motivo di appello formulato dalla odierna ricorrente e, tuttavia, mette conto considerare che, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’art. 111 Cost., comma 2, nonchè di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c.p.c., ispirata a tali principi, una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con il suddetto motivo risulti infondata, di modo che la pronuncia da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l’inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (Cass. n. 2313 del 01/02/2010).

Ciò premesso, il motivo è infondato. Invero la CTP ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in ordine ai rilievi che riguardavano cartelle relative a debiti non tributari ed ha, invece, deciso in ordine all’iscrizione ipotecaria nella sua interezza, facendo corretta applicazione della norma della norma di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1, lett. e bis, poichè, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 35, comma 26 quinquies, introdotto dalla Legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248, l’iscrizione dell’ ipoteca è stata inclusa tra gli atti impugnabili dinanzi alle Commissioni Tributarie, indipendentemente dalla natura del credito del quale costituisce garanzia. Le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione del provvedimento d’iscrizione di ipoteca sugli immobili sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario solo se promosse in epoca anteriore all’entrata in vigore del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 35, comma 26 quinquies, dato che non si può attribuire carattere interpretativo all’art. 35, comma 26 quinquies cit., che ha ampliato la categoria degli atti impugnabili dinanzi alle commissioni tributarie (Cass. SS.UU. n. 7034 del 24/03/2009; Cass. n. 13190 del 11/06/2014).

12. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo devono essere esaminati congiuntamente in quanto sottendono la medesima questione giuridica. In ordine al secondo ed al quarto motivo va premesso che, in generale, che i motivi che deducono “violazione di legge e difetto e contraddittorietà della motivazione” appaiono inammissibili per la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, sia sostanziale che processuale e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l’omessa motivazione, che richiede l’assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d’ufficio, e l’insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d’appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro. Infatti, l’esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l’apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19443 del 23/09/2011). Deve, peraltro, ritenersi ammissibile il ricorso per cassazione in cui si denunzino con un unico articolato motivo d’impugnazione vizi di violazione di legge e di motivazione in fatto qualora, come nel caso di specie, ciascuna questione rinvii all’altra al fine di individuare su quale fatto controverso vi sia stato, oltre che un difetto di motivazione, anche un errore di qualificazione giuridica del fatto (cfr. Sez. U, Sentenza n. 7770 del 31/03/2009). Ora, i motivi sono fondati in quanto non rileva, ai fini di affermare o negare la legittimità dell’iscrizione ipotecaria, il fatto che il creditore abbia già iscritto altre ipoteche sui beni del debitore o sia intervenuto in procedure espropriative promosse da terzi poichè l’unico limite all’iscrizione di ipoteca è rappresentato dal fatto che, secondo quanto prevede il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, il valore dell’iscrizione ipotecaria non deve eccedere il doppio dell’importo complessivo del credito per cui si procede. La CTR ha omesso di considerare se il contribuente avesse censurato ritualmente l’atto di iscrizione ipotecaria sotto tale profilo e non ha, poi, fatto corretta applicazione della norma nel senso testè esplicitato.

13. Il quinto e il sesto motivo devono essere anch’essi esaminati congiuntamente in quanto sottendono anch’essi la medesima questione giuridica. In ordine al quinto motivo valgono le considerazioni sull’ammissibilità svolte con riguardo al secondo ed al quarto motivo. I motivi sono fondati poichè, come già affermato dalla Corte di legittimità (Cass. n. 1652 del 29/01/2016) l’art. 170 c.c., nel disciplinare le condizioni di ammissibilità dell’esecuzione sui beni costituiti nel fondo patrimoniale, detta una regola applicabile anche all’iscrizione di ipoteca non volontaria, ivi compresa quella di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, sicchè l’esattore può iscrivere ipoteca su beni appartenenti al coniuge o al terzo, conferiti nel fondo, se il debito sia stato da loro contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari, ovvero – nell’ipotesi contraria – purchè il titolare del credito, per il quale l’esattore procede alla riscossione, non fosse a conoscenza di tale estraneità, dovendosi ritenere, diversamente, illegittima l’eventuale iscrizione comunque effettuata. E’ stato, poi, affermato che il criterio identificativo dei debiti per i quali può avere luogo l’esecuzione sui beni del fondo va ricercato non già nella natura dell’obbligazione ma nella relazione tra il fatto generatore di essa e i bisogni della famiglia, sicchè anche un debito di natura tributaria sorto per l’esercizio dell’attività imprenditoriale può ritenersi contratto per soddisfare tale finalità, fermo restando che essa non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito derivi dall’attività professionale o d’impresa del coniuge, dovendosi accertare che l’obbligazione sia sorta per il soddisfacimento dei bisogni familiari (nel cui ambito vanno incluse le esigenze volte al pieno mantenimento ed all’univoco sviluppo della famiglia) ovvero per il potenziamento della di lui capacità lavorativa, e non per esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi (Cass. n. 3738 del 24/02/2015). Va, poi, ribadito il principio affermato dalla Corte di legittimità per il quale l’onere della prova dei presupposti di applicabilità dell’art. 170 c.c., ed in particolare, per quanto rileva in questa sede, che il debito per cui si procede sia stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia e che il creditore sia a conoscenza di tale estraneità, grava sulla parte che intende avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale (Cass. n. 1652 del 29/01/2016; Cass. n. 4011 del 19/02/2013; Cass. n. 12730 del 30/05/2007; Cass. n. 12998 del 31/05/2006). La CTR da un lato ha errato nel ritenere applicabile alla fattispecie la norma di cui all’art. 160 c.c., che disciplina i soli atti di disposizione posti in essere dai coniugi, dall’altro non ha fatto applicazione dei principi testè enunciati ed ha omesso di compiere i necessari accertamenti in fatto.

14. Il primo motivo di ricorso incidentale è infondato per le ragioni espresso con riguardo al primo motivo di ricorso principale.

15 Il secondo motivo di ricorso incidentale è inammissibile perchè generico e perchè privo del carattere dell’autosufficienza. Invero il controricorrente omette di indicare in relazione a quali cartelle prodromiche all’iscrizione ipotecaria era ravvisabile il difetto di notifica e neppure specifica in quale atto processuale avrebbe provveduto a tale specifica indicazione. Dall’accoglimento del secondo, terzo, quarto, quinto e sesto motivo di ricorso principale deriva che la decisione va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione che, adeguandosi ai principi esposti, procederà alle necessarie verifiche e deciderà nel merito oltre che sulle spese di questo giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il secondo, terzo, quarto, quinto e sesto motivo di ricorso svolto da Equitalia Sud s.p.a., rigetta il primo motivo ed il primo motivo di ricorso incidentale, dichiara inammissibile il secondo motivo di ricorso incidentale, cassa l’impugnata decisione e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2017

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