Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4802 del 23/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 23/02/2021, (ud. 03/02/2021, dep. 23/02/2021), n.4802

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26467-2019 proposto da:

C.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DELL’ELETTRONICA 20, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE PIERO

SIVIGLIA, rappresentata e difesa dall’avvocato VINCENZO ESPOSITO;

– ricorrente –

contro

B.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5/2019 del TRIBUNALE di AVELLINO, depositata

il 05/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA

PELLECCHIA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Bu.Ma.Te. convenne in giudizio B.V. al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti in seguito a un’aggressione da parte del convenuto che le provocarono lesioni personali.

In seguito a tale episodio l’attrice querelò il convenuto e iniziò a suo a carico un procedimento penale per il reato di cui all’art. 582 c.p. che si estinse per remissione di querela.

B.V. si costituì in giudizio contestando la pretesa attorea.

Il Giudice di Pace di Calabritto, con sentenza n. 6/2012, accolse la domanda attorea e condannò il convenuto al risarcimento di Euro 265,68 in favore della Bu.. In merito al pagamento delle spese di CTU, il giudice condannò l’attrice al pagamento di Euro 420,00, tenuto conto del fatto che il B. si era reso disponibile a transigere più volte in via stragiudiziale.

2. Il Tribunale di Avellino, con sentenza n. 5/2019, pubblicata il 5 febbraio 2019, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da Bu.Ma.Te. avverso la pronuncia di prime cure. Il giudice ha ritenuto l’atto d’appello non rispettoso dei requisiti richiesti dall’art. 342 c.p.c., così come formulato dal D.L. n. 83 del 2012, difettando di specificità sia in merito all’indicazione delle parti della decisione gravata sia l’effetto sostitutivo delle stesse con nuova motivazione.

3. Avverso la suddetta pronuncia C.C., erede di Bu.Ma.Te., propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. Con l’unico motivo la ricorrente lamenta la “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 111 Cost., comma 6 – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c.”, avendo il Tribunale erroneamente ritenuto inammissibile l’atto d’appello, il quale apparirebbe al contrario rispettoso dei requisiti richiesti all’art. 342 c.p.c., in quanto specifico nei motivi e volto a inficiare in maniera puntuale le argomentazioni della sentenza di primo grado.

Il motivo è fondato.

La ricorrente ha trascritto integralmente i motivi d’appello dai quali si evince il rispetto dell’art. 342 c.p.c. nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012 secondo l’interpretazione data dalla giurisprudenza di legittimità. Le Sezioni Unite, con sentenza n. 27199 del 2017, hanno enunciato il principio di diritto secondo cui “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l’atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”. Alla luce di tali considerazioni, l’atto d’appello risulta, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, rispettoso di tale principio. Invero, appaiono comprensibili sia il fatto storico, descritto in maniera analitica, sia le doglianze avanzate contro la pronuncia di prime cure, nelle quali si contesta in via principale il mancato riconoscimento del danno morale a favore di Bu.Ma.Te.. Non si ritiene condivisibile la posizione del Tribunale di Avellino circa l’assenza nell’atto d’appello di una specifica indicazione delle parti della sentenza, in quanto anche solo leggendo i motivi trascritti nel ricorso in oggetto è possibile evincere le parti in questione.

5. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata come in motivazione e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, al Tribunale di Avellino in diversa composizione.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata come in motivazione e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, al Tribunale di Avellino in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 3 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2021

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